Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto o prodotto proposto dall’impresa offerente, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7296 del 28 agosto 2024.
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Legittima l’esclusione nel caso di offerta priva delle caratteristiche minime prescritte dalla lex specialis
Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7296 del 28 agosto 2024
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