L’ente locale non può prevedere, nel proprio regolamento di affidamento di incarichi libero professionali esterni, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, l’assenza di procedure comparative qualora al di sotto degli importi stabiliti dal codice dei contratti, ossia procedendo con un affidamento diretto. Tale è il rilievo di illegittimità del regolamento di un ente locale operato dalla Corte dei conti del Piemonte nella deliberazione n. 21/2025.
La vicenda
A seguito del controllo sul regolamento per affidamenti di incarichi professionali libero professionali il Collegio contabile ha rilevato due illegittimità in materia di assenza della procedura comparativa prevista dal comma 6-bis dell’art.7 del d.lgs. 165/01 il quale impone di disciplinare e rendere pubbliche “procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”, senza alcun riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo.
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