L’utilizzazione della procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto deve essere motivato (almeno a valenza interna)

A cura di Stefano Usai

Stefano Usai 12 Giugno 2024
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L’ufficio di supporto del MIT (Ministero delle Infrastrutture), con il recente parere n.  2577/2024 interviene su un tema attualissimo fornendo, al contempo, un riscontro condivibile. La questione posta è, oramai, quella abbastanza nota ovvero se si possono “aggravare” (come si rimarca nel quesito) le procedure di affidamento/aggiudicazione previste nel sottosoglia – appositamente in base a specifiche soglie – e se i termini (entro cui completare la procedura) sono quelli dell’allegato I.3 (in relazione a fattispecie specifiche). 

La questione viene posta in relazione all’affidamento diretto e alla possibilità, invece di utilizzare il procedimento amministrativo in parola, di utilizzare la procedura negoziata. Nel dettaglio il quesito espone: “Nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), è possibile aggravare la procedura effettuando invece una negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo? Qualora fosse possibile, i “termini delle procedure d’appalto”, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, devono invece ritenersi quelle previste dall’allegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)?”     

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