In questo intervento ci si soffermerà sulla questione determina a contrarre semplificata considerate alcune differenze tra schema e linee guida n. 4/2016.
a cura di Stefano Usai
Lo schema delle nuove linee guida n. 4 – in tema di acquisizioni sotto la soglia comunitaria – approvato dall’ANAC il 20 dicembre 2017 e trasmesso al parere del Consiglio di Stato, come già si rilevava nel pregresso contributo, interviene e modifica alcuni aspetti di rilievo sulla questione della verifica dei requisiti dell’affidatario e ritorna sulla questione della determinazione a contrattare semplificata.
La determina semplificata
La questione della determinazione a contrattare semplificata è stata posta durante le consultazioni relative al primo schema di linee guida (poi confluite nelle LG n. 4/2016) e quindi ampiamente ante decreto legislativo correttivo n. 56/2017.
In particolare – come si legge nella relazione tecnica relativa – gli stakeholders investivano l’autorità anticorruzione della possibilità di prevedere “in luogo della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione, l’adozione di un unico provvedimento, riassuntivo ed esplicativo del procedimento informale all’esito del quale è stato individuato il contraente”.
L’opzione scelta, si legge sempre nella relazione tecnica delle linee guida ancora in vigore è stata quella di prevedere un “contenuto minimo della determina a contrarre o dell’atto ad essa equivalente”.
Prima importante “certezza” quindi è che secondo l’ANAC la determina semplificata non sostituisce la tradizionale determina a contrarre ma, più semplicemente, ha solo un contenuto semplificato.
Questa posizione – ovvero l’impossibilità di predisporre un unico atto che ha delicate implicazioni sotto il profilo delle regole contabili – veniva in realtà disconosciuta dal testo delle linee guida n. 4 in vigore, in cui si legge che nel caso di affidamento diretto e in determinate situazioni la stazione appaltante “può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”.
È del tutto ovvio che se l’atto contiene l’indicazione del fornitore non è una determina a contrarre – che segna l’avvio della procedura – ma è una determinazione di affidamento (di impegno di spesa) che conclude il procedimento di acquisto.
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