Legge di stabilità 2016: il testo pubblicato in G.U.

3 Gennaio 2016
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222) 

(GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)

 

 Vigente al: 1-1-2016

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1  annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima  della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con  ammortamento
a carico dello Stato. 
  2. Nell'allegato n. 2  annesso  alla  presente  legge  e'  indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti  tra
le gestioni interessate con il procedimento di  cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente  legge  sono,  inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti  per  l'anno  2016  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche'  gli  importi  che,  prima  del  riparto  tra   le   gestioni
interessate, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili
dell'Albo dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,
istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto
legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  che  esercitano  la  libera
professione con carattere di continuita', sono  iscritti  alla  Cassa
nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e
periti commerciali. 
  5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' abrogato. 
  6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»; 
    b) alla lettera b),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale  dal
1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal  1°  gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti  percentuali  dal
1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale  dal  1°  gennaio
2018»; 
    c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di  euro  per  l'anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno
2018». 
  7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, al terzo  periodo,  le  parole  da:  «,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»  fino  alla  fine
del periodo sono soppresse. 
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato. 
  9. Al fine di evitare un pregiudizio alla  continuita'  dell'azione
amministrativa,       ai       dipendenti        dell'Amministrazione
economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state
affidate le mansioni  della  terza  area  sulla  base  dei  contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato  stipulati  in  esito  al
superamento  di  concorsi  banditi  in  applicazione  del   contratto
collettivo nazionale di comparto del  quadriennio  1998-2001,  o  del
quadriennio 2002-2005,  continua  ad  essere  corrisposto,  a  titolo
individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una  specifica
disciplina contrattuale, il  relativo  trattamento  economico  e  gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle
facolta' assunzionali  a  tempo  indeterminato  e  delle  vacanze  di
organico previste per le strutture interessate. 
  10. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare»
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; 
    b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
  «0a)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il
primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche'
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello
stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione
principale, ad eccezione delle unita'  abitative  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) il comma 8-bis e' abrogato; 
    e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
  11. Al comma 8 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
presente comma  si  applicano,  dal  periodo  d'imposta  2014,  anche
all'imposta  municipale  immobiliare  della  provincia  autonoma   di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n.  3,  ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di  Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14». 
  13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla
base dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  giugno  1993.  Sono,
altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno  2016,
sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. 
  14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
    a) al comma 639, le parole: «a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»; 
    b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
  «669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»; 
    c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per
i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 
    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la
destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo  all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del
10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del
tributo»; 
    e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
  15. All'articolo 13, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito  della  residenza
anagrafica». 
  16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del  citato  decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, e' sostituito dal seguente: 
  «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si  applica  al  possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze  della  stessa  e  alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'  immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie  catastali  A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota  nella  misura  ridotta
dello 0,4 per cento e la  detrazione,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, di euro 200 rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica». 
  17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10  a
16, 53 e 54 del presente articolo  prevista  per  l'IMU  e  la  TASI,
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma  380-ter,  lettera  a),  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016  la  dotazione  del
Fondo  di  solidarieta'  comunale  di  cui  al   primo   periodo   e'
incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il  secondo  e  il  terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di  cui
al primo periodo e'  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale propria,  di  spettanza  dei  comuni,  di  cui  al  citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a  2.768,8  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016  e  seguenti.  Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria,  di  spettanza
dei  comuni.  A  seguito  della  riduzione  della  quota  di  imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello
Stato per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale,  a  decorrere
dall'anno   2016,   la    dotazione    del    predetto    Fondo    e'
corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro
annui»; 
    b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Al fine di  incentivare  il  processo  di  riordino  e
semplificazione degli enti  territoriali,  una  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, e' destinata ad incrementare il contributo  spettante
alle unioni di comuni ai sensi  dell'articolo  53,  comma  10,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  successive  modificazioni,  e  una
quota non inferiore a 30 milioni  di  euro  e'  destinata,  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»; 
    c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015  e
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2015,  entro
il 30 aprile per l'anno  2016  ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»; 
    d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) puo' essere variata la quota di gettito  dell'imposta
municipale propria di spettanza comunale di cui alla  lettera  a)  da
versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le  modalita'
di versamento  al  bilancio  dello  Stato  sono  determinate  con  il
medesimo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    e) al comma 380-quater: 
      1) dopo le parole: «20 per cento» sono  inserite  le  seguenti:
«per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per
l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»; 
      2) le parole: «approvati dalla Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento» sono sostituite dalle  seguenti:  «approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello  di  riferimento.  Per  l'anno
2016, sono assunti a  riferimento  i  fabbisogni  standard  approvati
dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»; 
      3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; 
    f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del comma  380-ter,  l'incremento
di 3.767,45 milioni di euro per gli  anni  2016  e  successivi  della
dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale,  in  deroga  a  quanto
disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito  tra  i  comuni
interessati sulla base del gettito effettivo  IMU  e  TASI  derivante
dagli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  dai  terreni
agricoli, relativo all'anno 2015.  A  decorrere  dall'anno  2016,  in
deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e  380-quater,  una  quota
del Fondo di solidarieta' comunale, pari a 80  milioni  di  euro,  e'
accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il  riparto
dell'importo  di  3.767,45  milioni  di  euro,  di  cui  al   periodo
precedente, non assicura il ristoro  di  un  importo  equivalente  al
gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota  di
base. La quota di 80  milioni  di  euro  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di
cui al  precedente  periodo  l'equivalente  del  gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 
  380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi
erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune: 
    a)  della  Regione  siciliana  e  della   regione   Sardegna   e'
determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del
Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015; 
    b) delle regioni a statuto  ordinario  non  ripartito  secondo  i
criteri di cui al comma 380-quater e' determinato  in  modo  tale  da
garantire  proporzionalmente  la  dotazione  netta   del   Fondo   di
solidarieta' comunale per l'anno 2015. 
  380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione  netta  si
intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto  degli
importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun  comune,  e
la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune». 
  18. All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo  straordinario  a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al  40  per  cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,  nel  limite
degli stanziamenti finanziari  previsti  e  comunque  in  misura  non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.  Con  decreto
di natura non regolamentare del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  disciplinate  le
modalita' di riparto  del  contributo,  prevedendo  che  in  caso  di
fabbisogno  eccedente  le  disponibilita'  sia  data  priorita'  alle
fusioni  o  incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'  e  che   le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; 
    b) al comma 3, le parole: «di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
  19. Per le medesime finalita' di cui al  comma  17,  per  i  comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a  cui  la  legge
attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione
del  minor  gettito  IMU  e  TASI   avviene   attraverso   un   minor
accantonamento di 85,978 milioni di euro, a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, ai  sensi  del  comma  17  del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla  base  del  gettito
effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti  ad  abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. 
  20. Per l'anno 2016  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi 390  milioni  di  euro  da  ripartire,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in  proporzione
alle  somme  attribuite,  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  6  novembre  2014,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21  novembre
2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali valide  ai  fini  del  vincolo  del
pareggio di bilancio di cui ai  commi  da  707  a  734  del  presente
articolo. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro,  al
finanziamento del contributo di cui al presente comma, che  entra  in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. 
  21. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della
rendita  catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale   e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo. 
  22. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali
degli immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della
rendita catastale  degli  immobili  gia'  censiti  nel  rispetto  dei
criteri di cui al medesimo comma 21. 
  23.  Limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro  il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal
1° gennaio 2016. 
  24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, entro il  31  ottobre  2016,  il  decreto  per  ripartire  il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor  gettito  per  l'anno  2016.  A  decorrere
dall'anno 2017, il  contributo  annuo  di  155  milioni  di  euro  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi  del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. 
  25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e'
abrogato. 
  26. Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza
pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,
per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2
e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali
che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o
il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  27. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni  2014  e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015,  2016
e 2017»; 
    b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla  seguente:
«2018». 
  28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo,  i  comuni  possono
mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per
l'anno 2015. 
  29. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, e' istituita, presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, la Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard  di
cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.  La  Commissione
e' formata  da  undici  componenti,  di  cui  uno,  con  funzioni  di
presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri,  tre
designati dal Ministro dell'economia e delle finanze,  uno  designato
dal Ministro dell'interno, uno designato dal  Ministro  delegato  per
gli affari regionali e  le  autonomie,  uno  designato  dall'Istituto
nazionale di statistica, tre  designati  dall'Associazione  nazionale
dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e
uno designato dalle regioni. 
  30. La Commissione di cui al comma 29 e' istituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture  e
dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Ai
componenti della Commissione non e' corrisposto alcun  compenso,  ne'
indennita', ne' rimborso di spese. La  Commissione  definisce,  nella
sua  prima  seduta,  da  convocare  entro  dieci  giorni  dalla   sua
istituzione, le modalita' di  organizzazione  e  di  funzionamento  e
stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori. 
  31. All'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) le metodologie predisposte ai  sensi  della  lettera  a)  e  le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard,  anche  separatamente,  per  l'approvazione;  in
assenza di osservazioni, le stesse  si  intendono  approvate  decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e  i  fabbisogni
approvati dalla Commissione tecnica  sono  trasmessi  dalla  societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze». 
  32. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26  novembre
2010, n. 216, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sono
adottati, anche separatamente, la  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il  fabbisogno
standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo  1,
comma 3. Lo schema di decreto e' corredato di una  relazione  tecnica
redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  che  ne  evidenzia  gli
effetti finanziari. Sullo schema di decreto e' sentita la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.  Nel  caso  di  adozione  dei  soli
fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla  sua  trasmissione
alla Conferenza, il decreto puo'  essere  comunque  adottato,  previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della  nota
metodologica relativa alla procedura  di  calcolo,  decorsi  quindici
giorni dalla trasmissione alla  Conferenza,  lo  schema  e'  comunque
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del  parere  da  parte
della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici  giorni  dalla
trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo' essere
comunque adottato,  previa  deliberazione  definitiva  da  parte  del
Consiglio dei ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.
Il Governo,  se  non  intende  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per  le
quali non si e' conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante  determinazione  dei
fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli
elementi considerati ai fini di tale determinazione». 
  33. All'articolo 7, comma 2, del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale»  fino  a:  «federalismo
fiscale» sono soppresse. 
  34.  La  Commissione  tecnica  paritetica  per   l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui  all'articolo  4  della  legge  5  maggio
2009,n. 42, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  della
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,
e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono  trasferite
ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nell'ambito  della
quale opera. 
  35. All'articolo 22 della tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata  in
vigore della presente legge». 
  36. Le funzioni di vigilanza sui  promotori  finanziari  attribuite
alla  CONSOB  dal  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto  legislativo  n.
58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui  all'articolo  31,
comma 4, del  predetto  decreto  legislativo,  che  assume  anche  le
funzioni dell'organismo di cui  agli  articoli  18-bis,  comma  6,  e
18-ter,  comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo  nonche'   la
denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti  finanziari».  Tale  organismo  opera  nel  rispetto   dei
principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento
e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti  all'organismo  di
tenuta dell'albo  dei  consulenti  finanziari  nonche'  alla  CONSOB,
contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31,  comma  7,  55  e  196,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  si  intendono
sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo  periodo  del
presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del  decreto
legislativo n. 58 del 1998 sono  abrogati.  Resta  ferma  la  vigente
regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo
di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n.  58
del 1998. 
  37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui  all'articolo  31,
comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998   assume   la
denominazione di «albo unico dei  consulenti  finanziari».  Nell'albo
sono iscritti, in  tre  distinte  sezioni,  i  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi  e
le societa' di consulenza finanziaria.  I  riferimenti  all'albo  dei
consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis,  comma  1,  e
18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si  intendono
sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo  del
presente comma. 
  38. Gli  agenti  di  assicurazione  persone  fisiche  iscritti  nel
Registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi
(RUI), Sezione A, su richiesta sono  iscritti  nell'albo  di  cui  al
comma  37  del  presente  articolo,  nella  sezione  dei   consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purche' in possesso  dei
medesimi requisiti di onorabilita' e  professionalita'  previsti  per
questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo  31,  comma
4, del decreto legislativo n. 58  del  1998,  con  propria  delibera,
definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di
riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che  i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono  sostenere
in considerazione dei requisiti di professionalita'  gia'  posseduti.
In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al  comma  36  e
gli agenti di assicurazione di cui al presente  comma  sono  soggetti
alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati  termini  e
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma
limitatamente  agli  aspetti  di   natura   fiscale   connessi   alla
remunerazione dell'attivita' degli agenti  di  assicurazione  persone
fisiche iscritti all'albo di  cui  al  comma  37  quando  gli  stessi
operano in forma societaria. 
  39. I promotori finanziari  di  cui  all'articolo  31  del  decreto
legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione  di  «consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari
di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo  n.  58  del  1998
assumono la denominazione di «consulenti finanziari  autonomi».  Agli
articoli  30,  31,  55,  166,  187-quater,  191  e  196  del  decreto
legislativo n. 58 del 1998,  le  parole:  «promotore  finanziario»  e
«promotori   finanziari»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:  «consulente  finanziario  abilitato
all'offerta  fuori   sede»   e   «consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo
n. 58 del 1998, le  parole:  «consulenti  finanziari»  e  «consulente
finanziario»  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle   seguenti:
«consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo». 
  40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio  personale
e di un contingente di personale  anche  con  qualifica  dirigenziale
posto in posizione di distacco, comando o altro analogo  istituto  da
amministrazioni  pubbliche,  incluse  le   autorita'   amministrative
indipendenti.   L'organismo   rimborsa   alle   amministrazioni    di
appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta  a  carico
dell'organismo  anche  l'eventuale  attribuzione   di   un   compenso
aggiuntivo. Al termine del  periodo  di  distacco,  comando  o  altro
analogo istituto e degli eventuali  rinnovi,  il  predetto  personale
rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a  richiesta
del personale interessato, l'organismo non  lo  immetta  nel  proprio
organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti
per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma
1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  sono
stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto  periodo
del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262  del  2005,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. Si applica l'articolo 17, comma  14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127. 
  41. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di  cui  al  comma
36, la CONSOB  e  l'organismo  per  la  tenuta  dell'albo  unico  dei
promotori  finanziari  stabiliscono  con  protocollo  di  intesa   le
modalita' operative e i tempi del trasferimento delle  funzioni,  gli
adempimenti  occorrenti  per  dare  attuazione   al   nuovo   assetto
statutario  e  organizzativo,  nonche'  le  attivita'   propedeutiche
connesse all'iscrizione con  esonero  dalla  prova  valutativa  delle
persone fisiche consulenti finanziari autonomi e  delle  societa'  di
consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla  data
di cui alla lettera  a)  del  presente  comma,  nell'albo  unico  dei
promotori finanziari tenuto dall'organismo di  cui  all'articolo  31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58  del  1998  sono  iscritti  di
diritto nell'albo unico dei  consulenti  finanziari.  Con  successive
delibere  da  adottare,  anche  disgiuntamente,  in  conformita'   al
predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa  di
cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: 
    a)  la  data  di  avvio  dell'operativita'  dell'albo  unico  dei
consulenti finanziari; 
    b) la data di avvio dell'operativita' dell'organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. 
