Resta in gara l’operatore economico che dichiari di aver effettuato autonomamente il sopralluogo, tranne nei casi in cui il sopralluogo sia prescritto a pena di esclusione entro termini predeterminati.
Lo ha chiarito il T.A.R. Catanzaro nella sentenza n. 1365 del 26 settembre 2024.
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Non può essere escluso dalla gara l’operatore economico che abbia effettuato autonomamente il sopralluogo
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