Proseguendo le letture delle nuove disposizioni in tema di direttore dell’esecuzione, un primo ovvio riferimento lo si legge nel comma 7 dell’art.114 che, come già anticipato nella prima parte, riprende disposizioni già contenute negli artt. 101 e 111 del pregresso codice.
Il comma in commento, quindi, precisa che per i contratti di beni/servizi ma, a ben valutare, anche per le concessioni, “le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”.
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L’esecuzione del contratto: DEC interno e incarico esterno per l’esecuzione
A cura di Stefano Usai
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