L’esecuzione del contratto: Responsabile unico del progetto (Rup) e direttore dell’esecuzione

A cura di Stefano Usai

Stefano Usai 9 Aprile 2024
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Il nuovo codice appalti (d.lgs. 36/2023) – ed in particolare gli allegati – si occupa, evidentemente, di chiarire i casi in cui il RUP non può occuparsi dell’esecuzione. O meglio, i casi in cui l’esecuzione deve essere seguita/coordinata da un soggetto distinto dal responsabile unico del progetto.

Annotazione, in ogni caso, non irrilevante vista anche la nuova configurazione del responsabile unico in termini di soggetto che si “occupa”/assicura la realizzazione dell’intervento/progetto e non di un singolo procedimento amministrativo.

Circostanza che segna definitivamente la distinzione rispetto al “semplice” responsabile del procedimento ex lege 241/90 dotato di soli poteri istruttori (salvo che coincida con il dirigente/responsabile del servizio) rispetto al RUP, appunto, che si conferma con poteri decisori (di grande rilevanza e responsabilità) come peraltro emerso sia nelle pregresse Linee guida ANAC n. 3 sia nella giurisprudenza.

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