Oggetto: Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria».
Sono pervenute all’Autorità alcune richieste di chiarimenti relative ad indicazioni fornite con le Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria». Attesa la rilevanza generale delle questioni prospettate e considerata la necessità di assicurare il consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, così come richiesto dall’art. 213, comma 2, del codice, l’Autorità ha ritenuto di predisporre il presente Comunicato al fine di fornire i seguenti chiarimenti.
L’art. 252, comma 2, dell’abrogato D.p.R. n. 207/2010 ricomprendeva nei servizi di architettura e di ingegneria, cui applicare specifiche regole di evidenza pubblica, quelli concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. L’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016 definisce, invece, più genericamente, «i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», come «servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE». Ciò posto, sulla base di una valutazione di tipo sistematico che tenga conto della nuova definizione dei servizi di ingegneria e di architettura e del cambio di passo che tale definizione segna con quella precedente, deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.
I servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice e, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Ciò a condizione che l’intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l’inammissibilità delle offerte in aumento sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice.
La prassi, adottata da alcune stazioni appaltanti, di richiedere per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000 euro, requisiti più rigorosi rispetto a quelli individuati nelle Linee guida per gli appalti sopra soglia, e di richiedere lo svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di affidamento deve essere valutata con riferimento alle previsioni dell’art. 83 del codice, secondo cui i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e devono soddisfare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Come già più volte chiarito dall’Autorità, la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 dicembre 2016
Il Segretario, Maria Esposito
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