Si ricorderà che tale modalità di aggiudicazione, per necessaria compatibilità con i principi europei che la disconoscono (vi erano state peraltro a suo tempo anche coraggiose esperienze interne di disapplicazione, come quella ben nota del comune di Torino, avallata dal giudice amministrativo), era stata, dopo alterne vicende, limitata a tali importi, individuati dal legislatore nazionale come quelli corrispondenti all’assenza di un “interesse transfrontaliero” che secondo la giurisprudenza comunitaria impone di applicare detti principi anche sotto le soglie di rilevanza europea.
Improvvidamente, il “decreto sviluppo” del 2011 aveva temporaneamente esteso tale possibilità a tutto il sotto soglia comunitario e ciò è stato oggetto di proroghe, non riproposte con l’ultimo provvedimento.
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