Mancata prova del malfunzionamento della piattaforma digitale: giustifica la condotta della stazione appaltante di non concedere la sospensione e la proroga del termine di presentazione delle offerte

A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri

23 Ottobre 2024
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ANAC, Parere di precontenzioso 9 ottobre 2024, n. 451

“La condotta della SA di non concedere la sospensione e la proroga del termine di presentazione delle offerte, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della procedura di gara, appare conforme all’art. 25, comma 2, terzo periodo, d.lgs.36/2023, che nel prevedere la sospensione e la proroga dei termini di presentazione delle domande/offerte, rispettivamente, «per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento» e «per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento», le subordina al «comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme”.
 
La disciplina normativa nel d.lgs. 36 del 2023 

L’articolo 25, comma 2, d.lgs. 36 del 2023 prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.

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