Il nuovo codice affronta la tematica degli appalti ad alta intensità di manodopera in varie norme.
Innanzitutto (art.108 comma 4) limita a questi ultimi il vincolo di riservare al massimo 30 punti su 100 all’offerta economica.
Questa disposizione, che per gli altri appalti e forniture lascia (a differenza del vecchio codice) totale discrezionalità alle stazioni appaltanti sull’individuazione del punto di equilibrio tra elemento prezzo ed elementi qualitativi dell’offerta, pur nella apprezzabile – per certi versi – rimozione della rigidità della precedente previsione, suscita comunque perplessità, perché si colloca in controtendenza con gli indirizzi comunitari (ultime direttive) che tendono a incentivare i criteri di assegnazione di tipo qualitativo.
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