Il sindaco e la giunta comunale sono sanzionabili dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo se non predispongono i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma non per il loro mancato aggiornamento annuale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 28344 del 10 ottobre 2023.
Pertanto, è inutile il ricorso in Cassazione dell’Autorità anticorruzione, sulla sanzione applicata ad un ente locale per mancato aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza e dei codici di comportamento di un Comune.
Secondo la Corte di Cassazione l’interpretazione della normativa che prevede la sanzione sui piani di prevenzione della corruzione, trova applicazione solo in caso di loro mancata adozione e non già in caso del mancato aggiornamento dei medesimi. Per i Giudici, infatti, in questo senso depone il rilievo che la disposizione di cui all’art. 19, comma 5, lett. b), del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei suindicati piani.
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