Lo scopo non lucrativo che connota determinati operatori economici presenti sul mercato (come le cooperative sociali), i quali perseguono scopi mutualistici, non inibisce la partecipazione dei suddetti alle gare pubbliche e non ne inficia l’affidabilità per il solo fatto che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici.
Queste le conclusioni del TAR Emilia, Parma, sentenza n. 134 del 1 aprile 2025.
Il caso in discussione
Un Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi comunali all’interno di un asilo nido per l’infanzia.
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Il principio di rotazione nei servizi sociali e i consorzi di cooperative sociali
29 Apr 2025 ore 14.30 – 16.30
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