a) Decisione Consiglio di Stato, Sez. V, 3.01.2023, n. 68.
La decisione ha ad oggetto l’impugnazione di una pronuncia del TAR che aveva accolto il ricorso di un operatore economico avverso la propria esclusione da una gara per l’insussistenza dell’iscrizione al Mepa.
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto che la mancata iscrizione al Mercato Elettronico non potesse costituire causa di esclusione in quanto l’eventuale estromissione dalla gara violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.
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