L’osservanza della disciplina sulla progettazione anche in caso di accordo quadro

A cura di Beatrice Armeli

Beatrice Armeli 6 Settembre 2022
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Atto del Presidente del 27 luglio 2022

La segnalazione dell’OICE

In relazione ad un accordo quadro, con più operatori economici, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, esecuzione indagini geognostiche e geotecniche, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riguardanti lavori nella Regione Sicilia, l’OICE segnalava all’ANAC una serie di criticità, originanti in sostanza dall’assenza del documento preliminare alla progettazione di cui all’art. 15 del d.P.R. 207/2010, quale elemento di base per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali, da eseguire in attuazione dell’accordo quadro, e teso a riportare gli approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare.

In particolare, veniva ritenuto fuorviante il richiamo, operato nell’ambito della determina a contrarre, all’art. 23, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, in quanto non esaustivamente applicato, posto che “la progettazione del servizio non avrebbe comunque potuto prescindere dalla preliminare individuazione dell’opera da progettare”.

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