  42. Le entrate derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  comma  35
affluiscono, a decorrere dall'anno  2016,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  43. All'articolo 190-ter del decreto legislativo  n.  58  del  1998
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo'  sciogliere  gli  organi  di  gestione  e  di  controllo
dell'organismo  di  cui  all'articolo  31  qualora  risultino   gravi
irregolarita' nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle
disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano
l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle  finanze
provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli  organi
di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la  continuita'
operativa,  se  necessario  anche  attraverso   la   nomina   di   un
commissario. La CONSOB puo' disporre  la  rimozione  di  uno  o  piu'
componenti degli organi di gestione e  controllo  in  caso  di  grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo  statuto
o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite  dalla  CONSOB,  ovvero  in
caso   di   comprovata   inadeguatezza,   accertata   dalla   CONSOB,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti». 
  44. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8. - (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori  e
degli  investitori).  -1.  Al  fine  di   agevolare   l'accesso   dei
risparmiatori e degli investitori alla piu' ampia tutela  nell'ambito
delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  di
cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce  presso
il proprio  bilancio  il  Fondo  per  la  tutela  stragiudiziale  dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo".  Il
Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori e  agli  investitori,
diversi dai  clienti  professionali  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo, la  gratuita'
dell'accesso  alla  procedura  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis  e  5-ter,  del
presente decreto, mediante  esonero  dal  versamento  della  relativa
quota  concernente  le  spese  amministrative   per   l'avvio   della
procedura, nonche',  per  l'eventuale  parte  residua,  a  consentire
l'adozione di ulteriori misure a favore  dei  risparmiatori  e  degli
investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla  tematica
dell'educazione finanziaria. 
  2. Il Fondo e' finanziato  con  il  versamento  della  meta'  degli
importi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  riscosse  per  la
violazione delle norme che disciplinano  le  attivita'  di  cui  alla
parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nonche',
nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016,  con  le
risorse iscritte in un apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in   relazione   ai
versamenti effettuati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641,  per
l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del  medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al
Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che
disciplinano le attivita' di cui alla parte  II  del  citato  decreto
legislativo n. 58 del 1998,  e'  condizionato  all'accertamento,  con
sentenza  passata  in  giudicato  o  con  lodo  arbitrale  non   piu'
impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza  del
Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter
dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le  occorrenti
misure affinche' gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  primo  periodo  affluiscano,  nella  misura   spettante,
contestualmente  al  versamento  da  parte  del  soggetto  obbligato,
direttamente al  bilancio  della  CONSOB,  per  essere  destinate  al
Fondo». 
  45. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i  risparmiatori
e gli investitori» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo  per  la
tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»; 
    b) la rubrica del capo II e' sostituita  dalla  seguente:  «Fondo
per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori». 
  46.  Nelle  more  del  coordinamento   da   effettuare   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio  2015,  n.
114, e allo scopo di assicurare tempestivamente  ai  risparmiatori  e
agli investitori una procedura  di  effettiva  tutela  stragiudiziale
delle  controversie,  la  CONSOB,  rispetto  agli  oneri  attualmente
sostenuti per  il  funzionamento  della  Camera  di  conciliazione  e
arbitrato di cui  all'articolo  2,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori  spese  di
funzionamento  occorrenti  per  rendere  operativo  l'organo  di  cui
all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto  legislativo  n.  179
del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni  di
cui  al  comma  44  del  presente  articolo,  alle  risorse  di   cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, nonche' agli importi posti a  carico  degli
utenti delle procedure medesime. 
  47. Gli articoli 2, commi da 1 a  5,  3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data  in  cui
diviene  operativo  l'organo  decidente  di  cui   al   comma   5-ter
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179  del  2007.  Il
regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo
2 del decreto legislativo n.  179  del  2007  prevede,  altresi',  le
disposizioni  transitorie  per  la  definizione  delle  procedure  di
conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse  alla  data
in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo. 
  48. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35  a  47
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  49. Il termine di cui all'articolo unico del decreto  del  Ministro
dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31  luglio  2015,
in quanto ultimo giorno del mese di luglio. 
  50. Per l'intera durata del programma «Erasmus +»,  alle  borse  di
studio  per  la  mobilita'  internazionale  erogate  a  favore  degli
studenti delle universita' e delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM),  ai  sensi  dell'articolo  6,
paragrafo  1,  e  dell'articolo  7,  paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11  dicembre  2013,   si   applicano   le   esenzioni   previste
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 
  51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n.  398,  dopo  il
comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa  di  studio  per  la
frequenza  dei  corsi  di   perfezionamento   e   delle   scuole   di
specializzazione, per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per  i  corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla  provincia  autonoma  di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
nei confronti dei percipienti». 
  52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per  i  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i  termini  di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente. 
  53. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di  cui  alla
legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  l'imposta,  determinata  applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e'  ridotta  al
75 per cento». 
  54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  gli  immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune  ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento». 
  55. All'articolo 1,  nota  II-bis),  della  tariffa,  parte  prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche  agli  atti  di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il  requisito  di  cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i  requisiti  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano  senza  tener  conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate  nella  lettera
c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione,  all'atto  di
cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4». 
  56. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
il  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento
dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all'acquisto,
effettuato entro  il  31  dicembre  2016,  di  unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La
detrazione di cui al precedente periodo  e'  pari  al  50  per  cento
dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e'  ripartita  in
dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e
nei nove periodi d'imposta successivi. 
  57. Tutti gli atti e i  provvedimenti  emanati  in  esecuzione  dei
piani di ricomposizione fondiaria e di  riordino  fondiario  promossi
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle  comunita'  montane
sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. 
  58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, l'articolo 32, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta  nel  senso
che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte
ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento  della
proprieta' delle aree previste al titolo III della legge  22  ottobre
1971, n. 865, indipendentemente  dal  titolo  di  acquisizione  della
proprieta' da parte degli enti locali. 
  59.  L'articolo  13  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13  -  (Patti  contrari  alla  legge)  -  1.  E'  nulla  ogni
pattuizione volta a determinare un importo del  canone  di  locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.  E'
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata  comunicazione,  nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed  all'amministratore  del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi  di  tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero  6),  del
codice civile. 
  2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi  dalla  riconsegna  dell'immobile
locato, puo' chiedere la  restituzione  delle  somme  corrisposte  in
misura  superiore  al  canone  risultante  dal  contratto  scritto  e
registrato. 
  3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti  di  durata
del contratto stabiliti dalla presente legge. 
  4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla  ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore  un  canone  superiore  a
quello massimo definito dagli accordi conclusi  in  sede  locale  per
immobili aventi  le  medesime  caratteristiche  e  appartenenti  alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati  in  base  al  comma  1
dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente  legge,  qualsiasi  pattuizione  diretta  ad  attribuire  al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 
  5. Per i conduttori che, per gli effetti della  disciplina  di  cui
all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella  misura  stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione  dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata,  su  base  annua,  e'
pari al triplo della rendita  catastale  dell'immobile,  nel  periodo
considerato. 
  6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi  dalla  riconsegna  dell'immobile
locato, puo' richiedere la  restituzione  delle  somme  indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore  puo'  altresi'  richiedere,
con azione proponibile  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria,  che  la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi  a  quanto  previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.  Tale
azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1  del  presente  articolo.  Nel  giudizio  che  accerta
l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non puo' eccedere quello del valore  minimo  definito  ai
sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai  sensi  dell'articolo
5, commi 2  e  3,  nel  caso  di  conduttore  che  abiti  stabilmente
l'alloggio  per  i  motivi  ivi  regolati.  L'autorita'   giudiziaria
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a
tutte le ipotesi ivi previste  insorte  sin  dall'entrata  in  vigore
della presente legge. 
  8. I riferimenti alla  registrazione  del  contratto  di  cui  alla
presente legge  non  producono  effetti  se  non  vi  e'  obbligo  di
registrazione del contratto stesso». 
  60. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296,  dopo  la
lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali: 
      1) non hanno fini di lucro; 
      2) sono affiliate alle federazioni sportive  nazionali  o  agli
enti nazionali di promozione sportiva  riconosciuti  ai  sensi  delle
leggi vigenti; 
      3) svolgono attivita' sportiva dilettantistica,  come  definita
dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti». 
  61. All'articolo 77, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  con  effetto
per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al  31  dicembre
2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24
per cento». 
  62. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017, con effetto per i periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2016, le parole:  «dell'1,375  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento». 
  63. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' rifinanziato nella misura di 632,5  milioni
di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per  l'anno  2017
ed e' ridotto nella misura  di  1,37  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2018. Le dotazioni  finanziarie  di  parte  corrente  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sono  ridotte
nella misura di 171,7 milioni di euro per l'anno 2018. 
  64. In relazione ai  commi  61  e  62,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59  e  68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  la
percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q),  del  decreto
legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344.  La  rideterminazione  delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2,  e  68,  comma  3,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5  del
medesimo  testo  unico.  Con  il  medesimo  decreto   sono   altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. 
  65.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  87,  e  per  la  Banca  d'Italia,
l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5  punti
percentuali. 
  66. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65  del
presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che
hanno esercitato, in  qualita'  di  partecipanti,  l'opzione  per  la
trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo  testo
unico assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile  all'addizionale
prevista dal comma 65 del presente articolo  senza  tener  conto  del
reddito imputato dalla societa' partecipata. 
  67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili  nei
limiti del 96 per cento del loro ammontare». 
  68. All'articolo 6, comma 8, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, il secondo periodo e' soppresso. 
  69. Le disposizioni di cui ai commi da  65  a  68  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016. 
  70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 
      2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola  ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
soggetti di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001,  n.  227,  nonche'  le  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601»; 
    b) all'articolo 4, comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «e  le
imprese agricole» e le parole: «e all'estensione  dei  terreni»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Determinazione del
valore  della  produzione  netta  per  alcuni  soggetti  del  settore
agricolo»; 
      2) al comma 1, le parole: «i soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera d), e per» sono soppresse; 
    d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «,  ovvero
derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 45, il comma 1 e' abrogato. 
  71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  il  comma
238 e' abrogato. 
  72. Le disposizioni del comma  70  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  73. All'articolo 11, comma 4-octies,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
deduzione di cui al  periodo  precedente  e'  ammessa  altresi',  nei
limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata  per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per
due periodi d'imposta, a decorrere dal  secondo  contratto  stipulato
con lo stesso datore di lavoro nell'arco  temporale  di  due  anni  a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto». 
  74.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  14,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11,  comma
2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, in luogo della  detrazione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo possono optare per la cessione  del  corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi,  con
modalita' da definire con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    c) all'articolo  16,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare  composto  da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo  da
almeno tre anni, in cui almeno  uno  dei  due  componenti  non  abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti  di  unita'  immobiliare  da
adibire ad  abitazione  principale,  beneficiano  di  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo  della
medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre  2016  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.  Il  beneficio  di
cui al presente comma non  e'  cumulabile  con  quello  di  cui  alla
lettera c) del comma 74. 
  76. Con il  contratto  di  locazione  finanziaria  di  immobile  da
adibire  ad  abitazione  principale,  la  banca   o   l'intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare  o  a
far  costruire  l'immobile  su  scelta  e  secondo   le   indicazioni
dell'utilizzatore,  che  se  ne  assume  tutti  i  rischi,  anche  di
perimento, e lo mette a disposizione  per  un  dato  tempo  verso  un
determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l'utilizzatore ha la facolta' di acquistare la proprieta' del bene  a
un prezzo prestabilito. 
  77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto  di  locazione
finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma,  lettera  a),  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  78. In caso di risoluzione del contratto di  locazione  finanziaria
per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente  ha  diritto  alla
restituzione del bene ed e' tenuto a  corrispondere  all'utilizzatore
quanto ricavato dalla  vendita  o  da  altra  collocazione  del  bene
avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni  scaduti  e
non pagati fino alla data della risoluzione,  dei  canoni  a  scadere
attualizzati e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione
finale di acquisto. L'eventuale differenza  negativa  e'  corrisposta
dall'utilizzatore  al  concedente.  Nelle  attivita'  di  vendita   e
ricollocazione del bene, di cui al periodo  precedente,  la  banca  o
l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e
pubblicita' nei confronti dell'utilizzatore. 
  79. Per il  contratto  di  cui  al  comma  76  l'utilizzatore  puo'
chiedere, previa presentazione di apposita richiesta  al  concedente,
la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu'
di una volta e per un periodo massimo  complessivo  non  superiore  a
dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In  tal
caso, la durata del contratto e' prorogata di un periodo eguale  alla
durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione
e' subordinata  esclusivamente  all'accadimento  di  almeno  uno  dei
seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente  alla   stipula   del
contratto di cui al comma 76: 
    a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa. 
  80. Al termine della sospensione, il  pagamento  dei  corrispettivi
periodici  riprende  secondo  gli  importi  e  con  la   periodicita'
originariamente  previsti  dal   contratto,   salvo   diverso   patto
eventualmente intervenuto fra le parti per  la  rinegoziazione  delle
condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione,
in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni
del comma 78. La sospensione non comporta  l'applicazione  di  alcuna
commissione o spesa di  istruttoria  e  avviene  senza  richiesta  di
garanzie aggiuntive. 
  81. Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' agire  con  il
procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV,  titolo  I,
capo II, del codice di procedura civile. 
  82. All'articolo 15, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  i-sexies)  sono  inserite  le
seguenti: 
  «i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo
non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di  acquisto  a  fronte
dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo  non  superiore  a
20.000 euro, derivanti  da  contratti  di  locazione  finanziaria  su
unita' immobiliari, anche da  costruire,  da  adibire  ad  abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all'atto della stipula del contratto  di  locazione  finanziaria
che non  sono  titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni  di  cui
alla lettera b); 
  i-sexies.2)  le  spese  di  cui  alla  lettera  i-sexies.1),   alle
condizioni ivi indicate e per importi non  superiori  alla  meta'  di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro  all'atto
della stipula del contratto di locazione  finanziaria  che  non  sono
titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a   destinazione
abitativa». 
  83. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  40,   comma   1-bis,   le   parole:   «immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
8-ter)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «immobili  abitativi   e
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numeri
8-bis) e 8-ter)»; 
    b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima: 
      1) dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: 
  «Se il trasferimento  e'  effettuato  nei  confronti  di  banche  e
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  di
leasing  finanziario,  e  ha  per  oggetto  case  di  abitazione,  di
categoria catastale diversa da Al, A8 e A9,  acquisite  in  locazione
finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono  le  condizioni  di
cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»; 
      2) e' aggiunta, in fine, la seguente nota: 
  «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis)  ai  trasferimenti
effettuati  nei  confronti  di  banche  e   intermediari   finanziari
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing  finanziario,  si
considera, in  luogo  dell'acquirente,  l'utilizzatore  e,  in  luogo
dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»; 
    c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima: 
      1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte  degli  utilizzatori,
di contratti di locazione finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a
destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da  Al,  A8  e
A9, effettuate nei confronti di soggetti per  i  quali  ricorrono  le
condizioni di cui alle note II-bis)  e  II-sexies)  dell'articolo  1,
ancorche'  assoggettati  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-bis),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento. 
  1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle
cessioni, da parte degli  utilizzatori,  di  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a  destinazione  abitativa,
anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  8-bis),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633:  9
per cento»; 
      2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter». 
  84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83  si  applicano  dal  1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. 
  85. In attuazione del principio di  salvaguardia  ambientale  e  al
fine  di  incentivare  la  sostituzione,  mediante  demolizione,  dei
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»  con  veicoli  nuovi,  aventi
classi  di  emissione  non  inferiore  ad  «euro  5»  della  medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo  di  8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine  e'  autorizzata  la
spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo  e'
anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di  sconto  sul
prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto  forma  di  credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle  spese  effettuate  ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili,  il  regime
dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione. 
