Secondo la giurisprudenza e la “prassi” appena richiamati, l’attività svolta dal responsabile del servizio in ordine all’approvazione della legge speciale di gara non è una funzione/compito meramente “passivo” o “solo” d’ufficio ma costituisce un incarico “amministrativo” riconducibile alle funzioni richimate nel comma 4 dell’articolo 77 del codice che determinano incompatibilità.
La conseguenza, quindi, contrariamente a quanto emerge, per gli Enti locali, nell’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 (che attribuisce oltre alla responsabilità anche la presidenza delle commissioni al dirigente/responsabile del servizio), il responsabile del servizio non può – evidentemente neppure se RUP, presiedere le “proprie” commissioni di gara.
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