Le procedure di accordo quadro sono caratterizzate, per loro stessa natura, da elementi aleatori, in quanto l’emissione degli ordinativi e i relativi quantitativi sono meramente eventuali e senza obbligo per la Stazione Appaltante di una loro emanazione.
Non è quindi necessaria l’indicazione di una durata massima degli ordinativi, mentre è invece necessaria l’indicazione della durata dell’accordo quadro, così assolvendosi a monte, e non a valle, alle esigenze di certezza che consentono all’operatore economico di partecipare alla gara.
Lo afferma il TAR Calabria (TAR Calabria, sez. II, 3.10.2024 n. 1415).
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