Quando si discorre di “subappalto” si fa riferimento al “[…] contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore[…].
L’istituto in esame è stato oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, nella maggior parte dei casi limitative della relativa disciplina essendo lo stesso stato adoperato in maniera distorta, da parte della criminalità organizzata, per il perseguimento di finalità non conformi ai principi e ai dettami normativi.
Il più recente intervento in relazione allo strumento negoziale de quo è da ravvisarsi nel “nuovo codice dei contratti pubblici” che ha ammesso, innanzitutto, il ricorso al subappalto c.d. a cascata.
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