Modifiche all’art. 116 del d.lgs. 36/2023
L’art. 40 del Correttivo interviene sull’art. 116 del Codice, il quale detta la disciplina afferente al collaudo (per i lavori) e alla verifica di conformità (per i servizi e le forniture), volti a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
In particolare, il comma 4 del menzionato art. 116 disciplina la nomina dei collaudatori per i contratti di lavori, prevedendo, al fine di garantire l’imparzialità delle operazioni di collaudo, che i collaudatori siano scelti tra i dipendenti dell’amministrazione che svolge le funzioni di stazione appaltante o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di requisiti di moralità, competenza e professionalità.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento