L’invito a tutti gli appaltatori dell’albo predisposto dalla stazione appaltante non autorizza, il RUP, a derogare alla rotazione

Il Consiglio di Stato evidenzia l’esigenza di motivare la deroga alla rotazione anche nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti all’elenco prestatori/fornitori della stazione appaltante.

Stefano Usai 8 Aprile 2020
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Appare condivisibile – al netto delle questioni in astratto sulla rotazione – l’approdo recente del Consiglio di Stato, Sez. V, espresso con la sentenza del 31 marzo 2020, n. 2182 che evidenzia l’esigenza di motivare la deroga alla rotazione anche nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti all’elenco prestatori/fornitori della stazione appaltante.

In questo senso trova conferma la pronuncia di primo grado del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 7062/2019.

Le doglianze

L’appellante pone diverse questioni. In primo luogo, in giudice di primo grado avrebbe errato nel momento in cui non ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di ammissione alla valutazione delle offerte.
Il giudice non viene persuaso da questa considerazione rilevando che i  provvedimentiin parola (di ammissione o, simmetricamente,  di esclusione degli operatori economici) devono essere adottati “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” necessari per la partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539).

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