Nei procedimenti di gara deve essere concesso subito l’accesso alla documentazione amministrativa; il differimento del diritto d’accesso deve, invece, investire la sola offerta il cui contenuto potrà essere posto a disposizione del concorrente istante solo dopo l’aggiudicazione.
Così si è espresso il TAR Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 30 novembre 2018, n. 1549.
Nel caso esaminato dai giudici, un operatore economico aveva partecipato ad una procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di facchinaggio.
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