L’incarico di consulenza, affidato a dipendente pubblico posto in aspettativa, pur rispettando in pieno le disposizioni normative e le indicazioni della giurisprudenza contabile, non ha rispettato il principio della verifica dell’autosufficienza amministrativa, ritenendo non sufficiente la verifica della mancanza di professionalità interne a seguito della conferenza dei dirigenti, senza che tale motivazione sia stata inserita nella determina di affidamento.
Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.125/2022) a seguito della verifica degli affidamenti esterni disposti da un ente locale, secondo la quale l’assenza di professionalità interne deve essere indicata ex ante nella determina di affidamento dell’incarico e non prodotto ex post a seguito della richiesta del magistrato istruttore.
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