Ma tale assunto vale solo per gli avvocati patrocinanti o per tutti i professionisti abilitati all’esercizio di una professione?
A cura del Dott. Riccardo Lasca
Per uno che – come chi scrive – ha passato, assieme al Dott. Luigi Oliveri e pochissimi altri giuristi del Pubblico Impiego, gli ultimi 15 anni – dopo la lettura della delibera della CdC SS.RR. in sede di controllo n. 5/2006 – a dire (nei Seminari), scrivere (in numerosi articoli pubblicati: sono prove scritte!) ed in bozze di Regolamenti pubblicate e sostenere (nei confronti coi colleghi) che ci sono incarichi esterni (a lavoratori autonomi) intra ed incarichi (a lavoratori autonomi) esterni extra art. 7 comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001, tutto dipende dalla natura (discrezionale o meno) dell’acquisizione del servizio/bene che la PA ‘porta a casa’ per la cura dell’interesse pubblico affidato alla PA incaricante, leggere oggi la sentenza n. 509/2021 della sezione giurisdizionale del Lazio dona una solo parziale rivincita professionale e culturale latu sensu sul fronte della diritto operativo delle PP.AA. italiane, ma massimamente verso quanti, colleghi e Magistrati, hanno sempre sostenuto negli ultimi anni il contrario: semplicemente che se il lavoratore autonomo (non chiamiamolo ‘ collaboratore’ per cortesia!) di cui si avvale la PA è AUTONOMO si è dentro la speciale disciplina di detto articolo 7 del Tupi.
Per dirla tutta, poi, costoro scrivevano e scrivono ancora, come il Legislatore italiano del III Millennio, ‘collaboratore’ o genericamente ‘consulente’, non memori che il Legislatore del Codice Civile del 1942 – molto più raffinato e colto di quello successivo – riserva l’aggettivo molto significativo di ‘collaboratore’ al solo LAVORATORE DIPENDENTE DELL’IMPRENDITORE disciplinato dall’art. 94 che apre la Sezione II “DEI COLLABORATORI DELL’IMPRENDITORE” mentre il lavoro autonomo è disciplinato dagli artt. 2222 ss., tanto per precisare incidentalmente! Quindi lo ripeto: non chiamiamolo ‘ collaboratore’ per cortesia!
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