  86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per  i  veicoli
nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato  tra  il   venditore   e
l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino  al  31  dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017. 
  87. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti  autonomi  per  le
case popolari, comunque denominati, per le spese  sostenute,  dal  1°
gennaio 2016 al  31  dicembre  2016,  per  interventi  realizzati  su
immobili  di  loro  proprieta'  adibiti  ad   edilizia   residenziale
pubblica. 
  88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, si  applicano  anche  alle  spese  sostenute  per
l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi
multimediali  per  il  controllo  da   remoto   degli   impianti   di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle
unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi
energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: 
    a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati; 
    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la
temperatura di regolazione degli impianti; 
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto. 
  89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo  le  parole:
«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche' enti aventi  le
stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma
di  societa'  che  rispondono   ai   requisiti   della   legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house providing"  e  che  siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 
  90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, al comma 3, lettera b), dopo le parole:  «comunque  denominati,»
sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della  legislazione  dell'Unione  europea  in
materia di "in house providing" e che  siano  costituiti  e  operanti
alla data del 31 dicembre 2013,». 
  91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali  nuovi  dal  15
ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento. 
  92. Fermo restando quanto disposto al  comma  91  e  solo  per  gli
investimenti effettuati  nello  stesso  periodo  ivi  previsto,  sono
altresi' maggiorati del 40  per  cento  i  limiti  rilevanti  per  la
deduzione delle quote di  ammortamento  e  dei  canoni  di  locazione
finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  93. La disposizione  di  cui  al  comma  91  non  si  applica  agli
investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  2  febbraio  1989,
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5  per  cento,
agli  investimenti  in  fabbricati  e   costruzioni,   nonche'   agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla  presente
legge. 
  94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono  effetti  sulla
determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015. La determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il
periodo di imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91
e 92. 
  95. Al comma 10 dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non superiore ad un quinto». 
  96. La disposizione di cui al comma 95 si applica  alle  operazioni
di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere  dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non  producono  effetti
sui valori attualmente stabiliti  per  l'elaborazione  e  il  calcolo
degli  studi   di   settore   previsti   dall'articolo   62-bis   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 
  98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite  delle  regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone  assistite  delle  regioni  Molise,
Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, come  individuate  dalla  Carta  degli  aiuti  a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424  final  del  16  settembre
2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre  2019  e'
attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento
per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese  e  del
10 per cento per le grandi imprese,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive  nel  settore  della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della  pesca  e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE)  n.  1379/  2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e  nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di  prodotti
agricoli  e  della  pesca   e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico. 
  99. Per le finalita' di cui  al  comma  98,  sono  agevolabili  gli
investimenti, facenti parte di un progetto di  investimento  iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
macchinari, impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 
  100. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che  operano  nei
settori dell'industria siderurgica,  carbonifera,  della  costruzione
navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e
delle infrastrutture  energetiche,  nonche'  ai  settori  creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si  applica
alle imprese in difficolta' come definite dalla  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. 
  101. Il credito d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro  per  le
piccole imprese, a 5 milioni di euro per le  medie  imprese  e  a  15
milioni di euro per le grandi  imprese,  eccedente  gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato. Per gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto  dei  beni;  tale  costo  non  comprende   le   spese   di
manutenzione. 
  102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis  e
con altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio. 
  103. I soggetti  che  intendono  avvalersi  del  credito  d'imposta
devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia  delle  entrate.
Le modalita',  i  termini  di  presentazione  e  il  contenuto  della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge   nella   Gazzetta   Ufficiale.
L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese  l'autorizzazione  alla
fruizione del credito d'imposta. 
  104.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in cui e' stato effettuato  l'investimento  e  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo
d'imposta di  maturazione  del  credito  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino  a  quello  nel
quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si  applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
  105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non  entrano  in  funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello nel quale sono entrati in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa ovvero  destinati  a  strutture  produttive  diverse  da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni  della  stessa  categoria  di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte  che
eccede i costi delle nuove acquisizioni.  Per  i  beni  acquisiti  in
locazione finanziaria le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano anche se non  viene  esercitato  il  riscatto.  Il  credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni  del  presente  comma  e'  versato  entro  il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le  ipotesi  ivi
indicate. 
  106. Qualora, a seguito dei  controlli,  sia  accertata  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
previsti dalla legge. 
  107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a  106  e'  concessa  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14  del  medesimo
regolamento, che disciplina gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti. 
  108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e  2019;  il
predetto importo e' corrispondentemente iscritto in apposito capitolo
di spesa dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro
annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e  medie
imprese,  a  valere  sulle  risorse  europee  e  di   cofinanziamento
nazionale previste  nel  programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
Competitivita' 2014/ 2020» e  nei  programmi  operativi  relativi  al
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in
cui si applica l'incentivo. A  tal  fine  le  predette  risorse  sono
annualmente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato.   Le
amministrazioni  titolari  dei  predetti  programmi   comunicano   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato gli  importi,  europei  e  nazionali,
riconosciuti a titolo di credito d'imposta  dall'Unione  europea,  da
versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Nelle  more  della
conclusione  della  procedura  finalizzata  all'individuazione  delle
risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Le  risorse  cosi'  anticipate
vengono reintegrate  al  Fondo,  per  la  parte  relativa  all'Unione
europea, a  valere  sui  successivi  accrediti  delle  corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi  operativi
e,  per  la  parte  di  cofinanziamento  nazionale,  a  valere  sulle
corrispondenti quote  di  cofinanziamento  nazionale  riconosciute  a
seguito delle predette rendicontazioni di spesa. 
  109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le  procedure  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla
ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli  interventi
del Piano di Azione Coesione (PAC), non  ancora  oggetto  di  impegni
giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal
fine, le amministrazioni titolari di interventi  del  PAC,  approvati
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  inviano  al
sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016,  i  dati
relativi alle risorse  impegnate  e  pagate  per  ciascuna  linea  di
intervento. 
  110.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato entro  il  30  aprile  2016  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'   determinato   l'ammontare   delle   risorse
disponibili in esito alla ricognizione di cui  al  comma  109  ed  e'
disposto  l'utilizzo  delle  stesse  per  l'estensione   dell'esonero
contributivo di cui ai commi  178  e  179  alle  assunzioni  a  tempo
indeterminato effettuate nell'anno  2017  in  favore  dei  datori  di
lavoro privati, operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Basilicata, Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  alle  medesime
condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando  la
durata temporale e l'entita' dell'esonero e comunque assicurando  una
maggiorazione della percentuale di  decontribuzione  e  del  relativo
importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi eta', prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei  mesi,  in  ragione
delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del  comma  109,
la cui efficacia e' subordinata all'autorizzazione della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  111. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata; 
    b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi
di  lavoro  dipendente  e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedenti  l'importo  di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato»; 
    c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i  due  successivi,  il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e'  ridotto  di  un  terzo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  i  quattro   successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella  misura  del  5  per
cento»; 
    d) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  «77. Il reddito forfettario determinato  ai  sensi  dei  precedenti
commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge  2  agosto  1990,  n.  233.  Su  tale  reddito  si  applica  la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 
  112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
e' sostituito dal seguente: 
 
                                                          «ALLEGATO 4 
                                     Articolo 1, comma 54, lettera a) 
                             (Regime fiscale per lavoratori autonomi) 
 
    

=====================================================================
|Pro- |                 |   Codici   |                 |            |
|gres-|                 | attivita'  |Valore soglia dei|            |
|sivo |Gruppo di settore| ATECO 2007 | ricavi/compensi |Redditivita'|
+=====+=================+============+=================+============+
|     |Industrie        |            |                 |            |
|     |alimentari e     |            |                 |            |
|  1  |delle bevande    |(10-11)     |           45.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |                 |45- (da 46.2|                 |            |
|     |Commercio        |a 46.9) -   |                 |            |
|     |all'ingrosso e al|(da 47.1 a  |                 |            |
|  2  |dettaglio        |47.7)-47.9  |           50.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Commercio        |            |                 |            |
|     |ambulante di     |            |                 |            |
|     |prodotti         |            |                 |            |
|     |alimentari e     |            |                 |            |
|  3  |bevande          |47.81       |           40.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Commercio        |            |                 |            |
|     |ambulante di     |47.82 -     |                 |            |
|  4  |altri prodotti   |47.89       |           30.000|         54%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Costruzioni e    |            |                 |            |
|     |attivita'        |(41 - 42 -  |                 |            |
|  5  |immobiliari      |43) - (68)  |           25.000|         86%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Intermediari del |            |                 |            |
|  6  |commercio        |46.1        |           25.000|         62%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Attivita' dei    |            |                 |            |
|     |servizi di       |            |                 |            |
|     |alloggio e di    |            |                 |            |
|  7  |ristorazione     |(55-56)     |           50.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Attivita'        |            |                 |            |
|     |professionali,   |            |                 |            |
|     |scientifiche,    |(64 - 65 -  |                 |            |
|     |tecniche,        |66) - (69 - |                 |            |
|     |sanitarie, di    |70 - 71 - 72|                 |            |
|     |istruzione,      |- 73 - 74 - |                 |            |
|     |servizi          |75) - (85) -|                 |            |
|     |finanziari ed    |(86 - 87 -  |                 |            |
|  8  |assicurativi     |88)         |           30.000|         78%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |                 |(01 - 02 -  |                 |            |
|     |                 |03)- (05 -  |                 |            |
|     |                 |06 - 07 - 08|                 |            |
|     |                 |- 09) - (12 |                 |            |
|     |                 |- 13 - 14 - |                 |            |
|     |                 |15 - 16 - 17|                 |            |
|     |                 |- 18 - 19 - |                 |            |
|     |                 |20 - 21 - 22|                 |            |
|     |                 |- 23 - 24 - |                 |            |
|     |                 |25 - 26 - 27|                 |            |
|     |                 |- 28 - 29 - |                 |            |
|     |                 |30 - 31 - 32|                 |            |
|     |                 |- 33) - (35)|                 |            |
|     |                 |- (36 - 37 -|                 |            |
|     |                 |38 - 39) -  |                 |            |
|     |                 |(49 - 50 -  |                 |            |
|     |                 |51 - 52 -   |                 |            |
|     |                 |53) - (58 - |                 |            |
|     |                 |59 - 60 - 61|                 |            |
|     |                 |- 62 - 63) -|                 |            |
|     |                 |(77 - 78 -  |                 |            |
|     |                 |79 - 80 - 81|                 |            |
|     |                 |- 82) - (84)|                 |            |
|     |                 |- (90 -91 - |                 |            |
|     |                 |92 - 93) -  |                 |            |
|     |                 |(94 - 95 -  |                 |            |
|     |Altre attivita'  |96) -(97 -  |                 |            |
|  9  |economiche       |98) - (99)  |           30.000|         67%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
    
 
                                                                   ». 
 
  113. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)  del  comma  111  si
applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,  anche  ai  soggetti
che nel 2015 hanno iniziato una nuova  attivita',  avvalendosi  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata  legge  n.
190 del 2014,  vigente  anteriormente  alle  modifiche  di  cui  alla
lettera c) del comma 111. 
  114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i  soci  delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  3  aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica  l'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  115. Le societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita'   propria   dell'impresa,   possono    applicare    le
disposizioni dei commi dal presente al comma  120  a  condizione  che
tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci,  ove  prescritto,
alla data del 30 settembre 2015, ovvero che  vengano  iscritti  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°
ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che
hanno per oggetto esclusivo o principale  la  gestione  dei  predetti
beni e che entro il 30 settembre  2016  si  trasformano  in  societa'
semplici. 
  116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni  assegnati  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura  dell'8  per  cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le  riserve
in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione  dei
beni ai  soci  e  quelle  delle  societa'  che  si  trasformano  sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. 
  117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo
periodo, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. 
  118.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote
possedute dai soci delle  societa'  trasformate  va  aumentato  della
differenza assoggettata ad imposta  sostitutiva.  Nei  confronti  dei
soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi  1,
secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia,  il  valore  normale  dei  beni
ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo  fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute. 
  119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai  commi  da
115  a  118,  le  aliquote  dell'imposta  proporzionale  di  registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
  120. Le societa' che si avvalgono  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 115 a 118  devono  versare  il  60  per  cento  dell'imposta
sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16
giugno 2017, con i criteri di cui al  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi  ed  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  121. L'imprenditore individuale che alla data del 31  ottobre  2015
possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43,  comma  2,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro  il
31  maggio  2016,  optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi   dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in  corso
alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di  una  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8
per cento della differenza tra il valore normale di tali beni  ed  il
relativo valore fiscalmente riconosciuto.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120. 
  122. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della  legge  12
novembre   2011,   n.   183,    e    relativi    agli    accertamenti
clinico-strumentali e di  laboratorio  indicati  dall'amministrazione
per il reclutamento del personale  volontario  per  le  esigenze  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. 
  123. All'articolo 11, comma  4-bis,  lettera  d-bis),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  le
parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di  euro  625»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000,  di  euro  3.750,  di
euro 2.500 e di euro 1.250». 
  124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2015. 
  125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446,  concernente  il  presupposto   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai  fini  dell'imposta
nel caso di medici che abbiano  sottoscritto  specifiche  convenzioni
con le strutture ospedaliere per  lo  svolgimento  della  professione
all'interno di tali strutture, laddove gli  stessi  percepiscano  per
l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni  caso  irrilevanti,  ai
fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare  del
reddito realizzato e le  spese  direttamente  connesse  all'attivita'
svolta.  L'esistenza   dell'autonoma   organizzazione   e'   comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo  standard  e  i
parametri  previsti  dalla  convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale». 
  126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte  che  successivamente
all' emissione  della  fattura  o  alla  registrazione  di  cui  agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile  di  un'operazione  o  quello
della relativa imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,
compresa la rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  o  della
registrazione. 
  2.  Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a  norma  dell'articolo
25. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile
qualora gli eventi ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza  di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata,  entro  lo
stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di  inesattezze  della
fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  dell'articolo
21, comma 7. 
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in  caso  di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte  del  cessionario  o
committente: 
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose. 
  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui  al
comma 2, il cessionario o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal  caso  registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.
L'obbligo di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a). 
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma  4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento. 
  7.  La  correzione  di  errori  materiali  o   di   calcolo   nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e  nelle  liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve  essere  fatta,  mediante  annotazione
delle  variazioni  dell'imposta  in  aumento  nel  registro  di   cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta  in  diminuzione  nel
registro di cui all'articolo  25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
essere corretti, nel registro di  cui  all'articolo  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge. 
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio  e  dal  cessionario  o  committente  anche
mediante  apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25. 
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a  contratti  a
esecuzione continuata o periodica, conseguente  a  inadempimento,  la
facolta' di cui al comma 2 non si  estende  a  quelle  cessioni  e  a
quelle prestazioni per  cui  sia  il  cedente  o  prestatore  che  il
cessionario  o  committente  abbiano  correttamente  adempiuto   alle
proprie obbligazioni. 
  10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  esercitata,
ricorrendo i presupposti  di  cui  a  tale  disposizione,  anche  dai
cessionari e	committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto  ovvero  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5. 
  11. Ai fini del comma 4,  lettera  a),  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi. 
  12. Ai fini del  comma  4,  lettera  b),  una  procedura  esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa: 
    a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal  verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; 
    b) nell'ipotesi  di  pignoramento  di  beni  mobili,  quando  dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di  accesso  al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita'; 
    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per  tre  volte  l'asta  per  la
vendita  del  bene  pignorato  sia  andata  deserta,  si  decida   di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'». 
