Il concorrente che abbia omesso di dichiarare i costi della manodopera e della sicurezza nella sua offerta deve essere escluso dalla procedura di gara, salvo che non si dimostri la sussistenza di uno stato di oggettiva impossibilità che abbia determinato tale omissione.
Questa nozione di oggettiva impossibilità va intesa non quale mera difficoltà nell’adempiere alle prescrizioni della lex specialis ma quale impossibilità assoluta, per qualsiasi concorrente, di rispettare l’obbligo.
Con la conseguenza che, laddove almeno un concorrente sia stato in grado di dichiarare i propri costi della manodopera e della sicurezza dell’offerta, non è possibile affermare l’esistenza di una impossibilità assoluta che consenta di rimediare all’omissione mediante l’istituto del soccorso istruttorio.
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L’omessa dichiarazione dei costi della manodopera e l’invarianza della soglia di anomalia: aspetti processuali e sostanziali nel codice appalti del 2023
A cura di Vincenzo Laudani
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