Assume rilievo la Segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato datata 18 agosto 2017, n. AS1422 in materia di normativa in materia di criteri di aggiudicazione di appalti.
In apertura di segnalazione si legge come “Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella riunione del 2 agosto 2017, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla recente modifica dell’art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”) ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (c.d. decreto “correttivo”).
Nello specifico, rileva la previsione di cui al comma 10-bis del citato art. 95 – relativa al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – secondo la quale “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
Documenti collegati
- Segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato datata 18 agosto 2017, n. AS1422
Normativa in materia di criteri di aggiudicazione di appalti
- Le riserve dell’AGCM sulla disciplina dell’art. 95, comma 10bis e sulla soglia massima di 30 punti al prezzo
Nota di commento a cura dell’avv. Alessandro Massari (appaltiecontratti.go-vip.net 28/8/2017)
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