Lo schema di decreto correttivo: poche novità per le procedure sotto-soglia

22 Ottobre 2024
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E’ stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 ottobre il correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Il provvedimento, come riferisce il comunicato del MIT, introduce alcune correzioni a sostegno degli investimenti pubblici, con un focus su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche, digitalizzazione, e revisione prezzi.   
 
Lo schema di decreto legislativo approvato dal CdM dovrà ricevere i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari, e sarà verosimilmente pubblicato in Gazzetta verso fine anno.
 
Riservandoci di pubblicare analisi approfondite del testo del correttivo nelle prossime ore, possiamo rilevare a caldo, sul versante delle procedure più utilizzate dalle stazioni appaltanti –  ovvero quelle sotto-soglia –  come le numerose proposte e richieste dell’ANAC, formulate sia nella Relazione annuale sia in altri recenti comunicati, e le risoluzioni della VII Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP. della Camera, non siano state accolte.
 
In particolare, non è stato disposto il temuto abbassamento della soglia degli affidamenti diretti, né è stato introdotto l’obbligo di acquisizione di più preventivi.  Né vi sono altre modifiche all’art. 50 del Codice.
 
Neppure è stata recepita la richiesta della Commissione europea (avanzata in sede di rinegoziazione del PNRR) di modifica del Codice tesa a chiarire la natura non vincolante delle procedure sotto-soglia e ammettere correlativamente l’autovincolo della stazione appaltante a procedure più concorrenziali. Questione peraltro già affrontata sul piano interpretativo dalla Circolare MIT n.298/2023 (la quale affermato la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie “nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che, in particolare, richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”), e dal parere ANAC in funzione consultiva n.13/2023 dello stesso tenore.
 
Viene invece modificata, dall’art. 13 dello schema di correttivo, la disciplina della deroga al principio di rotazione con la riformulazione del comma 4 dell’art. 49 e l’introduzione della valutazione della “qualità della prestazione resa” dal contraente uscente: “4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”.
 
La novella pare peraltro doppiare il requisito “dell’accurata esecuzione del contratto”, che dovrebbe presupporre, di regola, anche la qualità della prestazione resa.
 
La seconda modifica riguarda la disciplina delle garanzie negli appalti sotto soglia.
 
L’art. 14 dello schema prevede, in caso di (motivata) mancata richiesta della garanzia definitiva ai sensi del comma 4 dell’art. 53, l’ulteriore facoltà della  stazione  appaltante non richiedere la garanzia per la rata di saldo.

Viene inoltre aggiunto un nuovo comma 4-bis all’art. 53 a tenore del quale: “4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si  applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2.”.
 
La disposizione recepisce gli orientamenti interpretativi già espressi dal MIT (pareri 13/07/2023, n. 2129 e 21/06/2024, n. 2470) sulla natura fissa e invariabile dell’entità delle garanzie per gli appalti sotto-soglia, non suscettibili di rimodulazione (in aumento o diminuzione) per le ipotesi previste dall’art. 106, comma 8 (possesso di certificazioni di qualità) e dall’art. 117, comma 2 (ribassi superiori del 10% e 20%).
 
Deve essere infine richiamato anche l’art. 19 dello schema di correttivo che introduce un nuovo comma 2-bis all’art. 61 del Codice in tema di appalti riservati, con la facoltà, per gli appalti sotto soglia privi di interesse transfrontaliero certo, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese: “2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48, comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese”.

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