Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2021, nn. 6296, 6299 e 6300
Secondo il Consiglio di Stato, in mancanza di indizi contrari, l’attribuzione da parte dei commissari di gara degli stessi punteggi non è da interpretare come espressione di un giudizio collegiale, bensì come una possibile fisiologica evoluzione della dialettica interna all’organo.
Con le sentenze nn. 6296, 6299 e 6300 del 15 settembre 2021, la V sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla corretta applicazione del metodo del c.d. “confronto a coppie” da parte della Commissione di gara.
Quello del “confronto a coppie” costituisce uno dei metodi per la valutazione discrezionale degli elementi qualitativi delle offerte nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
In particolare, con il metodo del confronto a coppie l’attribuzione del punteggio avviene attraverso due fasi. Nella prima fase, vengono effettuati i confronti individuali tra tutte le offerte in gara, nell’ambito dei quali ciascun commissario esprime la propria preferenza tra le due offerte di volta in volta in comparazione ed il grado di tale preferenza, attribuendo un valore variabile da 1 a 6 (in cui il punteggio 1 equivale a “nessuna preferenza”; 2 a “preferenza minima”; 3 a “preferenza piccola”; 4 a “preferenza media”; 5 a “preferenza grande”; 6 a “preferenza massima”). Tali valori vengono assegnati da ciascun commissario, in relazione ai singoli criteri, in una matrice triangolare con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nella quale ogni casella individua il risultato del confronto tra due concorrenti. Segue una seconda fase in cui è prevista la trasformazione dei valori attribuiti da tutti i commissari per ciascuna offerta, sommati fra loro o in media, in coefficienti da 0 a 1, da moltiplicare poi per il punteggio da assegnare sulla base di ciascun criterio.[1]
Nella fattispecie scrutinata dalle sentenze in commento, i membri della Commissione di gara avevano attribuito valori di preferenza identici in tutti i confronti effettuati tra le offerte. Tale circostanza aveva fatto insorgere i concorrenti non vincitori della procedura di affidamento, i quali avevano proposto ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione sostenendo che la perfetta identità dei punteggi attribuiti dai commissari in tutte le votazioni eseguite fosse idonea ad annullare il momento valutativo individuale, in favore del diverso metodo collegiale. Tale tesi è stata accolta in primo grado e poi rigettata dal Consiglio di Stato con le sentenze in esame.
In particolare, il Consiglio di Stato ha accolto la tesi degli appellanti secondo cui la sentenza di primo grado aveva confuso la “dialettica collegiale” (ossia il confronto tra i componenti della commissione all’esito del quale ciascun commissario ha la possibilità di dissentire dal resto dei colleghi, indicando una preferenza diversa), con il “giudizio collegiale” (ossia il giudizio nell’ambito del quale le eventuali dissociazioni dei singoli commissari od i pareri contrari cedono il passo ad un giudizio unico assunto secondo maggioranza).
In tale prospettiva, le sentenze in commento hanno ribadito il principio per cui l’espressione da parte dei singoli commissari dello stesso punteggio o di un unico punteggio non è ex se indice di illegittimità. Sono stati altresì richiamati i precedenti giurisprudenziali nei quali era già stato affermato che l’insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuiti dai vari commissari non costituisce sicuro sintomo di condizionamento, potendo anche astrattamente essere giustificata come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo, nell’ambito del quale peraltro non è prevista la segretezza delle valutazioni espresse (Cons. Stato, III, 19 gennaio 2021, n. 574, 29 maggio 2020, n. 3401, 11 agosto 2017, n. 3994; V, 17 dicembre 2015, n. 5717; VI, 8 luglio 2015, n. 3399).
Il Collegio ha ritenuto il principio applicabile al caso di specie, avuto riguardo anche alla presenza delle griglie contenenti le singole preferenze individualmente espresse da ciascun commissario.
Il Consiglio di Stato ha anche dato conto dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali contrari, considerando però irrilevanti quelli caratterizzati da specifiche peculiarità, come la commissione di identici errori di calcolo da parte dei commissari nel sommare i punteggi delle singole offerte sottoposte al loro giudizio (Cons. Stato, III, 15 novembre 2018, n. 6439) o la radicale mancanza della manifestazione delle singole preferenze da parte di ciascun commissario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5693); anche in assenza di tali peculiarità, peraltro, le sentenze in commento considerano la tesi dell’obliterazione del giudizio individuale, quando quest’ultimo sia omogeneo per tutti i commissari, superata dall’orientamento più recente e ormai maggioritario, che esclude la possibilità di ricavare sic et simpliciter dall’identità dei punteggi assegnati l’illegittimità dell’operato della Commissione di gara.
[1] Più approfonditamente sul metodo del confronto a coppie, v. Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, successivamente aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018; L. Seccia, I criteri di aggiudicazione dopo il decreto “Sblocca cantieri” (d.l. n. 32/2019, conv. in l. n. 55/2019), Maggioli Editore, 2020.
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