È molto radicata la convinzione che il bando consista in un’offerta al pubblico e che, conseguentemente, l’offerta dell’operatore economico sia un’accettazione di tale offerta.
La dinamica giuridica, invece, è esattamente l’opposto. Il bando di gara è semplicemente un invito ad offrire o, meglio, a trasmettere una proposta contrattuale, in gran parte predeterminata, però, nei contenuti, salvo elementi che vengono lasciati invece alla precisazione dell’operatore economico, tra i quali tipicamente il prezzo.
Non è, dunque, l’operatore economico che “accetta” la proposta: l’operatore economico, invece, aderendo all’invito ad offrire è il soggetto che propone, mentre è la stazione appaltante la parte che accetta la proposta.
Quanto evidenziato sopra consente di comprendere meglio le previsioni dell’art. 17, commi da 4 a 6, del d.lgs. 36/2023.
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L’offerta è una proposta contrattuale irrevocabile
A cura di Luigi Oliveri
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