Nel caso in cui il bando di gara esiga una dichiarazione su aspetti “qualitativi” dell’offerta tecnica – da “autocertificare/autodichiarare” – le eventuali carenze devono essere configurate in termini di irregolarità essenziali non sanabili con il soccorso istruttorio integrativo (art. 83, comma 9 del codice) in quanto afferenti direttamente le offerte.
a cura di Stefano Usai
È questa, in sintesi, la posizione espressa dal TAR Lazio, Roma, sez, I–quater, con la sentenza del 4 ottobre 2017, n. 10031.
La vicenda, effettivamente, pur formalmente corretta, lascia spazio a qualche dubbio interpretativo considerata la recente – ed acquisita – apertura alla possibilità di formalizzare, sostanzialmente, ogni irregolarità in cui l’appaltatore sia incorso nella redazione degli atti di gara, salvo nei casi di totale anonimato.
La vicenda
Nel caso trattato, il giudice capitolino veniva investito, con il ricorso, di una questione attinente la mancata attivazione da parte del RUP del soccorso istruttorio integrativo in relazione alla mancata allegazione della copia del documento di identità ad una dichiarazione (di atto notorio) su aspetti “qualitativi” della propria offerta tecnica.
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