  127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il  cessionario
o  committente  sia  assoggettato   a   una   procedura   concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al  predetto  articolo  26,  in  quanto  volte  a  chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi  di  carattere  interpretativo,  si   applicano   anche   alle
operazioni effettuate anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente. 
  128. Al sesto comma dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente: 
  «a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi   rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni». 
  129. Le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2016 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previsto  nel
citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 57. -  (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli  avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti  previsti  nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso   di   accertamento
dell'imposta a norma del primo comma  dell'articolo  55  puo'  essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a  quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  3. Nel caso  di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza  d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data  di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a  quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli  anni  in  cui  si  e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna. 
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto». 
  131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 43. - (Termine  per  l'accertamento).  -  1.  Gli  avvisi  di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione. 
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso  di  accertamento  puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo  a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi  precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la  notificazione  di  nuovi  avvisi,  in  base   alla   sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte». 
  132. Le disposizioni di cui all'articolo  57,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 43, commi 1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo,  si  applicano  agli  avvisi  relativi  al
periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre  2016  e  ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa  presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro  il  31  dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe
dovuto  essere  presentata.  Tuttavia,  in  caso  di  violazione  che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura  penale  per  alcuno  dei  reati   previsti   dal   decreto
legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  i  termini  di  cui  al  periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non  opera  qualora  la
denuncia  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui   e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.  Resta  fermo
quanto  disposto  dall'ultimo  periodo  del  comma  5   dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni. 
  133. All'articolo 32, commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme  relative  alla  procedura  di
collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186,
vigenti alla data di presentazione della relativa  istanza.  Ai  soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui  al  periodo
precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati  al
contribuente,  di  cui  agli  articoli  5-quater  e  5-quinquies  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive  modificazioni,
possono  essere  allo  stesso  notificati  dal   competente   ufficio
dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra  disposizione  di
legge, mediante  posta  elettronica  certificata,  con  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini  di  cui  al
periodo  precedente  il  contribuente  deve  manifestare  la  propria
volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di  posta
elettronica  certificata  del  professionista  che  lo  assiste.   La
notifica si intende comunque  perfezionata  nel  momento  in  cui  il
gestore del  servizio  di  posta  elettronica  certificata  trasmette
all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa  attestazione
temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione  del  messaggio;  i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data  di
avvenuta  consegna  contenuta  nella  ricevuta  che  il  gestore  del
servizio  di  posta  elettronica   certificata   del   professionista
trasmette  all'ufficio.  Se  la  casella  di  posta  elettronica  del
professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo  di
posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo,  si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi  e
degli  altri  atti  che  per  legge  devono  essere   notificati   al
contribuente. 
  134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti  o  di  omessa
impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  i
contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre  2015,
sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano
di rateazione inizialmente concesso ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo n.  218  del  1997,  limitatamente  al  versamento  delle
imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016  riprendano
il versamento della prima delle rate scadute. 
  135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato,  nei
dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa
quietanza all'ufficio competente affinche'  lo  stesso  proceda  alla
sospensione dei carichi  eventualmente  iscritti  a  ruolo  ancorche'
rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio: 
    a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di  tutti  i  pagamenti
effettuati anche a seguito di iscrizione a  ruolo,  imputandole  alle
analoghe voci dell'originario piano di rateazione; 
    b) verificato il versamento delle  rate  residue,  provvede  allo
sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo. 
  136.  Non  sono  ripetibili  le  somme   versate,   ove   superiori
all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135. 
  137. Il debitore decade dal piano di  rateazione  a  cui  e'  stato
riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di  due
rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga. 
  138. A seguito della  trasmissione  della  quietanza,  non  possono
essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e'  richiesta
dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo  48-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la
stessa non puo' essere concessa limitatamente  agli  importi  che  ne
costituiscono oggetto. 
  139. Al fine di garantire  la  stabilita'  del  gettito  tributario
derivante dagli atti registrati dai notai,  alla  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. In caso di mancato  versamento  da  parte  del  notaio  dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o  autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza  assicurativa,  l'agente  della
riscossione puo' richiederne  il  pagamento  direttamente  al  Fondo.
L'erogazione e' subordinata: 
    a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del  notaio  ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; 
    b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di  cui  al  primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o  dall'Amministrazione  finanziaria,  nei
confronti del notaio. 
  3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato  nei  confronti  del  notaio  in
tutte le ragioni, azioni e  privilegi  spettanti  all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata,  richiedere  all'autorita'   giudiziaria   l'ingiunzione   di
pagamento.  L'ingiunzione  e'  provvisoriamente  esecutiva  a   norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e'  ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che  le  imposte  pagate  non  erano
dovute  o  erano  dovute  in  misura  minore.  Il  Fondo  puo'  agire
esecutivamente  sull'indennita'  dovuta  dalla  Cassa  nazionale  del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al  quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e,  a  tutela
del  proprio  credito,  puo'  notificare  alla  Cassa  un   atto   di
opposizione al pagamento  diretto  al  notaio  dell'indennita'  nello
stesso limite. 
  3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del  notariato,  sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle  somme  da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la  successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo. 
  3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il  notaio  non  ha  commesso  il  fatto  ovvero  che  il  fatto  non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio  le
somme pagate al Fondo o, se il  Fondo  ha  recuperato  le  somme  dal
notaio, al notaio medesimo»; 
    b) al comma  4  dell'articolo  22  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al  comma  3-bis,  nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo  ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»; 
    c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche  periodicamente,
informazioni e  l'esibizione  di  documenti,  estratti  repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»; 
    d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente: 
  «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio  nazionale
del notariato, esclusivamente  con  modalita'  telematiche  entro  il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le  informazioni  sugli
omessi e ritardati  versamenti  richiesti  ai  notai  con  avviso  di
liquidazione»; 
    e) all'articolo 19: 
      1) al comma 1, le parole:  «con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da  versare  al
Consiglio nazionale del notariato.  Il  contributo  e'  riscosso  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno  1991,  n.  220,  entro  il  28
febbraio di ciascun anno»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La misura  dei  contributi  e'  determinata  dal  Consiglio
nazionale del notariato entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri  da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad  annota-mento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla  legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»; 
    f) al comma 1 dell'articolo 142-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Il  notaio  e'  punito  in  ogni  caso  con   la
destituzione quando commette  un  reato  omettendo  o  ritardando  il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui  rogati  o
autenticati»; 
    g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma   1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita  alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione». 
  140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016. 
  141. All'articolo 14, comma 4, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione che comporta obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da  cui  possa
derivare un  provento  o  vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le
competenti  autorita'  inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia
all'Agenzia  delle  entrate,   affinche'   proceda   al   conseguente
accertamento». 
  142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati; 
    b) all'articolo 167: 
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»; 
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»; 
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni». 
  143.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati  o  territori  di  cui  al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il  riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai  criteri  di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo. 
  144. Le disposizioni di cui ai commi  142  e  143  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2015. 
  145.   A   fini   di    adeguamento    alle    direttive    emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  Paese  per  Paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  modalita',  termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per  la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  che   hanno
l'obbligo di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  fatturato
consolidato, conseguito dal  gruppo  di  imprese  multinazionali  nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione,  di  almeno
750 milioni di euro e che  non  sono  a  loro  volta  controllate  da
soggetti diversi  dalle  persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   contenute   nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno  nella  stessa  misura
richiesta per le informazioni fornite  ai  sensi  delle  disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in  materia  fiscale.  In  caso   di   omessa   presentazione   della
rendicontazione  di  cui  al  primo  periodo  o  di  invio  dei  dati
incompleti o non veritieri  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
  146. Agli obblighi  di  cui  al  comma  145,  alle  condizioni  ivi
indicate, sono tenute anche le societa'  controllate,  residenti  nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante  che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia  residente  in
uno Stato che non ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione  della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con  l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni  relative  alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione  Paese  per
Paese. 
  147. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri  generali  per  la  raccolta  delle  informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare  un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  di  applicazione  del
presente  comma  ed  e'  disposta  la  contestuale  soppressione   di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti. 
  148. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 39, primo periodo, le  parole:  «opere  dell'ingegno»
sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»; 
    b) dopo il comma 42-bis e' inserito il seguente: 
  «42-ter.  Qualora  piu'  beni  tra  quelli  di  cui  al  comma  39,
appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati  da  vincoli  di
complementarieta' e vengano utilizzati congiuntamente ai  fini  della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti  o  di  un
processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire  un
solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi  da  37  a
42-bis». 
  149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli  obiettivi
2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti  per
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse,  biogas  e
bioliquidi sostenibili che  hanno  cessato  al  1°  gennaio  2016,  o
cessano entro il  31  dicembre  2016,  di  beneficiare  di  incentivi
sull'energia prodotta, in  alternativa  all'integrazione  dei  ricavi
prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino  al  31  dicembre
2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e  alle
condizioni di cui ai commi 150 e 151. 
  150. L'incentivo e' pari all'80 per cento  di  quello  riconosciuto
dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed e' erogato dal Gestore dei  servizi  energetici,  con  le
modalita'  previste  dal  suddetto  decreto,  a  partire  dal  giorno
seguente alla data di cessazione del  precedente  incentivo,  qualora
questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a  partire  dal  1°
gennaio 2016 se la data di cessazione  del  precedente  incentivo  e'
antecedente  al  1°  gennaio  2016.  L'erogazione  dell'incentivo  e'
subordinata alla decisione favorevole della  Commissione  europea  in
esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. 
  151. Entro il 31 dicembre  2016,  i  produttori  interessati  dalle
disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero  dello
sviluppo  economico  le  autorizzazioni  di   legge   possedute   per
l'esercizio  dell'impianto,  la  perizia  asseverata  di  un  tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita'  dell'impianto  e
il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per  la  notifica  alla  Commissione  europea  del
regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della  verifica  di
compatibilita' con la disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni  2014-2020,  di  cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della  Commissione,  del  28  giugno
2014. 
  152. Per l'anno 2016, la misura  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e'  pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100. 
  153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
dalla legge 4  giugno  1938,  n.  880,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, secondo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «La  detenzione  di  un  apparecchio  si  presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica  nel  luogo  in  cui  un  soggetto  ha  la  sua   residenza
anagrafica.  Allo  scopo  di  superare  le  presunzioni  di  cui   ai
precedenti  periodi,  a   decorrere   dall'anno   2016   e'   ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche  penali,  di  cui
all'articolo 76 del  medesimo  testo  unico.  Tale  dichiarazione  e'
presentata all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con  le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»; 
    b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una  sola  volta
in relazione agli apparecchi di cui  al  primo  comma  detenuti,  nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e
dai soggetti  appartenenti  alla  stessa  famiglia  anagrafica,  come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»; 
    c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di  cui
all'articolo 1, secondo comma,  secondo  periodo,  il  pagamento  del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in  fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi  da  gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di  distinta  indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa  elettrica  e  non  e'
imponibile  ai  fini  fiscali.  Le  somme  riscosse  sono   riversate
direttamente  all'Erario  mediante   versamento   unitario   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare  il
predetto riversa-mento entro il  giorno  20  del  mese  successivo  a
quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche». 
  154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di  vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico  individuato  dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti  di  cui  al
comma 156, nonche' le misure tecniche che  si  rendano  eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma. 
  155. In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione  e  di
versamento  dei  canoni  di  cui  al   comma   154,   si   applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1,  e  13,
comma 1,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
successive modificazioni. 
  156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i  comuni,
nonche' gli altri  soggetti  pubblici  o  privati  che  ne  hanno  la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di  tutte
le informazioni utili,  e  in  particolare  dei  dati  relativi  alle
famiglie  anagrafiche,  alle  utenze  per  la  fornitura  di  energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di  abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni  di  cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 
  157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del  canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario  o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai  titolari  di  utenza  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture,  si  intendono  in
ogni caso estese al pagamento del canone di  abbonamento  televisivo.
La disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva  la  facolta'  di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente. 
  158. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la  denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento,  di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880.  Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e  riscossione
coattiva e le  disposizioni  in  materia  di  canone  di  abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo  quanto
disposto dal precedente periodo. 
  159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi  da
152 a 158: 
    a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento  dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1°  luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute; 
    b) l'Agenzia delle entrate mette  a  disposizione  delle  imprese
elettriche,  per  il  tramite  del  sistema   informativo   integrato
istituito presso  l'Acquirente  Unico  Spa  dall'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti  esenti  ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti  o  che  abbiano  presentato   la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce  ogni  dato
utile a individuare i soggetti obbligati; 
    c) le imprese elettriche all'atto  della  conclusione  dei  nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del  cliente  in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.  Il  cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione. 
  160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali  maggiori  entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla  televisione  rispetto
alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari  al  33  per
cento del loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  per   essere   destinate:   a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale  prevista
dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ai
fini  della  esenzione  dal  pagamento  del  canone  di   abbonamento
televisivo  in  favore  di  soggetti  di  eta'  pari  o  superiore  a
settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo  massimo
di 50 milioni  di  euro  in  ragione  d'anno,  di  un  Fondo  per  il
pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  da  istituire  nello
stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico;  c)  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di  cui  all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e  successive
modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono  ripartite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'  le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera  a),  ferma
restando l'assegnazione alla societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate  versate  a
titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione  vigente  a  specifiche
finalita' sono attribuite sulla base  dell'ammontare  delle  predette
somme iscritte nel bilancio di previsione  per  l'anno  2016,  ovvero
dell'ammontare  versato  al   predetto   titolo   nell'esercizio   di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.  Le  somme  di
cui al presente comma non  impegnate  in  ciascun  esercizio  possono
esserlo in quello successivo. 
  161. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto dei residui. Alle suddette  somme  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 
  162. Nel Fondo di  cui  al  comma  160,  lettera  b),  confluiscono
altresi' le risorse iscritte nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico  relative  ai  contributi  in  favore  delle
emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. 
  163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da  assegnare
in favore delle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  per  la
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione
del pluralismo dell'informazione, il  sostegno  dell'occupazione  nel
settore, il  miglioramento  dei  livelli  qualitativi  dei  contenuti
forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. 
  164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
regolamento di cui  al  comma  163,  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti  relative  alle  provvidenze  in   favore   delle   emittenti
radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare
le seguenti: 
    a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
    b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388; 
    c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    e) articolo  1,  comma  1247,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di  assegnazione
dei diritti d'uso delle  frequenze  in  banda  3.6-3.8  GHz,  secondo
quanto previsto dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico per il perseguimento delle seguenti finalita': 
    a) promuovere la  digitalizzazione  dei  contenuti  editoriali  e
incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle  zone  di  consegna  dei
prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma
digitale; 
    b) individuare idonee modalita' di  ristoro  di  eventuali  spese
connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli  attuali
assegnatari della suddetta banda; 
    c) realizzare  una  consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale,  in  vista
dell'affidamento della concessione del medesimo servizio; 
    d) compiere interventi di infrastrutturazione di  reti  di  banda
ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare
gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettivita'  su
reti a banda ultraveloci. 
  166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i
trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di  cui  al  comma
165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle
previste nei saldi di finanza pubblica  nonche'  la  ripartizione  di
tali risorse tra le finalita' indicate al medesimo comma. Con  uno  o
piu' successivi decreti del Ministro dello  sviluppo  economico  sono
individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione
delle suddette finalita'. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico. 
