Necessaria la nomina del RUP da parte della stazione delegata a gestire l’aggiudicazione dell’appalto

A cura di Salvio Biancardi

Salvio Biancardi 5 Giugno 2024
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Ai sensi dell’art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l’ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto (RUP).

Il Legislatore, con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 62-63 e all’Allegato II.4 d.lgs. 36/2023, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati;

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