La massima
“L’art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all’art. 5 del DM 17 giugno 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere”.
Il caso oggetto di precontenzioso
Con riguardo a un affidamento di servizi di verifica, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. b), d.lgs. 50/2016, della progettazione definitiva ed esecutiva, con istanza all’ANAC, veniva contestata, dall’ingegnere interessato, la congruità dell’importo posto a base di gara, posto che nella determinazione del corrispettivo non erano stati considerati “spese ed oneri accessori” di cui all’art. 5 del D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri).
In particolare, secondo l’istante, la stazione appaltante, stabilendo a riguardo un importo complessivo forfettario, avrebbe colpevolmente disapplicato la disposizione sopra citata, con la conseguenza che l’importo a base di gara sarebbe risultato errato e avrebbe dovuto essere rideterminato in modo corretto.
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