  167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15
giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico  predispone  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge
una procedura di gara con offerte economiche  al  ribasso  a  partire
dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per  abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla
delibera  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore  di  rete
gia' titolare di diritto d'uso che metta a disposizione  senza  oneri
per  la  Citta'  del  Vaticano  per  un  periodo  pari  alla   durata
dell'Accordo  una  capacita'  trasmissiva  pari  a  4  M/bits  su  un
multiplex televisivo  preferibilmente  isocanale  con  copertura  del
territorio nazionale che raggiunga  almeno  il  70  per  cento  della
popolazione. Al fine di  rimborsare  gli  importi  di  aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che  mette  a  disposizione  senza
oneri per la Citta' del Vaticano per  un  periodo  pari  alla  durata
dell'Accordo la capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits  ai  sensi  del
primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016. 
  168. A seguito dell'aggiudicazione resta salva  la  facolta'  delle
parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167. 
  169. Al fine di realizzare attivita' di studio, verifiche  tecniche
ed interventi in tema  di  attribuzione  di  frequenze  aggiuntive  a
specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione  della  banda
700  MHz,  e  per  l'armonizzazione  internazionale  dell'uso   dello
spettro, e' costituito un  apposito  Fondo  per  il  riassetto  dello
spettro radio presso il Ministero dello sviluppo  economico  con  una
dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con  successivo
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo e
di realizzazione delle attivita'. 
  170. I maggiori o minori valori  che  derivano  dalla  riduzione  o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui  al  titolo  IV,
capo II,  del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono  alla  formazione
del reddito complessivo ai fini delle  imposte  sul  reddito  e  alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che  ha
emesso gli strumenti. 
  171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170,  i  maggiori  o
minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di  una   misura   di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i  conferimenti  del  fondo  di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di  garanzia  dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto  legislativo  n.  180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito  complessivo  ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che  eccede  le  perdite
fiscali pregresse e di periodo, di  cui  all'articolo  84  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione  del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.  Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per  cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986  e  rilevano  anche  le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui  all'articolo  117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate. 
  172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso  delle  frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del  Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
modo trasparente, proporzionato allo  scopo,  non  discriminatorio  e
obiettivo  sulla   base   dell'estensione   geografica   del   titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di
meccanismi  premianti  finalizzati   alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche'  all'uso  di  tecnologie
innovative. L'articolo 3-quinquies,  comma  4,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato. 
  173. Il regime contributivo di cui al comma 172  si  applica  anche
alle annualita' per le quali  i  contributi  dovuti  non  sono  stati
determinati. 
  174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei  diritti
amministrativi per gli operatori  nazionali  e  locali,  titolari  di
autorizzazione  generale  per  l'attivita'  di  operatore   di   rete
televisiva in tecnologia  digitale  terrestre  e  per  l'utilizzo  di
frequenze  radioelettriche  per  i  collegamenti  in   ponte   radio,
calcolati in base all'allegato n. 10 del codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali
per il bilancio dello Stato in  misura  non  inferiore  a  euro  32,8
milioni. 
  175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174,
pari a 11 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede,  per  l'anno  2015,  mediante  utilizzo  delle  somme  gia'
versate, entro il 9 dicembre 2015,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il  corrispondente
importo, e,  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano  in  vigore  il
giorno successivo alla data di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  177.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
  178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2016  con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni
di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di  quelle  relative  a
lavoratori che nei sei mesi precedenti  siano  risultati  occupati  a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e  non  spetta
con riferimento a lavoratori per i  quali  il  beneficio  di  cui  al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato  usufruito  in  relazione  a
precedente assunzione a tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni  delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro  in  presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso  soggetto,  hanno  comunque  gia'  in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede,  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di
lavoro attivati ai sensi  del  presente  comma  e  delle  conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano: 
    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di
impiegati e dirigenti; 
    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle   nuove
assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre
2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015   siano
risultati  occupati  a  tempo  indeterminato   e   relativamente   ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015. 
  180. L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto
dall'ente   previdenziale   in   base   all'ordine   cronologico   di
presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  L'ente  previdenziale
provvede  al  monitoraggio  delle   minori   entrate   valutate   con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto  e  che  assume,  ancorche'  in  attuazione  di  un   obbligo
preesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla  fruizione  dell'esonero  contributivo  medesimo  nei
limiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. 
  182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro
lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cui
corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita',
redditivita',  qualita',  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al
comma 188, nonche' le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione
agli utili dell'impresa. 
  183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttivita',  e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'. 
  184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavoro
dipendente, ne' sono soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita'  in  cui  gli  stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o
in parte, delle somme di cui al comma 182. 
  185.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni   e   il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette. 
  186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di
reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare  l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta  per
iscritto l'importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nel
medesimo anno. 
  187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed  innovazione  di
cui al comma 182 nonche'  le  modalita'  attuative  delle  previsioni
contenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui  al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del  monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. 
  189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un  importo
non  superiore  a  2.500  euro  per  le   aziende   che   coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188. 
  190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2: 
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) l'utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100»; 
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»; 
      3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente: 
  «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione  di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale». 
  191. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 80, le parole: «al  10  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per  l'anno  2018».  Le
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma  68,  ultimo  periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e  successive  modificazioni,
sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8  milioni
di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno  2018,  344
milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020,
310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. 
  192. Al fine di assicurare l'efficacia e  la  sostenibilita'  della
strategia nazionale per la valorizzazione dei beni  e  delle  aziende
confiscate alla criminalita' organizzata ed il corretto funzionamento
del sistema di monito-raggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in
coerenza con quanto  previsto  dal  Programma  nazionale  di  riforma
contenuto  nel  Documento  di  economia  e  finanza  2015,  l'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  promuove
specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche
interne,  necessarie  per  l'efficace  svolgimento   delle   funzioni
istituzionali. 
  193.  Alla  realizzazione  delle  misure  di  cui  al   comma   192
concorrono, nel limite massimo di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, le  risorse  previste  nell'ambito  dei
programmi operativi nazionali  della  Commissione  europea  2014/2020
«Governance e capacita' istituzionale»  e  «Legalita'»,  nonche'  dei
programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/  2015
del 28 gennaio 2015, previa  verifica  di  coerenza  da  parte  delle
rispettive Autorita' di  gestione  con  gli  obiettivi  dei  predetti
programmi. 
  194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per
il  periodo  2014/2020  e   degli   interventi   complementari   alla
programmazione dell'Unione europea di cui alla citata  delibera  CIPE
n. 10/2015, a titolarita' delle amministrazioni regionali,  gli  enti
interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, specifiche  azioni  rivolte
all'efficace valorizzazione dei predetti beni. 
  195. Per ciascun anno del triennio 20162018 e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende  sequestrate
e confiscate alla criminalita' organizzata  nei  procedimenti  penali
per i delitti di cui all'articolo 51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale e nei procedimenti  di  applicazione  di  misure  di
prevenzione patrimoniali, limitatamente ai  soggetti  destinatari  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  la  continuita'  del
credito  bancario  e  l'accesso  al  medesimo,   il   sostegno   agli
investimenti  e  agli  oneri  necessari   per   gli   interventi   di
ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli  occupazionali,  la
promozione di misure di emersione del lavoro  irregolare,  la  tutela
della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro,  il  sostegno   alle
cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),  e  comma
8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011. 
  196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: 
    a) nella misura di  3  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  destinata  alla  concessione  di  garanzie  per  operazioni
finanziarie erogate in favore di imprese,  di  qualunque  dimensione,
sequestrate  o  confiscate  alla   criminalita'   organizzata,   come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che
rilevano i complessi aziendali di  quelle  sequestrate  o  confiscate
alla criminalita' organizzata, come  individuate  al  medesimo  comma
195; 
    b) nella misura di  7  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di
finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui  alla  lettera
a). 
  197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro
della  giustizia,  sono  determinati,  nel  rispetto  delle   vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri  e  le
modalita' per la concessione delle garanzie e  dei  finanziamenti  di
cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono  formulati
avuto particolare  riguardo  per  le  imprese  che  presentano  gravi
difficolta' di accesso al credito. 
  198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque
stato e grado del procedimento, l'avente  diritto,  quale  condizione
per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli  importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera  a),  a  seguito
dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto  di  cui  al
comma 197 sono disciplinate le modalita'  per  la  restituzione,  con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di  revoca  del  provvedimento  di
sequestro. 
  199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  il
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati  pagamenti,  con
una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio  2016-2018,
avente come finalita' il sostegno alle piccole e  medie  imprese  che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione  di  denaro  da
parte di altre aziende debitrici. 
  200. Possono accedere  al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole  e  medie  imprese  che
risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge,  a  carico  delle  aziende
debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui
all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). 
  201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di  Stato,  i
limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui  al
comma 200. 
  202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti  agevolati
sono tenuti al rimborso delle  somme  erogate  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 201. 
  203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  iscritti  alla   gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre  gestioni  di  previdenza
obbligatoria  ne'  pensionati,   l'aliquota   contributiva   di   cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, e' confermata al 27  per  cento  anche  per
l'anno 2016. 
  204. Al  fine  di  favorire  la  tutela  del  lavoro  autonomo  non
imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e  nei  luoghi
del lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  e'  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di  euro
per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2017. 
  205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi  dalla  nascita  del  figlio,  nonche'  il
congedo  facoltativo  da  utilizzare   nello   stesso   periodo,   in
alternativa alla madre  che  si  trovi  in  astensione  obbligatoria,
previsti  in  via  sperimentale  per  gli  anni  2013,  2014  e  2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno  2016  ed  il  congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni,  che  possono  essere  goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi  congedi,  obbligatorio  e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  22  dicembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Alla  copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in  24  milioni  di
euro per l'anno 2016,  si  provvede  quanto  a  14  milioni  di  euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  e'
incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di  cui
al  primo  periodo,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2016,
e' approvato un piano straordinario per la chiamata di professori  di
prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneita' ai  sensi
della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  tenuto  conto  che,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti
esterni all'ateneo  chiamante.  Le  chiamate  di  cui  al  precedente
periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo  18,
comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge  n.  240
del 2010. 
  207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la competitivita'  del
sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto
dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  istituito,  in
via sperimentale, per finanziare  chiamate  dirette  di  studiosi  di
elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel
rispetto di criteri volti  ad  accertare  l'eccellenza  dei  percorsi
individuali  di  ricerca  scientifica   esclusivamente   secondo   le
procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un  fondo
speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie  del  merito
Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di  euro  nell'anno
2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  208.  In  deroga  alle  norme  sul  reclutamento   dei   professori
universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il  Fondo
di cui al comma 207 e' destinato al  reclutamento  straordinario  per
chiamata diretta di professori universitari di  prima  e  di  seconda
fascia  selezionati  secondo   procedure   nazionali   e   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo,  della  legge  4  novembre
2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma  209  del  presente
articolo, e nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  210  volti  a
valorizzare  l'eccellenza  e  la   qualificazione   scientifica   dei
candidati, ivi  inclusi  professori  universitari  gia'  in  servizio
presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia
gia' in servizio  in  atenei  italiani,  l'eventuale  chiamata  nella
stessa  fascia   ai   sensi   della   presente   procedura   comporta
obbligatoriamente il cambiamento della  sede  di  appartenenza.  Alle
procedure  di  chiamata  nella  stessa  fascia   e   ai   conseguenti
trasferimenti e' annualmente destinata una somma di  5,1  milioni  di
euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal  2017,  a
valere sulle risorse di cui al comma 207. 
  209. Ai fini delle  chiamate  dirette  di  cui  al  comma  208  del
presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della  legge  4  novembre
2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «ovvero  di  studiosi  di  elevato  e  riconosciuto   merito
scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali,  e
nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei  percorsi
individuali  di  ricerca  scientifica»  e  al  quarto  periodo   sono
aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o  che  siano  studiosi  di
elevato e riconosciuto  merito  scientifico  previamente  selezionati
come indicato nel primo periodo». 
  210. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  le  quali  si
esprimono entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  sono
disciplinati: 
    a) i criteri per valutare l'eccellenza dei  percorsi  individuali
di  ricerca  scientifica  secondo  i  migliori  standard   valutativi
nazionali  e   internazionali   propri   dell'area   scientifica   di
riferimento, con particolare riguardo alla qualita' della  produzione
scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura; 
    b)  le  modalita'  per  l'attivazione  e  lo  svolgimento   della
procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208; 
    c) l'inquadramento in una  classe  stipendiale  che  comporti  un
avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento
in  caso  di  permanenza  nella  stessa  fascia  della  qualifica  di
professore, e un inquadramento  non  inferiore  alla  seconda  classe
stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di
attribuzione della qualifica di professore  di  prima  o  di  seconda
fascia; 
    d) la nomina e il funzionamento di  commissioni  di  valutazione,
formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani  e  stranieri
di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e
tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207; 
    e) il numero dei posti di professore universitario  destinati  al
reclutamento  straordinario  di  cui   al   comma   208,   egualmente
distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando  altresi',
all'interno di ciascuna fascia,  il  numero  dei  posti  destinati  a
professori di prima e seconda  fascia  gia'  in  servizio  in  atenei
italiani,  che  concorrono  per  l'eventuale  chiamata  nella  stessa
fascia; i criteri per l'individuazione  delle  aree  scientifiche  di
riferimento: tali criteri possono essere anche informati a  obiettivi
di  crescita  e  miglioramento  di  particolari  aree  della  ricerca
scientifica e tecnologica italiana; il 50  per  cento  dei  posti  di
professore universitario di  prima  e  seconda  fascia  destinati  al
reclutamento straordinario di cui al comma 208 e' attribuito entro un
anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva; 
    f) le modalita' di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di
cui al comma 207 a decorrere dalla data di  assunzione  in  servizio,
delle risorse necessarie a coprire  gli  oneri  stipendiali,  nonche'
l'eventuale  concorso  dell'ateneo  alla  copertura  di  tali   oneri
mediante risorse proprie;  il  numero  massimo  di  chiamate  dirette
consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207. 
  211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del  comma  208
cambino sede universitaria in Italia, le risorse  occorrenti  per  il
relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al  comma
207, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione. 
  212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente
non utilizzata per le  finalita'  di  cui  ai  commi  da  207  a  211
confluisce, nel medesimo esercizio  finanziario,  nel  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita'. 
