S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 21/11/2016)
Premessa
Una delle modifiche innestate nella Linea Guida definitiva, ovvie ma di rilievo, riguarda la questione dell’onere motivazionale. Come noto, una delle particolarità del codice degli appalti – sempre l’articolo 36 – è che viene ammesso l’affidamento diretto ma con una motivazione adeguata.
L’aspetto istruttorio particolare insiste nel fatto, evidentemente, che si è in presenza di una sorta di ossimoro rendendo sostanzialmente impossibile l’affidamento diretto.
Sul punto è costretta a tornare l’ANAC nella LG definitiva soprattutto per il rilievo (anche) espresso dal Consiglio di Stato sul richiamo al regolamento delle acquisizione in economia quale atto in grado di stemperare l’obbligo motivazionale.
Sul punto, la LG definitiva (Linea Guida n. 4 – Det. ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097), ribadito che “l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”, in ordine agli affidamenti di modico valore, non riporta più il richiamo al regolamento delle acquisizioni in economia.
Richiamo, come ampiamente annotato, non solo anacronistico ma, soprattutto, non certo in grado di esprimere una argomentazione giuridica a sostegno degli affidamenti diretti.
Viene confermato invece il richiamo al regolamento di contabilità.
Per approfondire l’argomento
MAGGIOLI FORMAZIONE
Le procedure semplificate sotto soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici
nel nuovo Codice dei contratti e dopo le Linee guida ANAC n.4/2016
Verona, 29 novembre 2016
Torino, 13 dicembre 2016
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