Nell’estratto messo a disposizione, l’avv. Massari affronta la questione della pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani, norma nuovamente prorogata.
Pubblichiamo un estratto dall’ultimo webinar di Appalti&Contratti Channel dello scorso 16 gennaio 2016, in cui il direttore avv. Alessandro Massari, esamina le ultime novità normative (Decreto Milleproroghe 2017, legge di bilancio 2017), e la prima giurisprudenza sul nuovo codice dei contratti.
Nell’estratto, l’avv. Alessandro Massari affronta la questione della pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, vedi anche l’articolo “Milleproroghe 2017: prorogato l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani di avvisi e bandi” pubblicato su Appalti&Contratti.it.
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Di seguito il testo dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n.304 ed il testo aggiornato dell’art. 246, comma 11 del D.lgs 50/2016.
Articolo 9 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
4. All’articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4».
Testo aggiornato dell’art. 216, comma 11, D.lgs 50/2016
Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
11. Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
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