  213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca  delle
scienze religiose, per dare continuita' alla formazione di studiosi e
strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione  e
il patrimonio di conoscenze sulla storia,  le  lingue  e  le  culture
dell'Africa  e  dell'Oriente  attraverso  il  sostegno   diretto   ad
istituzioni di riconosciuta  competenza  e  adatte  a  promuovere  la
sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di  studiose
e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
da iscrivere in apposito fondo istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  214. Per il sostegno e l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 213 il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca stipula appositi accordi  di  programma  con  amministrazioni
pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture  e
organismi di ricerca come definiti dall'articolo  2,  punto  83,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
  215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo  6,  comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'  differito  al
31 dicembre 2016. All'articolo 4, comma 9-bis, del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole:  «fino
al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»; dopo il quinto  periodo
sono  aggiunti  i  seguenti:  «Fermo  restando  il   rispetto   delle
disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,  557-quater  e  562,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga  puo'
essere disposta in  deroga  ai  limiti  o  divieti  prescritti  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge.  Per   l'anno   2016,   agli   enti
territoriali di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  che  si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo  articolo.  Per
gli  stessi  enti,  la  proroga  dei  rapporti  di  lavoro  a   tempo
determinato e' subordinata all'assunzione  integrale  degli  oneri  a
carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
  216.  Nell'ottica  di  favorire   il   ricambio   generazionale   e
l'immissione nella pubblica amministrazione  di  personale  altamente
qualificato,  oltre  al  reclutamento  di  professori  e  ricercatori
previsto dai commi da 207 a 212 e dai  commi  da  247  a  252  e  dei
dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla  Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA), le  facolta'  assunzionali  nel
triennio   2016-2018   delle   amministrazioni   dello   Stato   sono
prioritariamente finalizzate all'assunzione  di  cinquanta  dirigenti
mediante  apposita  procedura  selettiva  gestita  dalla  SNA  e   di
cinquanta unita' nei profili  iniziali  della  carriera  prefettizia,
nonche' di dieci avvocati  dello  Stato  e  dieci  procuratori  dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della
ripartizione  tra  le  amministrazioni  interessate   del   personale
dirigenziale. 
  217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si  realizza  mediante
corso-concorso  selettivo  di  formazione   bandito   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentito   il
Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti  i  posti  vacanti
nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in  materia  di
assunzioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al  corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero  superiore  a  quello  dei
posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento,  determinata
dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso
per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche ed  educative  statali  in
possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero  di  laurea
conseguita in base al  previgente  ordinamento,  che  abbia  maturato
un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno  cinque
anni. E' previsto  il  pagamento  di  un  contributo,  da  parte  dei
candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo'
comprendere una prova preselettiva  e  comprende  una  o  piu'  prove
scritte, cui sono  ammessi  tutti  coloro  che  superano  l'eventuale
preselezione, e una prova orale,  a  cui  segue  la  valutazione  dei
titoli. Il corsoconcorso si svolge in giorni e  orari  e  con  metodi
didattici  compatibili   con   l'attivita'   didattica   svolta   dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico  didattico.  Le
spese di viaggio e alloggio  sono  a  carico  dei  partecipanti.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca sono definite le modalita'  di  svolgimento  delle  procedure
concorsuali, la durata del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei
candidati ammessi al corso». 
  218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le risorse poste nella disponibilita'  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e costituiscono limite di  spesa  per  l'organizzazione
dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  219. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
degli articoli 8, 11 e 17 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  e
dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi
indisponibili i posti dirigenziali di prima e  seconda  fascia  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  come
rideterminati in applicazione dell'articolo  2  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,  vacanti  alla  data
del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei  dirigenti
in servizio senza incarico o con incarico di studio e  del  personale
dirigenziale  in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo  o
aspettativa.  Gli  incarichi  conferiti   a   copertura   dei   posti
dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di
diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione  dei
relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i  quali,  alla  data
del 15 ottobre  2015,  sia  stato  avviato  il  procedimento  per  il
conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti
pubblici nazionali o strutture organizzative  istituiti  dopo  il  31
dicembre 2011, i posti  dirigenziali  specificamente  previsti  dalla
legge o appartenenti a strutture organizzative  oggetto  di  riordino
negli anni 2014  e  2015  con  riduzione  del  numero  dei  posti  e,
comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti  assunti  per  concorso
pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente
legge o da espletare a norma del comma 216,  oppure  in  applicazione
delle procedure di mobilita' previste  dalla  legge.  In  ogni  altro
caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti  incarichi
dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti  resi
indisponibili ai sensi del presente comma. 
  220. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ricognizione
delle dotazioni organiche dirigenziali  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti
pubblici non economici, degli enti di  ricerca,  nonche'  degli  enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  221. Le regioni e gli  enti  locali  provvedono  alla  ricognizione
delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  nonche'  al  riordino  delle  competenze  degli  uffici
dirigenziali,  eliminando  eventuali  duplicazioni.  Allo  scopo   di
garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale  nonche'
il  corretto  funzionamento  degli  uffici,  il  conferimento   degli
incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo  di
esclusivita'  anche  ai  dirigenti  dell'avvocatura  civica  e  della
polizia  municipale.  Per  la   medesima   finalita',   non   trovano
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la  dimensione  dell'ente
risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale. 
  222. Per il comparto scuola e AFAM,  nonche'  per  le  universita',
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore. 
  223. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  le  parole:  «2016/2017»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2017/2018». 
  224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al
comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, delle citta' metropolitane  e  delle  province
adibito  all'esercizio  di  funzioni   fondamentali,   degli   uffici
giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e
veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio  sanitario  nazionale,
il personale  appartenente  alla  dirigenza  di  seconda  fascia  con
funzione    tecnico-ispettiva    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nonche', per le funzioni  specifiche
attribuite dalla legge, il personale preposto ai  posti  dirigenziali
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei  ministri.  E'  escluso  altresi'  il  personale  delle
agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. 
  225. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo attuativo dell'articolo 8, comma  1,  lettera  e),  della
legge 7 agosto 2015,  n.  124,  ferme  restando  le  riduzioni  delle
dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere  a)  e
b),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  la  conseguente
rideterminazione degli organici adottata con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre  2015,  il  Ministero  dell'interno
provvede a  predisporre  il  regolamento  di  organizzazione  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
intervenendo coerentemente con le disposizioni  di  cui  al  predetto
decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95  del  2012,  con
conseguente riassorbimento, entro il successivo anno,  degli  effetti
derivanti dalle riduzioni di cui  al  citato  articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b). In caso  di  adozione  del  regolamento  di  cui  al
presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1,  lettera  e),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede
esclusivamente agendo sugli uffici centrali. 
  226. Le  regioni  e  gli  enti  locali  che  hanno  conseguito  gli
obiettivi  di  finanza  pubblica  possono  compensare  le  somme   da
recuperare di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa  adottate  ai  sensi   del   comma   221,   certificati
dall'organo   di   revisione,   comprensivi   di   quelli   derivanti
dall'applicazione del comma 228. 
  227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato
di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di
personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale
cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e  tecnologi  restano
ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114.  Al  fine  di
garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di  ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione  dei
decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1,  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, gli istituti  e  gli  enti  di  ricerca  possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31  dicembre  2015,
mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti  a
tempo determinato  a  valere  sulle  risorse  disponibili,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e
successive modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse  derivanti  dalle   facolta'   assunzionali   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali,  al
netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma  219,  e'
assicurato nell'anno 2016 il turn over  nei  limiti  delle  capacita'
assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni  di  cui  al  presente
comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni centrali. 
  228. Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  e  successive  modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato di  qualifica  non  dirigenziale  nel
limite di un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa  pari  al  25  per  cento  di  quella
relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno  precedente.  In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma,  al
solo fine di definire il processo di mobilita'  del  personale  degli
enti di area  vasta  destinato  a  funzioni  non  fondamentali,  come
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del
2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo  3,  comma
5,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma  5-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 
  229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli  generali
sulla spesa di personale, i comuni istituiti  a  decorrere  dall'anno
2011 a seguito  di  fusione  nonche'  le  unioni  di  comuni  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo  cessato
dal servizio nell'anno precedente. 
  230. Il Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 23,5 milioni
per l'anno 2016. 
  231. All'articolo 1 della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 145, la parola: «2014» e' sostituita dalla  seguente:
«2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»; 
    b) al comma 150, le parole:  «2016»,  «2017»,  «2018»,  «2019»  e
«2020»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:   «2017»,
«2018», «2019», «2020» e «2021». 
  232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 230, pari ad  euro  23,5
milioni per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a  euro  7,5  milioni,
mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal  comma  231  e,
quanto  a  euro  16  milioni,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato delle  somme  giacenti  nel  conto  corrente  n.
53823530  presso  la  societa'  Poste  italiane  Spa.  Gli  ulteriori
risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui  al  primo
periodo  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  a
valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma  601,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16  milioni  di  euro  al
netto di quanto effettivamente versato. 
  233. Agli oneri derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonche' a 5,8  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107. 
  234. Per le amministrazioni pubbliche interessate  ai  processi  di
mobilita' in attuazione dei commi 424 e  425  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta'  di  assunzione
previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui
nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al
citato comma 424 dell'articolo 1 della legge  n.  190  del  2014,  il
completamento  della  predetta  ricollocazione  nel  relativo  ambito
regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel  portale
«Mobilita.gov»,  a  conclusione  di  ciascuna   fase   del   processo
disciplinato dal decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui
al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014  si  procede
mediante autorizzazione  delle  assunzioni  secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
  235. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base
alle  vigenti  disposizioni,  al  fondo  per  il  finanziamento   del
trattamento economico accessorio» sono soppresse. 
  236. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con
particolare   riferimento   all'omogeneizzazione   del    trattamento
economico fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  non   puo'   superare   il   corrispondente   importo
determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente  ridotto
in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio,
tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  237. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di 2 milioni di euro annui in favore  dei  parchi  nazionali  di  cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  238. All'allegato A della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e'
aggiunta, in fine, la seguente voce: 
  «Isola del lago d'Iseo 
  16-bis. Monte Isola». 
  239. All'articolo 6, comma 17, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il secondo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare  poste
entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero  perimetro
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine
e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono  fatti
salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto  degli
standard di sicurezza  e  di  salvaguardia  ambientale.  Sono  sempre
assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate  all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti  e  alla  tutela
dell'ambiente,   nonche'   le   operazioni   finali   di   ripristino
ambientale». 
  240. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas  naturale  sono
di pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli  abilitativi  comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita'»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi sono svolte con le modalita' di  cui  alla  legge  9  gennaio
1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio  unico,
sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima
fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di
rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente
coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico,  la
fase di coltivazione della durata di trent'anni,  salvo  l'anticipato
esaurimento del giacimento, nonche' la fase di ripristino finale». 
  241. All'articolo 57, comma 3-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «con le modalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma
8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche'» sono soppresse. 
  242. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23  agosto  2004,  n.
239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma». 
  243. Nelle more dei processi di riordino previsti  dall'articolo  8
della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 lo
stanziamento per il personale degli uffici di  cui  all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata  e
continuativa, e' ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che  dopo  il  31
dicembre  2010  hanno  disposto  riduzioni  corrispondenti  a  quella
prescritta dal presente comma, questa si intende gia' adempiuta. 
  244. All'articolo 4  del  decreto-legge  1º  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «nei  cinque  anni
2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le
parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
    b) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «E'
altresi' autorizzata la spesa di euro 670.984  per  l'anno  2016,  di
euro 4.638.414 per l'anno  2017  e  di  euro  6.205.577  a  decorrere
dall'anno 2018». 
  245. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2016, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per  l'anno  2016,
di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di  euro  27.387.210  per  l'anno
2018, di euro 27.926.016 per l'anno  2019,  di  euro  35.423.877  per
l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di  euro  36.273.804
per l'anno  2022,  di  euro  37.021.584  per  l'anno  2023,  di  euro
37.662.540 per l'anno 2024 e di euro  38.410.320  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
  246. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui  agli  articoli
15, 16 e 17  del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  e'
autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  247. Al fine di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale,  il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita' e' incrementato di 47 milioni di euro per l'anno  2016  e
di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per  l'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  per  il  conseguente  eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia  e  il
Fondo ordinario per il finanziamento  degli  enti  e  istituzioni  di
ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2017  per  l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca. 
  248. L'assegnazione alle singole universita' dei fondi  di  cui  al
comma 247 e' effettuata con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto  dei  risultati  della
valutazione della qualita' della ricerca (VQR). 
  249. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di  cui
al comma 247 e' effettuata con decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto dei  medesimi  criteri
di riparto del Fondo ordinario per  il  finanziamento  degli  enti  e
istituzioni di ricerca. 
  250. La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente
non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da 247 a 249 rimane a
disposizione,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  per  le  altre
finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'
e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti  e  istituzioni
di ricerca. 
  251. Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della
situazione di bilancio delle singole  universita',  all'articolo  66,
comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le  parole:  «A
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno
2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A  decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione
di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  a),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le
limitazioni da turn over. Resta fermo  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo  2015,  con  riferimento  alle  facolta'
assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240». 
  252. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  424,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 57 milioni di euro
per l'anno 2016, di 86 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di  126
milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
  253. All'articolo 10 del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Ferma  restando  la
disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  gli  iscritti  ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a  partire
dal quinto anno di corso e  sino  all'iscrizione  nel  relativo  albo
professionale,  al  fine   di   rafforzare   la   propria   posizione
previdenziale, possono facoltativamente provvedere  all'iscrizione  e
al pagamento della relativa contribuzione presso  la  "Quota  A"  del
Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza  di  cui
all'elenco A, nono  capoverso,  annesso  al  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e  le  modalita'  del
versamento  vengono  determinati  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'ente di cui al primo  periodo,  tenendo  conto  della  capacita'
reddituale degli interessati. Per le finalita'  di  cui  al  presente
comma,  l'ente  puo'  favorire  l'iscrizione  e  il  pagamento  della
contribuzione da parte degli studenti di cui al primo  periodo  anche
attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica». 
  254. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita',  e
in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti,  il
Fondo integrativo statale per la concessione delle  borse  di  studio
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' incrementato di  54.750.000  euro
per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  255. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa  per  gli
interventi di cui all'articolo 4 della legge  23  novembre  1998,  n.
407, e' incrementata di 250.000 euro annui. 
  256. All'articolo 1, comma 169, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «annui a decorrere dall'anno  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di 228.000.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016». 
  257. Al fine di  assicurare  continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di due anni. Il trattenimento in servizio  e'
autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente  scolastico  e
dal   direttore   generale   dell'ufficio    scolastico    regionale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  258.  Per  concorrere  alle  spese  sostenute  e  non  coperte   da
contributi o sostegni pubblici di  altra  natura  per  l'acquisto  di
libri di testo  e  di  altri  contenuti  didattici,  anche  digitali,
relativi  ai  corsi  d'istruzione  scolastica  fino  all'assolvimento
dell'obbligo  di  istruzione  scolastica,  e'  istituito,  presso  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017   e   2018.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e  le  modalita'  di  individuazione  dei  destinatari  del
suddetto  contributo  sulla  base  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e di erogazione
dello stesso. 
  259. Al  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il  31  dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016
e per quello successivo, le disposizioni di cui alla  medesima  legge
nei limiti e alle condizioni ivi  indicati;  in  alternativa  possono
optare, con le modalita' definite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  il   regime
agevolativo di cui al presente articolo». 
  260. All'articolo 60 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di  cui  al  presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca,
le  costituende  societa'   composte   da   professori,   ricercatori
universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti  di  ricerca
di  cui  all'articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,
l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari  di  assegni  di
ricerca di cui all'articolo 51, comma  6,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o piu' degli altri soggetti
indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico  in
possesso  dei  requisiti  minimi  previsti  dai  bandi  o  da   altri
interventi di sostegno su progetto  o  programma,  purche'  residenti
ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»; 
    b) al comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis)   le   attivita'   di   ricerca    industriale,    sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio  e  comunque
finalizzate  a  nuove  iniziative  economiche   ad   alto   contenuto
tecnologico, per  l'utilizzazione  industriale  dei  risultati  della
ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su  progetto
o  programma,  anche  autonomamente  presentato,  da  coloro  che  si
impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'». 
