Il “subappalto” è un istituto che potremo definire “proteiforme”; come la divinità greca, infatti, esso muta continuamente le proprie sembianze per adeguarsi ai frequenti ripensamenti del Legislatore, volti ad assecondare le “pressioni” esercitate dai soggetti diversamente interessati a definirne gli ambiti di applicazione.
In tal senso, dall’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici del 2016, i limiti del subappalto e le condizioni per potervi ricorrere sono stati più volte modificati.
Vediamo, qui di seguito, quali sono le principali novità intervenute dal Codice del 2016 ad oggi in tema di “subappalto”, non senza aver prima rammentato che, in base al noto principio tempus regit actum, ai contratti si applica la normativa in vigore al tempo del loro affidamento.
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