Monitoraggio efficienza dei tempi di gara

Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3309

4 Aprile 2025
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Oggetto: Monitoraggio efficienza decisionale_art. 11 commi 4 bis e 4 ter Allegato II.4

Quesito:
In riferimento all’articolo 11 dell’allegato II.4, ed in particolare al comma 4-bis in tema di monitoraggio dell’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti, si chiede un chiarimento rispetto all’individuazione delle procedure oggetto di monitoraggio.
In particolare:
1) considerato che il comma 4-bis del suddetto articolo fa riferimento alla data di presentazione delle offerte come risultante dai bandi di gara, si chiede se sono oggetto di monitoraggio solo le procedure per cui è prevista la pubblicazione di un bando di gara o anche le procedure negoziate.
2) Considerato che il medesimo comma prevede che il monitoraggio abbia inizio a partire dal 1 gennaio 2025, si chiede se devono essere prese in considerazione:
a) le procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 1 gennaio 2025;
b) le procedure la cui data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata in data successiva al 1 gennaio 2025;
c) le procedure la cui data di stipula del contratto è prevista in data successiva al 1 gennaio 2025, a prescindere dalla data di presentazione delle offerte.

Risposta aggiornata

Relativamente alla domanda n. 1), si rileva che la disposizione di cui all’art. 11 co 4 bis dell’Allegato II.4 fa espresso riferimento “alla data di presentazione delle offerte come risultante dai bandi di gara”. Pertanto sono oggetto di monitoraggio le procedure in cui è prevista la pubblicazione di un bando di gara. Per quanto riguarda la domanda n. 2), preso atto che l’attività di monitoraggio è prevista a partire dal 1 gennaio 2025, si prendono in considerazione le procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 1 gennaio 2025.

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