Non è applicabile ai giudizi in materia di affidamento dei contratti pubblici il termine di impugnazione prolungato per le notifiche all’estero ex art. 41, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo (che prevede un termine della notifica del ricorso aumentato di 30 o 90 giorni rispetto a quello ordinariamente stabilito per legge), poiché il cd. “rito appalti” costituisce un procedimento speciale caratterizzato da particolari esigenze di celerità processuale e non presenta peculiari modulazioni derivanti dalla residenza all’estero di una o più delle parti in causa.
Con sentenza del 17 gennaio 2022, n.31, il TAR Toscana si è pronunciato in ordine alla approvazione della graduatoria definitiva e aggiudicazione di un concorso a procedura aperta a due gradi indetto da un’amministrazione provinciale per l’affidamento della progettazione di un ponte e relativa viabilità, dirimendo in punto di rito la controversia insorta a seguito della impugnazione degli atti della detta gara.
Nella fattispecie, il giudice amministrativo adito ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso promosso avverso questa procedura, ritenendo inapplicabile al caso in esame, interessato da una notifica del ricorso all’estero, il termine stabilito dall’art. 41, comma 5, dal Codice dei Processo Amministrativo (C.P.A.) di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, che dispone per l’appunto l’incremento del termine ordinario per la notifica del ricorso in caso di notifica del medesimo ricorso all’estero – tale disposizione, rubricata “Notificazione del ricorso e suoi destinatari”, prevede segnatamente che “Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa”.
Il TAR Firenze ha infatti chiarito che i procedimenti speciali come il “rito appalti” ex artt. 119 – 120 C.P.A., cui risultava assoggettato il contenzioso qui disaminato, sono caratterizzati da peculiari esigenze di speditezza e tempestività e sono in tal senso regolati da una speciale disciplina del termine a ricorrere, profilata sulle particolari esigenze di celerità e priva di specifiche modulazioni per l’eventuale residenza all’estero di una delle parti.
In particolare, la pronuncia in oggetto ha statuito l’irricevibilità del ricorso precisando che “In linea con la prevalente giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 839; Cons. Stato, Sez IV, 14 aprile 2015, n. 1896; T.A.R. Piemonte Sez. I, 18 novembre 2019, n. 1149; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 13 marzo 2014 n. 2836), anche la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 settembre 2018 n. 1209, relativa al rito dell’accesso, ma pienamente estensibile anche al rito speciale che ci occupa) ha, infatti, concluso per l’inapplicabilità del prolungamento del termine ad impugnare previsto dall’art. 41, 5° comma c.p.a. per l’ipotesi in cui debbano eseguirsi notifiche all’estero, ai riti speciali che risultano evidentemente caratterizzati da particolari esigenze di celerità processuale; risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata: “nell’ambito dei riti speciali, in quanto connotati da peculiari esigenze di tempestività, e in particolare nell’ambito del “rito appalti”, non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 41 comma 5 c.p.a.; la giurisprudenza ha, infatti, sul punto a più riprese affermato che “il prolungamento del termine ordinario a ricorrere, previsto dall’art. 41, comma 5, cod. proc. amm. con riferimento alla notifica a soggetto estero, non può trovare applicazione ai riti speciali, che risultano oggetto di una disciplina specifica del termine a ricorrere, organizzata su particolari esigenze di celerità e che non presenta particolari modulazioni derivanti dalla residenza all’estero di qualcuna delle parti” (TAR Piemonte Sez. I, n. 1149 del 18 novembre 2019) e che “nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto: a) l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 41 c.p.a. (….)” (Cons. di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1896; negli stessi termini anche TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 13 marzo 2014 n. 2836; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 24 settembre 2018, n. 1209)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 839)”.
Il medesimo TAR ha inoltre stabilito, con riguardo alle argomentazioni formulate dal ricorrente nel caso di specie, che “Sostanzialmente irrilevante ai fini che ci occupano risulta poi la presentazione di un’istanza di accesso da parte della ricorrente (…) che sembra investire profili non interessati dalla presente impugnazione che, del resto, risulta essere stata proposta indipendentemente ed in mancanza della documentazione richiesta in sede di accesso.
Del pari irrilevante risulta poi il riferimento articolato dalla difesa della ricorrente (…) ad un presunto “effetto sanante” derivante dal fatto che la (sola) notifica alla Stazione appaltante risulterebbe tempestiva; al proposito deve, infatti trovare applicazione il tradizionale principio (oggi espresso dalla previsione di cui all’art. 41, 2° comma c.p.a.) che ritiene necessario che, entro il termine di decadenza, il ricorso sia inviato in notificazione, non solo all’Amministrazione che ha emanato l’atto, ma anche ad almeno un controinteressato (tra le tante, si vedano: T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 dicembre 2017, n. 12698; Cons. Stato sez. IV, 17 marzo 2017, n. 1198)”.
Sulla base dei motivi appena riportati, il TAR Toscana ha quindi accolto l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione in punto di rito, respingendo l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso gli atti del procedimento di gara di cui sopra.
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