  261. Al fine di incrementare la quota premiale di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  il  Fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 25 milioni di  euro  per
l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della  formazione,
ricerca e innovazione in settori strategici orientato al  design  del
prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione  Abruzzo  e
nei territori adriatici ad essa viciniori, e'  costituito  l'Istituto
superiore per le industrie artistiche  (ISIA)  di  Pescara,  mediante
trasformazione  dell'attuale  sede  decentrata  dell'ISIA   di   Roma
istituita   con   autorizzazione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge  e'  adottato  lo  statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.  132.
In sede di prima applicazione lo statuto e' deliberato da un comitato
costituito dal presidente e dal  direttore  in  carica  dell'ISIA  di
Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca.  In  sede  di  definizione   del
regolamento didattico dell'Istituto, agli studenti iscritti ai  corsi
decentrati a  Pescara  dell'ISIA  di  Roma  e'  sempre  garantita  la
possibilita'  del  completamento  del  percorso  di  studi   previsto
dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione  del  presente  comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  263. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e  verifica  relativa
alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma  265  resa
possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del
diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa, i complessivi  importi
indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  sono  cosi'
rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013,  933,8  milioni
di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro  per
l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018,  583,3  milioni
di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0
milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022
e  8,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  cui   corrisponde   la
rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per
effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo  del  presente
comma, ai maggiori oneri pari a 122,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro  per
l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto
a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni  di
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni. La ripartizione dei  complessivi  limiti  di  spesa  e
numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma  235,  della
legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 497 milioni di euro
per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7  milioni
di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019. 
  264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a  seguito
dell'attivita' di monitoraggio e verifica  relativa  alle  misure  di
salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli  oneri  di
cui al comma 263 del presente articolo e  che,  in  applicazione  del
procedimento di  cui  all'articolo  1,  comma  193,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,   che   ha   disposto   il   riconoscimento
dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai
sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  o  di  permessi,  ai   sensi
dell'articolo 33, comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
eccedenti il limite numerico previsto  dal  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147,  hanno  ricevuto
la lettera di certificazione del diritto a  pensione  con  decorrenza
dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento  pensionistico
a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto
di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  dell'articolo  59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando, nei limiti  definiti  ai  sensi  del  comma  263,  le
salvaguardie  previste  dall'articolo  24,  comma  14,  del  medesimo
decreto-legge  n.  201  del   2011,   e   successive   modificazioni,
dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli  11
e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  dall'articolo   2,   commi   5-bis   e   5-ter,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194  a
198, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dall'articolo  2  della
legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti  attuativi  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  1º  giugno  2012,  8
ottobre  2012,  22  aprile  2013  e  14  febbraio  2014,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio  2012,
n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89  del  16
aprile 2014,  continuano  ad  applicarsi  ai  seguenti  soggetti  che
maturano i requisiti  per  il  pensionamento  successivamente  al  31
dicembre 2011: 
    a) nel limite di  6.300  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli  4,
11  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,   e   successive
modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, a seguito di accordi  governativi  o  non  governativi,
stipulati entro il  31  dicembre  2011,  o  nel  caso  di  lavoratori
provenienti da aziende cessate o interessate  dall'attivazione  delle
vigenti procedure concorsuali  quali  il  fallimento,  il  concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa,  l'amministrazione
straordinaria o l'amministrazione straordinaria  speciale,  anche  in
mancanza dei  predetti  accordi,  cessati  dall'attivita'  lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano,  entro  il  periodo  di
fruizione dell'indennita' di mobilita'  o  del  trattamento  speciale
edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012,  anche  mediante
il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi  dalla  fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Il  versamento
volontario di  cui  alla  presente  lettera,  anche  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche periodi  eccedenti  i  sei
mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento,
relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui  alla
presente  lettera,  puo'  comunque   essere   effettuato   solo   con
riferimento  ai  dodici  mesi  successivi  al  termine  di  fruizione
dell'indennita'  di  mobilita'  o  del  trattamento  speciale   edile
indicato dalla presente lettera.  Eventuali  periodi  di  sospensione
dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e  7,
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  dell'articolo   3   del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attivita' di  lavoro
subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di  lavoro
parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista,  si  considerano
rilevanti  ai  fini  del  prolungamento  del  periodo  di   fruizione
dell'indennita' stessa e  non  comportano  l'esclusione  dall'accesso
alle salvaguardie di cui al presente comma; 
    b)  nel  limite  di  9.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27  dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    c)  nel  limite  di  6.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    d)  nel  limite  di  2.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 24,  comma  14,  lettera  e-ter),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai  lavoratori  in  congedo  per
assistere figli con disabilita'  grave  ai  sensi  dell'articolo  42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    e) nel limite di  3.000  soggetti,  con  esclusione  del  settore
agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai  lavoratori
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e  ai  lavoratori  in
somministrazione con  contratto  a  tempo  determinato,  cessati  dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo  indeterminato,  i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011. 
  266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera  a),  che  siano
gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente  a
quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine  del  periodo
di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'  come  specificato  nel
medesimo comma 265. 
  267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai  soggetti  di
cui al comma 265, non puo' avere decorrenza anteriore  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  268. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza  di  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14  febbraio  2014,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori
di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del  2011,  sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  e  provvede  a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al  fine  di
rispettare le vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di  monitoraggio,
avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte  e  le
relative   motivazioni.   Qualora   dal   monitoraggio   risulti   il
raggiungimento del limite numerico delle domande di  pensione  e  dei
limiti di spesa anche in via prospettica  determinati  ai  sensi  dei
commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dai commi da 265 a 267. 
  269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto  dall'INPS
ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della  predisposizione
della relazione di cui  all'articolo  2,  comma  5,  della  legge  10
ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre
2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali»  fino  a:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre». 
  270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti  nel
limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro
per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni  di
euro per l'anno 2018, 258  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  171
milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021,
41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma  235,  della  legge  24
dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  gli  importi
indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del  comma  263,
sono  corrispondentemente  incrementati  degli  importi  di  cui   al
precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di
euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014,  1.871,4
milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno  2017,  1.676,3  milioni  di
euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per  l'anno  2019,  465,1
milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021,
114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno
2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo
in 172.466 soggetti. 
  271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e' altresi'  incrementata,  sulla  base  dei  risparmi
accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014  ammontanti
a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di  85,8  milioni  di
euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotto  di  100  milioni  di  euro  per
ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di  85,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013  e  2014
iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede  di
rendiconto 2015. 
  272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei  commi
263 e 271, e' ridotta di 213 milioni di euro  per  l'anno  2016,  387
milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018,
215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno
2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. 
  273. Ai  fini  del  concorso  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito  per
le   situazioni   di   disagio   previste   dalla   presente   legge,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta  di
124 milioni di euro per l'anno 2016. 
  274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «nel corso  dell'anno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018». 
  275. Per i lavoratori indicati all'articolo  1,  comma  117,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  le  disposizioni  ivi  previste  si
applicano anche ai lavoratori che, in  seguito  alla  cessazione  del
rapporto di lavoro, siano transitati in una  gestione  di  previdenza
diversa da quella dell'INPS derogando al  disposto  dell'articolo  1,
comma 115, della citata legge n. 190  del  2014  e  che  non  abbiano
maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel
corso degli anni 2015 e 2016. 
  276. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo con una dotazione  pari  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato
all'accompagnamento  alla  quiescenza,   entro   l'anno   2018,   dei
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23  dicembre
2014,  n.  190,  che  non  maturino  i  requisiti  previsti  da  tale
disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di
cui al presente comma sulla base di criteri e modalita' stabiliti con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  277. Ai  lavoratori  del  settore  della  produzione  di  materiale
rotabile ferroviario che hanno prestato la loro  attivita'  nel  sito
produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti  di  protezione
adeguati  all'esposizione  alle  polveri  di  amianto,  per  l'intero
periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste  in
essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti
stabiliti  dal  presente  comma,  i  benefici  previdenziali  di  cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  per  il
periodo  corrispondente  alla  medesima  bonifica.  I  benefici  sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di  decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, nei  limiti  delle  risorse  assegnate  a  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017,  7,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2019.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente  comma,
con  particolare  riferimento  all'assegnazione   dei   benefici   ai
lavoratori interessati e alle modalita' di  certificazione  da  parte
degli enti competenti. 
  278. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  il   Fondo   per   le   vittime
dell'amianto, in favore degli eredi di coloro  che  sono  deceduti  a
seguito di patologie asbesto-correlate  per  esposizione  all'amianto
nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei  quali  hanno
trovato applicazione le disposizioni della legge 27  marzo  1992,  n.
257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017  e  2018.  Le  prestazioni  del  Fondo  non  escludono  la
fruizione dei diritti  derivanti  dalle  norme  generali  e  speciali
dell'ordinamento e  si  cumulano  con  essi.  Il  Fondo  concorre  al
pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono  deceduti  per
le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi  superstiti  e'
dovuto a  titolo  di  risarcimento  del  danno,  patrimoniale  e  non
patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le  procedure  e
le modalita' di  erogazione  delle  prestazioni  sono  stabilite  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  279. All'articolo 1, comma 115, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  280. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
si interpreta nel senso che i lavoratori assunti  successivamente  al
31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito  di  una  loro
domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996
non sono soggetti all'applicazione del  massimale  annuo  della  base
contributiva e pensionabile, di cui  alla  medesima  disposizione,  a
decorrere  dal  mese  successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda. 
  281. Al fine di portare a conclusione  la  sperimentazione  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge  23  agosto  2004,  n.  243,  la
facolta' prevista al predetto articolo 1, comma 9,  e'  estesa  anche
alle lavoratrici  che  hanno  maturato  i  requisiti  previsti  dalla
predetta disposizione, adeguati agli  incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015  ancorche'
la decorrenza del trattamento pensionistico  sia  successiva  a  tale
data, fermi restando il regime  delle  decorrenze  e  il  sistema  di
calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianita' di
cui  alla  predetta  sperimentazione.  Al  fine  del  concorso   alla
copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge,
e' ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni  di
euro per l'anno 2017.  Sulla  base  dei  dati  di  consuntivo  e  del
monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, entro il 30 settembre di ogni anno,  trasmette  alle  Camere
una  relazione   sull'attuazione   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  con
particolare riferimento al numero  delle  lavoratrici  interessate  e
agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione
della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del  primo
periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici  oneri
previdenziali  conseguenti  all'attuazione  del  primo  periodo   del
presente  comma  con  le  relative  previsioni  di   spesa.   Qualora
dall'attivita' di monitoraggio di cui al precedente  periodo  risulti
un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di
cui al primo periodo del presente comma, anche  avuto  riguardo  alla
proiezione  negli  anni  successivi,  con  successivo   provvedimento
legislativo verra' disposto l'impiego delle  risorse  non  utilizzate
per interventi con finalita' analoghe a quelle  di  cui  al  presente
comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione. 
  282. Al fine di sostenere la genitorialita', il  beneficio  di  cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.
92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,
ferme  restando  le  relative   disposizioni   attuative.   All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto  a
10 milioni di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  283. Ai medesimi fini di cui al comma  282,  il  beneficio  di  cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.
92, e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di  spesa  di  2
milioni di  euro  per  l'anno  2016,  anche  alle  madri  lavoratrici
autonome o imprenditrici. I criteri di  accesso  e  le  modalita'  di
utilizzo del beneficio sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  284.  I  lavoratori  dipendenti  del   settore   privato   iscritti
all'assicurazione generale  obbligatoria  e  alle  forme  sostitutive
della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato
che maturano entro il 31 dicembre  2018  il  diritto  al  trattamento
pensionistico di vecchiaia, di cui  all'articolo  24,  comma  6,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,
possono, a  condizione  di  avere  maturato  i  requisiti  minimi  di
contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di
vecchiaia, d'intesa con il datore  di  lavoro,  per  un  periodo  non
superiore  al  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  accesso  al
beneficio di cui al presente comma  e  la  data  di  maturazione  del
requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24,  comma  6,  del
predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto
di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60  per  cento,
ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una  somma  corrispondente
alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici  a  carico  del
datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre  alla  formazione  del  reddito  da  lavoro
dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i
periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta  la
contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente
alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41,
comma 6, del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148.  Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno
2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.  La  facolta'  di  cui  al
presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle  risorse  di
cui al precedente  periodo,  previa  autorizzazione  della  Direzione
territoriale del lavoro. Il  datore  di  lavoro  con  riferimento  al
lavoratore che intende, di intesa con lo  stesso  datore  di  lavoro,
accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale  di  cui
al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e  alla  Direzione
territoriale del lavoro della  stipulazione  del  contratto  e  della
relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
al successivo periodo. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti
e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al  quinto  periodo  del
presente comma e secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui
al presente comma comunicate  dalle  imprese.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche
in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame  ulteriori  domande
finalizzate all'accesso al beneficio  in  esame.  Ai  maggiori  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di  euro  per  l'anno
2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60  milioni  di  euro
per l'anno 2018, si provvede mediante il  versamento  in  entrata  al
bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di
una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro  per  l'anno  2018  delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  con  esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le  somme
versate in entrata al bilancio  dello  Stato  ai  sensi  del  periodo
precedente sono trasferite all'INPS a copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti ai sensi del presente comma. In deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n.  150,  la  quota  residua  delle  entrate  derivanti  dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,  n.
845, relative ai datori di lavoro non aderenti  ai  fondi  paritetici
interprofessionali nazionali  per  la  formazione  continua,  dedotte
quelle  utilizzate  per  la  copertura  degli  oneri  della  presente
disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo  di  rotazione  di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per  cento  della
somma complessiva. 
  285. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione
stabile dell'orario di lavoro con  riduzione  della  retribuzione  ai
sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,
i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarieta'  di
cui  al  titolo  II  del  presente   decreto   possono   versare   la
contribuzione  ai  fini  pensionistici  correlata   alla   quota   di
retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia'
riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non  sono
riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2». 
  286. Al fine  di  concorrere  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti dal comma 281 nonche' delle minori entrate derivanti  dalle
misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei  pensionati
di cui al comma 290, nel rispetto del  principio  dell'equilibrio  di
bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche in funzione della  salvaguardia  della  solidarieta'
intergenerazionale,  all'articolo  1,  comma  483,  della  legge   27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  le  parole:  «Per  il  triennio  2014-2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»; 
    b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli  anni  2015  e
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni  2015,
2016, 2017 e 2018». 
  287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali
e ai parametri  ad  esse  connessi,  la  percentuale  di  adeguamento
corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore
medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di  operai
ed impiegati, relativo all'anno  precedente  il  mese  di  decorrenza
dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio   relativo   all'anno
precedente non puo' risultare inferiore a zero. 
  288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il  calcolo
della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via
definitiva con decorrenza dal  1º  gennaio  2015,  le  operazioni  di
conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge  28  febbraio
1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti  nell'anno  2015  non
sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015;
esse sono effettuate in sede  di  rivalutazione  delle  pensioni  per
l'anno  2016,  ferme  restando  le  operazioni  di   conguaglio   con
riferimento  alla  rata  corrente  in  sede  di  rivalutazione  delle
pensioni per l'anno 2015. 
  289. Al fine di concorrere  alla  copertura  delle  minori  entrate
derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore
dei pensionati di cui al comma 290: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta  di
58 milioni di euro per l'anno 2018; 
    b) il fondo di cui all'articolo 1, comma  3,  lettera  f),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 140 milioni di euro per
l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di  euro
per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con  conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  e  successive
modificazioni. 
