Nel caso di specie, l’amministrazione aggiudicatrice ha escluso una concorrente sul presupposto che in caso di offerta proposta da ATI orizzontale ogni suo membro dovrebbe assicurare il possesso del requisito di qualità richiesto per la prestazione oggetto dell’appalto, ovvero un laboratorio certificato.
Per il giudici amministrativi, anche se il disciplinare di gara aveva disposto che in relazione ai raggruppamenti temporanei il soddisfacimento dei requisiti tecnici sarà accertato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso, ciò non può che riferirsi ai requisiti frazionabili. E tra i requisiti non frazionabili non rientra l’accreditamento del laboratorio di analisi, necessariamente posseduto da tutti i componenti.
Essendo il servizio, il controllo della qualità delle acque, una prestazione unica non frazionabile, se non quantitativamente, il requisito de quo avrebbe dovuto essere posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento, dal momento che attraverso di esso la lex specialis assicura che ogni impresa svolga il servizio secondo determinati standard qualitativi accertati da organismi qualificati.
Per il supremo giudice amministrativo, se si ammettesse la possibilità che non tutti i soggetti costituenti un raggruppamento orizzontale potessero eseguire – sia pure pro quota – la prestazione oggetto dell’appalto senza assicurare il rispettivo possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis, si avrebbe la conseguenza che una parte delle prestazioni non sarebbe eseguita nel rispetto di uno dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
Da ciò deriva che non vi è disparità di trattamento tra concorrenti in RTI e singoli, ma una diversa disciplina del possesso dei requisiti che direttamente discende dalla scelta dei concorrenti di partecipare in forma singolo o associata in modo orizzontale o verticale alla procedura di gara.
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