L’esecuzione dei contratti pubblici: la mancata consegna dei lavori e la facoltà di recesso dell’appaltatore

A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri

11 Ottobre 2024
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La sentenza della Corte di Appello di Firenze, Sez. Imprese, 27 settembre 2024, n. 1630

“occorre rammentare, in uno con la giurisprudenza di legittimità, che «[n]egli appalti pubblici la “consegna dei lavori” all’appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della realizzazione dell’opera, si configura come un obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è fonte di responsabilità contrattuale, in quanto il dovere di collaborazione dell’Amministrazione non perde la sua natura contrattuale solo perché derivante dalla legge, la quale, al contrario, è una delle fonti di integrazione del contratto (art. 1374 c.c.)» (Cass. n. 22112 del 2015, in motivazione)”.
 
“Tuttavia, la medesima Corte regolatrice ha chiarito che l’inadempimento all’obbligo di consegna dei lavori – nella specie più volte indebitamente frazionata e ritardata oltre misura – «non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto a norma degli art. 1453 e 1454 c.c., né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la sola “facoltà” di presentare istanza di recesso dal contratto, per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto (v. artt. 10, co. 8, d.P.R. n. 1963 del 1962; 129, co. 8, d.P.R. n. 554 del 1999 e, attualmente, 153, co. 8, e 157, co. l, d.P.R. n. 207 del 2010)”. 

Il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se l’appaltatore abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato il recesso, la costituzione in mora del committente e l’iscrizione di riserva a verbale (v. Cass. n. 4780/2012, n. 7069 e 21484/2004, n. 11329/1997). Questa Corte ha precisato che si deve escludere una differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale, in quanto in entrambi i casi trova applicazione il citato art. 10, co. 8, del d.P.R. del 1962, secondo cui l’appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la sua istanza venga rigettata, ovvero proseguire nel rapporto con la sola esclusione della sua responsabilità per l’eventuale conseguente ritardo nel completamento dell’opera (v. Cass. n. 2983/2013, n. 6198/2005)» (Cass. n. 22112 del 2015, cit., in motivazione)”

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