Se i contratti del sottosoglia vengono aggiudicati ricorrendo a procedure ordinarie, piuttosto che a quelle semplificate appositamente previste nell’art. 50 del codice appalti (d.lgs. 36/2023), il restante “corredo” normativo rimane immutato.
In questo senso si è espresso il MIT con il parere n. 3138/2025.
Questo comporta che nel caso in cui si decida di ricorrere ad un procedimento aggravato rispetto a quello semplificato, ad esempio, i termini di aggiudicazione /conclusione della procedura rimangono quelli specifici fissati dall’allegato I.3 per le procedure che devono essere applicate.
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