Atto del Presidente ANAC 17 gennaio 2023 – Fasc. ANAC n. 3356/2022
In riferimento ad una procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, l’OICE segnalava all’ANAC varie criticità e segnatamente:
- la previsione di un limite temporale per la comprova dei servizi svolti, non previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1 né nel Bando-tipo ANAC n. 3, posto che, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in particolare per la comprova della professionalità e l’adeguatezza dell’offerta, veniva richiesta la descrizione di tre servizi di progettazione svolti negli ultimi quindici anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara e ritenuti significativi della capacità professionale dell’operatore economico offerente;
- la previsione di criteri soggettivi nella valutazione dell’offerta tecnica, in violazione dell’art. 95, comma 6, d.lgs. 50/2016, con l’attribuzione di un punteggio elevato per la consistenza del gruppo di lavoro, indicandosi nella specie 23 punti su un massimo di 70;
- la previsione di un punteggio per la conoscenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
L’ANAC accoglie i primi due motivi di censura, non condividendo invece il terzo.
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