In realtà, le novità introdotte (e le conferme) nel D. Lgs n. 36/2023 fanno seguito a quanto previsto dal comma 2, lett. u), dell’art. 1 della L. 21/06/2022, n. 78 (Legge delega) che, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti in corso di esecuzione e nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, richiedeva espressamente la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera.
Tra le novità rientrano, in particolare, le modifiche dei contratti previste dal comma 7(“modifiche migliorative e compensative”) dell’articolo 120 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023, mentre tra le conferme rientrano le modifiche previste dall’articolo 5, comma 10, allegato II.14 al codice (“modifiche migliorative in diminuzione”), già previste dal previgente articolo 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018.
CONTINUA A LEGGERE….
Modifiche “migliorative e compensative” e “modifiche migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore” ai contratti in corso di esecuzione nel D. Lgs. n. 36/2023
Come noto, il D. Lgs n. 36/2023 rispetto alla previgente disciplina ha ampliato in modo significativo i casi in cui, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara, è possibile procedere alla modifica dei contratti in corso di esecuzione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento