La questione ha riguardato il pagamento di interessi moratori, da parte di un ente locale, dovuti ad inerzia dei responsabili dei servizi per il ritardato pagamento ai propri fornitori, fatto questo che ha visto soccombente l’amministrazione in sede di giudizio.
Tuttavia, per la Corte dei conti del Lazio (sentenza n.605/2023) i convenuti sono stati dichiarati privi di colpa grave in ragione della disfunzione dell’organizzazione dei servizi da parte della società affidataria.
La vicenda
Un responsabile del servizio per la refezione scolastica e un Segretario comunale, sono stati chiamati in giudizio per aver ritardato i pagamenti all’impresa per alcuni anni, tanto che in sede di giudizio l’ente locale è stato condannato dal giudice al pagamento degli interessi moratori per tutti i giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei pagamenti dovuti e non liquidati.
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