Negli appalti finanziati con fondi PNRR l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria nel relativo contenzioso

A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri

16 Agosto 2024
Modifica zoom
100%

La sentenza del Tar Campania-Salerno, Sez. I, 2 agosto 2024, n. 1605

“L’art. 12 bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, convertito dalla legge n. 108/2022 (secondo cui “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo”) ha introdotto un’ipotesi di litisconsorzio necessario, indicando le Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR come parti necessarie del giudizio, senza che possano tuttavia essere considerate controinteressate in senso tecnico (quanto piuttosto controinteressate in senso sostanziale), ai fini della notifica del ricorso a pena di inammissibilità ex artt. 27 e 41, comma 2, c.p.a”.

CONTINUA A LEGGERE….

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento