Massima
“L’art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli atti di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara (nel caso di specie, nei limiti del sindacato riconosciuto all’Autorità, le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante per giustificare la scelta di ribassare del 15% l’importo posto a base di gara rispetto ai parametri ministeriali, sono state ritenute legittime, non essendo palesemente illogiche, abnormi o irragionevoli).”
Il caso
Con riguardo ad una procedura aperta per l’affidamento della verifica preventiva dell’interesse archeologico, della redazione del progetto definitivo, comprensivo di indagini e del relativo coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con facoltà di opzione per la redazione del progetto esecutivo e del relativo coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, lo scorso ottobre l’OICE aveva chiesto all’Autorità di esprimere un parere in relazione alla legittimità del ribasso del 15% dell’importo a base di gara effettuato da una stazione appaltante rispetto ai parametri ministeriali, in mancanza di un’adeguata motivazione, non essendo la stessa attinente alla natura delle prestazioni oggetto di affidamento, ma a valutazioni aprioristiche sull’eccessivo valore della prestazione, riferite, peraltro, a dati non aggiornati e parziali.
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