L’esclusione automatica “emergenziale” obbligatoria se si applica il Decreto Semplificazioni

A cura di Stefano Usai

Stefano Usai 13 Luglio 2021
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Anche il TAR Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 1892/2021, conferma l’orientamento – oramai da ritenersi consolidato –, sul carattere eterointegrativo della c.d. esclusione automatica di cui allart. 1, comma 3 della legge 120/2020 nel caso di appalto aggiudicato al minor prezzo, in ambito sottosoglia comunitario, con almeno 5 partecipanti alla “competizione”.

La norma, quindi, deve essere applicata e la fase viene definita come “obbligatoria” dal giudice che annulla gli atti rinviandoli alla stazione appaltante perché proceda con l’esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 c. 2 e segg.

In pratica, già si anticipa, per non ritenere la norma “eterointegrativa” il RUP deve fare una scelta a monte del procedimento optando – e che ciò risulti chiaramente esplicitato fin dalla determina a contrarre -, per procedure di aggiudicazione che trovano cittadinanza nel codice dei contratti e non nei provvedimenti emergenziali.

Decisione che, come ampiamente ripetuto, esige comunque una “preventiva” tutela del RUP e quindi una motivazione, in determina, a valenza interna e non per la legittimità degli atti adottati, sulle ragioni che inducono la scelta di una procedura diversa (e magari maggiormente articolata) di quelle apprestate dal legislatore dell’emergenza (in tempi recentissimi, in questo senso il MIMS con il parere n. 893/2021).

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