Lo schema delle Linee guida ANAC relative agli affidamenti in house e il parere sospeso del Consiglio di Stato: prime suggestioni operative

A cura di Alberto Pierobon

Alberto Pierobon 18 Ottobre 2021
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Il recentissimo parere del Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 28 settembre 2021, n. affare 01073/2021 (n. 01614/2021 del 7 ottobre 2021 di spedizione) avente per oggetto: “Autorità nazionale anticorruzione.

Linee guida recanti Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.” ci dà l’occasione per tornare su questo incandescente tema degli affidamenti in house e dello “onere motivazionale rafforzato” sulle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Come sottolinea il C.S. si tratta di un parere facoltativo, su un oggetto [Linee guida ANAC corredate della relazione AIR, del parere AGCM ex art. 22 legge 10 ottobre 1990, n. 287 (rif.S4142) e del parere del Segretario Generale dell’Arera datato 15 marzo 2021], che non é vincolante, né di natura normativa, rientrando le Linee Guida nella regolazione flessibile ex art. 213, comma 2, del cit. d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice Contratti Pubblici-CCP).

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