a) L’evoluzione della disciplina normativa
L’originaria versione dell’art. 48, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 disponeva che, salve le eccezioni previste al comma 17[1], per la mandataria, e al comma 18[2], per una delle mandanti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del conseguente contratto stipulato con il soggetto illegittimamente modificato.
Successivamente il c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 56/2017, ha modificato l’art. 48, inserendo la possibilità di modifica dei raggruppamenti “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80“.
Da ultimo, poi, il comma 19 ter del medesimo art. 80, introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. h) del d.lgs n. 56/2019, ha esteso l’applicazione dei citati commi 17 e 18 anche alle ipotesi di modifiche soggettive intervenute in fase di gara.
Sennonché l’ultima modifica ha lasciato inalterato l’inciso inserito dal d.lgs. n. 56/2017 in ordine alla limitazione alla sola fase esecutiva della possibilità di variazione della compagine dei raggruppamenti per la perdita dei requisiti di cui all’art. 80.
Il che ha evidentemente creato un’antinomia all’interno di quest’ultima disposizione.
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