L’iscrizione delle informazioni nel casellario informatico dell’A.N.A.C. deve dar conto dell’utilità e della veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, ma non della possibile rilevanza della stessa nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione prevista dalla legge, la cui valutazione è riservata alla S.A.

Il T.A.R. Lazio si pronuncia in ordine ai presupposti che fondano l’iscrizione di tutte le informazioni concernenti gli operatori economici nel casellario informatico dell’Autorità

Matteo Bortoli 1 Dicembre 2021
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Il T.A.R. Lazio si pronuncia in ordine ai presupposti che fondano l’iscrizione di tutte le informazioni concernenti gli operatori economici nel casellario informatico dell’Autorità

Con la sentenza in commento il T.A.R Lazio, Roma, Sez. I ha chiarito i presupposti su cui si fonda il provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico a cura dell’ANAC, ai sensi dell’art. 231, co. 10, di tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi a tutti gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara.

La controversia traeva origine dall’impugnazione del provvedimento di iscrizione, adottato in data 26 febbraio 2019 (previa comunicazione di avvio del procedimento in data 27 luglio 2018), attraverso il quale l’Autorità disponeva l’annotazione nel Casellario Informatico della notizia relativa all’esclusione della ricorrente da una procedura di gara a causa di mancate allegazioni documentali considerate dall’Amministrazione suscettibili di influenzare la decisione sull’ammissione in gara dell’operatore.

Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente articolava tre differenti motivi di impugnazione incentrati rispettivamente: sulla violazione del termine di conclusione del procedimento in quanto il provvedimento adottato non avrebbe rispettato il termine perentorio di 180 giorni previsto dal Regolamento sanzionatorio dell’Autorità (Delibera 27 febbraio 2019, n. 164); inoltre non sussistevano le condizioni per disporre l’annotazione nel Casellario in quanto le mancate allegazioni documentali, lungi dal costituire un motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, co. 5, avrebbero dovuto ritenersi meri vizi formali; infine la ricorrente sosteneva che le dichiarazioni rese in sede di gara non potevano ritenersi fuorvianti e quindi suscettibili di poter influenzare la valutazione, di competenza della P.A., in ordine alla selezione dei soggetti ammessi alla procedura.

Il Collegio ha rilevato l’infondatezza delle lesioni prospettate.

In primo luogo, chiarisce il g.a., che l’inapplicabilità del suddetto termine perentorio trova giustificazione nella diversa ratio, rinvenibile nel dettato legislativo di cui all’art. 213, co. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, del procedimento preordinato all’iscrizione della notizia nel Casellario gestito dell’Autorità che consiste nell’obiettivo di acquisire tutte le informazioni utili al fine di garantire una procedura evidenziale ispirata ai canoni della trasparenza e correttezza, creando al contempo un sistema di controllo integrato con la banca dati di cui all’art. 81 del Codice al fine di verificare il possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici. Dunque, tale potere è nettamente distinto, per finalità e presupposti, dal potere sanzionatorio disciplinato dal Regolamento sopracitato e non è soggetto al termine perentorio ivi previsto (art. 6, co. 1, lett. b).

Quanto alla insussistenza delle condizioni per disporre l’iscrizione nel Casellario, il giudice precisa che l’Autorità nella motivazione circa l’iscrizione dell’informazione deve dare conto: “dell’utilità della notizia e della sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, ma non della possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione prevista dalla legge, la cui valutazione è riservata alla stazione appaltante”.

Pertanto, l’iscrizione non deve essere preceduta dall’accertamento in ordine alla concreta rilevanza del fatto ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c), ma si deve limitare ad una valutazione nei limiti dell’utilità per la S.A. per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.

In tale prospettiva, il concetto di utilità della notizia deve essere inteso in stretta relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione; deve pertanto risultare utile se può assumere rilevanza nel processo di accertamento (generale o speciale), di esclusiva competenza della P.A., che da ultima effettua la valutazione concreta sulla rilevanza dell’informazione per adottare i conseguenti provvedimenti.

Sul punto, precisa il Collegio, che l’attività compita dall’Autorità non consiste in un: “potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, ii un potere discrezionale), ma in un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa)”.

Pertanto, in forza della veridicità dei fatti (non oggetto di contestazione in giudizio) e attesa l’indubbia rilevanza del provvedimento di esclusione dell’operatore che concretizzava un’ipotesi di “grave illecito professionaleex art. 80, co. 5, lett. c) rientrante, ai sensi del Regolamento ANAC, di cui alla delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016, tra le notizie utili da inserire nel Casellario, l’Autorità era tenuta ad iscrivere la notizia.  Invero, la disposizione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice, come riconosciuto da costante giurisprudenza, è una norma “atipica” in grado di comprendere tutti quei fatti qualificabili come gravi illeciti professionali anche non predeterminabili ex ante

Alla luce di quanto sopra rilevato, il giudice amministrativo ha accertato la piena legittimità dell’operato dell’Autorità atteso che il provvedimento impugnato risultava adottato nel pieno rispetto dei presupposti legislativi e di conseguenza sfuggiva alle censure sollevate da parte ricorrente.

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