Il decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (c.d decreto correttivo) prevede espressamente, all’articolo 50, che le stazioni appaltanti inseriscano, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Si tratta di una previsione che sovverte l’impostazione originaria del nuovo Codice dei contratti pubblici, che invece stabiliva una mera facoltà di inserimento (“possono inserire…specifiche clausole sociali”).
La ratio della clausola sociale, come delineata dalla predetta disposizione, è dunque in primo luogo quella di tutelare la stabilità occupazionale del personale utilizzato dall’impresa uscente nell’esecuzione del contratto.
Documenti collegati
Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114
Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”
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