  290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783  euro»  e  «7.750
euro»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra  528  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»; 
    b) al comma 4: 
      1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880  euro»  e  «8.000
euro»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro». 
  291.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, e'
ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato  di  89
milioni di euro per l'anno 2017. 
  292. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  a  favore  dei  malati  di
mesotelioma che abbiano contratto  la  patologia  o  per  esposizione
familiare  a  lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel
corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella  misura
fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda,  corredata  di
idonea documentazione, presentata dai medesimi entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le  prestazioni
di cui al presente comma sono erogate a valere  sulle  disponibilita'
presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di  cui  all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito  presso
l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  4  settembre  2015  e
destinate alla copertura delle spese per  le  prestazioni  in  favore
degli aventi diritto per l'anno 2015. 
  293. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato  di  36
milioni di euro per l'anno 2017. 
  294. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a  52  milioni
di euro, delle entrate derivanti  dall'aumento  contributivo  di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con  esclusione
delle  somme  destinate  al  finanziamento   dei   fondi   paritetici
interprofessionali  per   la   formazione   professionale,   di   cui
all'articolo 118 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Per  le
finalita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione,  di  cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017. 
  295. In deroga a quanto previsto  dalla  lettera  g)  del  comma  1
dell'articolo 11 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 ottobre 2013, n.  157,  le  disposizioni  vigenti
alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di  accesso  e
di regime delle decorrenze dei trattamenti  pensionistici  continuano
ad  applicarsi  ai  lavoratori   poligrafici   collocati   in   cassa
integrazione guadagni straordinaria finalizzata  al  prepensionamento
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5  agosto
1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro  il
31 dicembre 2013, ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti  e  alle
condizioni di cui al comma 297 del presente articolo. 
  296. Per le finalita' di cui al comma 295 e' autorizzata  la  spesa
annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono
erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo
l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di  procedura  presso
l'ente  competente.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla  base
dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del  presente  comma,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori  di  cui  al
comma 295 che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al medesimo  comma
295. Qualora dal predetto  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento,
anche in termini prospettici, del limite di spesa  di  cui  al  comma
296, l'ente previdenziale non prende in esame  ulteriori  domande  di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 295. 
  298. Il  comma  2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503,  e'  abrogato.  La  conseguente  cumulabilita'
opera anche con  riferimento  a  periodi  antecedenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  299. Dopo il comma 113 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, e' inserito il seguente: 
  «113-bis. Le disposizioni di  cui  al  secondo  periodo  del  comma
2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
come sostituito dal comma 113 del  presente  articolo,  si  applicano
anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e
2014. La disposizione del presente comma  si  applica  esclusivamente
con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere  dal  1º
gennaio 2016». 
  300. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi 298 e 299, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 15,1  milioni  di
euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  15,8
milioni di euro per l'anno 2018, 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro  per
l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022,  17,7  milioni  di
euro per l'anno 2023, 18 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  18,4
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2025,   con   conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  e  successive
modificazioni. 
  301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie  che  possano
dar luogo a invalidita' o per evitare l'aggravamento  di  invalidita'
dovute alle stesse patologie,  da  individuare  nell'accordo  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla
base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono  ai
propri assistiti che fruiscono  di  cicli  di  cure  termali  per  le
predette  finalita'  le  prestazioni  economiche  accessorie  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000,
n. 323. 
  302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al  comma
301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2019». 
  303. Con effetto dall'anno 2016,  a  decorrere  dal  1º  luglio  di
ciascun anno,  gli  importi  degli  indennizzi  del  danno  biologico
erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto  legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  su
proposta del  Presidente  dell'INAIL,  sulla  base  della  variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati accertata dall'Istituto nazionale  di  statistica  rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al  primo  periodo
del presente comma si aggiungono a quello complessivo del  16,25  per
cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge  24  dicembre
2007, n. 247, nonche' all'articolo  1,  comma  129,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e  si  applicano
agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella  indennizzo
danno biologico» di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2000,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.  Per  il
triennio  2016-2018,  ai  fini  della  compensazione  degli   effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al  secondo
periodo del presente comma,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di  5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2018. A decorrere dall'anno 2019, alla  copertura  finanziaria  degli
oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma si provvede  nell'ambito  della  revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.  A  decorrere  dall'anno  2019  l'efficacia
delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del  presente
comma, anche con riferimento alle rivalutazioni  relative  agli  anni
2016-2018, e' subordinata  all'attuazione  della  predetta  revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali. 
  304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato  sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,  ai
sensi  del  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a  250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  quanto  a  150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  disposto  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1º  agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a  decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere  concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre
anni,  anche  non  continuativi.  Per  i   restanti   lavoratori   il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di  quattro  mesi,  non
ulteriormente prorogabili,  piu'  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218.  Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere  il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri
connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni.  Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data
del 31 dicembre 2016. 
  305.  In  attuazione  dell'articolo  46,  comma  3,   del   decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e successive modificazioni, trovano  applicazione  per  l'intera
durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti
contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre
2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  All'onere
derivante dal primo periodo  del  presente  comma,  pari  a  euro  60
milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  306. Il  comma  1  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di
permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze  acquisite,
i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno  del  reddito  in
costanza di rapporto di lavoro  nonche'  i  lavoratori  sottoposti  a
procedure di mobilita' possono essere chiamati a svolgere attivita' a
fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di
appartenenza,   sotto   la   direzione   e   il   coordinamento    di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive  modificazioni,   nel
territorio del comune ove siano residenti». 
  307. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni, e' destinata una somma fino a 18  milioni
di  euro  finalizzata  al  riconoscimento  della  cassa  integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca. 
  308.  All'articolo  1,  comma  2,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  le  parole:  «nel  settore
industriale» sono soppresse. 
  309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947,  n.  869»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3». 
  310. L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL),  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato
decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le
disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da
interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del
presente comma. L'INPS riconosce  il  beneficio  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza
delle risorse, valutata anche su  base  pluriennale  con  riferimento
alla durata della prestazione, l'INPS non  prende  in  considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche  attraverso
il proprio sito internet.  Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  destinate  al
finanziamento degli interventi  previsti  dal  presente  comma  nella
misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017. Il limite di cui  al  quinto  periodo  del  presente
comma puo' essere incrementato in misura pari  alle  risorse  residue
destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta
per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º  gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio
2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini
del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata
teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  311.  E'  prorogata,  per   l'anno   2016,   l'applicazione   della
disposizione di  cui  all'articolo  1,  comma  315,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro. 
  312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e  2017,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4  della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti  beneficiari  di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  comuni  o  enti
locali, nonche' in favore dei detenuti e degli internati impegnati in
attivita' volontarie e gratuite  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma
4-ter, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  degli  stranieri
richiedenti asilo in possesso del  relativo  permesso  di  soggiorno,
trascorso il termine di cui all'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
  313. Una quota del Fondo di  cui  al  comma  312  non  superiore  a
100.000 euro annui e' destinata a reintegrare gli oneri  assicurativi
di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,  relativi
alle organizzazioni di volontariato, gia'  costituite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, che esercitano  attivita'  di
utilita' sociale nei territori montani. 
  314. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui e' assegnato
l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016  e  2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  apportate  le  necessarie
variazioni di bilancio. 
  315.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione  di  attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 312,  i  comuni  e
gli altri enti locali interessati promuovono le opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale,  da  realizzare  anche  in  collaborazione  con  le
organizzazioni  del  terzo  settore.  La   condizione   di   soggetto
beneficiario di ammortizzatori e di altre  forme  di  integrazione  e
sostegno del reddito, di cui al comma 312, e'  verificata  dall'INPS,
su  richiesta  dei  comuni  o  degli  altri   enti   locali,   ovvero
direttamente dagli enti locali erogatori. 
  316. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 312. Agli  oneri  derivanti  dalla  certificazione
delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui  al
comma 312, secondo limiti e modalita' stabilite con il decreto di cui
al presente comma. 
  317. All'articolo 7 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai
componenti  del  Garante  nazionale   e'   attribuita   un'indennita'
forfetaria  annua,  determinata  in  misura  pari  al  40  per  cento
dell'indennita' parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per
cento per i  membri  del  collegio,  fermo  restando  il  diritto  al
rimborso delle spese effettivamente sostenute di  vitto,  alloggio  e
trasporto per gli  spostamenti  effettuati  nello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale  e'  autorizzata
la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016». 
  318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, la parola: «tre» e' soppressa; 
    b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 65 per cento  delle  erogazioni  effettuate»  e  le
lettere a) e b) sono abrogate. 
  319. Per l'attuazione del comma 318, e' autorizzata la spesa di 1,8
milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018,
11,7 milioni di euro per  l'anno  2019  e  17,8  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. 
  320. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il credito d'imposta di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma  2
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e  secondo
le modalita' previste dall'articolo 11 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  sono  stabilite  le
disposizioni applicative del  presente  comma,  con  riferimento,  in
particolare, a: 
    a) le tipologie  di  strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  2-ter. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  nonche'  per
promuovere  l'adozione   e   la   diffusione   della   "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza  energetica,  il  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale». 
  321. Per  consentire  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo di  far  fronte  con  interventi  urgenti  al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei
beni culturali e paesaggistici e di procedere alla  realizzazione  di
progetti di gestione di  modelli  museali,  archivistici  e  librari,
nonche'     di     progetti     di     tutela     paesaggistica     e
archeologico-monumentale  e  di  progetti  per  la  manutenzione,  il
restauro e la  valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1142,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017. 
  322. Al fine di assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica  e  di
razionalizzare le societa' strumentali del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  e'  disposta  la  fusione  per
incorporazione della  «Societa'  per  lo  sviluppo  dell'arte,  della
cultura e dello  spettacolo  -  ARCUS  Spa»,  di  seguito  denominata
«ARCUS», nella societa' «ALES - Arte Lavoro  e  Servizi  S.p.A.»,  di
seguito denominata «ALES». La struttura organizzativa della  societa'
ALES e' conseguentemente articolata in  due  o  piu'  divisioni,  una
delle  quali  prosegue  le  funzioni  della  societa'  ARCUS  di  cui
all'articolo 10 della legge 8 ottobre  1997,  n.  352,  e  successive
modificazioni. 
  323. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e' adottato il  nuovo  statuto  della
societa' ALES. Lo statuto prevede tra  l'altro  l'istituzione  di  un
consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi
della societa'. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di
requisiti oggettivi e  in  considerazione  dei  nuovi  compiti  della
societa' ALES, il consiglio di amministrazione  adotta  un  piano  di
riorganizzazione    aziendale    e    del    personale,    definendo,
compatibilmente con  le  disponibilita'  di  bilancio,  la  struttura
organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del  comma  322.
Al fine di assicurare lo svolgimento  dei  servizi  per  il  pubblico
negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, alla societa'  ALES  non  si
applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni. 
  324. La fusione disposta dal comma 322,  in  deroga  agli  articoli
2501 e seguenti  del  codice  civile,  ha  effetto  a  far  data  dal
quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto della
societa' ALES nel registro delle imprese. In tale data,  la  societa'
ARCUS  si  estingue,  con  contestuale  cessazione  dei  suoi  organi
amministrativi e di controllo dalla carica. La societa' ALES  procede
alla cancellazione di tale societa' dal registro delle imprese. Tutti
gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le societa'  ALES  e
ARCUS sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque  denominato,  e
vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 
  325. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e il decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. 
  326. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  322  a
325 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 
  327. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al  fine  di  dare
efficace attuazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo  17-bis,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di  garantire  il
buon  andamento  dell'amministrazione  di   tutela   del   patrimonio
culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo emanato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  di  cui
alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione,  anche
mediante  soppressione,  fusione   o   accorpamento,   degli   uffici
dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero. 
  328. E' autorizzata l'assunzione a tempo  indeterminato  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  di  500
funzionari da inquadrare, nel rispetto della  dotazione  organica  di
cui alla tabella B allegata al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.  171,  nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nei
profili  professionali  di   antropologo,   archeologo,   architetto,
archivista,   bibliotecario,   demoetnoantropologo,   promozione    e
comunicazione, restauratore e storico dell'arte. 
  329. Il personale di  cui  al  comma  328  e'  assunto,  in  deroga
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e
successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonche'  ai  limiti
di cui all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive  modificazioni,  a  seguito  di  procedure  di   selezione
pubblica disciplinate con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
L'emanazione dei  relativi  bandi  resta  comunque  subordinata,  ove
necessario per  escludere  situazioni  di  eccedenza  nell'ambito  di
ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328  in  relazione
alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della  ripartizione
per profili della dotazione organica dell'area III di cui al  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  6
agosto 2015. 
  330. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e  329
e' autorizzata la spesa nel limite di 20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi dei commi  328  e  329  e  i  relativi
oneri. 
  331. All'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 325: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «nella misura» e' inserita
la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione»  sono  inserite
le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  decreto
previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del
beneficio in relazione anche alla cumulabilita' con le diverse misure
dei benefici eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi
del comma 327, lettere a) e b)»; 
    b) al comma 326, dopo  la  parola:  «apporti»  sono  inserite  le
seguenti: «alla produzione»; 
    c) al comma 327, lettera a), le parole: «pari al  15  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e  non
superiore al 30 per cento, in relazione anche  alla  cumulabilita'  e
alla misura del beneficio spettante per la medesima  opera  ai  sensi
del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» e' sostituita dalla seguente:
«6.000.000»; 
    d) al comma 327, lettera b): 
      1) all'alinea, la parola: «pari» e' sostituita dalle  seguenti:
«non superiore»; 
      2) al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono  inserite  le
seguenti: «e internazionale», le parole da:  «riconosciute»  fino  a:
«articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefici  ai
sensi dell'articolo 9», la cifra:  «1.500.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2.000.000» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«; il decreto previsto al comma 333 prevede  l'aliquota  massima  con
riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto  riguarda
quella  nazionale,  in  relazione  ai  piani  distributivi  che,  per
tipologia  di  opera  ovvero  per  modalita'  e   tempi   del   piano
distributivo,  presentino  maggiore  difficolta'  a  raggiungere   un
pubblico vasto»; 
      3) il numero 2) e' abrogato; 
    e) al comma 327, lettera c), numero 1), le  parole:  «al  30  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «a non oltre il 40 per cento»,
le parole: «l'introduzione  e  acquisizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'acquisizione e la  sostituzione»  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  per  la  ristrutturazione  e
l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e
dei relativi impianti e servizi accessori, per  la  realizzazione  di
nuove sale o il ripristino di sale inattive secondo le  specifiche  e
nei limiti di quanto indicato nel  decreto  previsto  al  comma  333,
avuto  particolare  riguardo  all'esistenza   o   meno   della   sala
cinematografica in data anteriore al 1º gennaio 1980»; 
    f) il comma 328 e' abrogato; 
    g) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per  cento»
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
percentuale stabilita, in conformita'  alla  normativa  europea,  nel
decreto previsto al comma 333»; 
    h)  al  comma  335,  la  parola:  «girati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «realizzati». 
  332. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 e' abrogata; 
    b) l'articolo 15 e' abrogato. 
  333. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sono abrogati i commi  2-bis,
2-ter,  2-quater,  2-quinquies  e  2-sexies   dell'articolo   6   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  Sono  fatte  comunque  salve  le
procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della
presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 12 febbraio 2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015. 
  334. All'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «e di  115  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «,  di  115
milioni di euro per l'anno 2015 e di 140  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016»; 
    b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente» fino  a:  «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «a  ciascuna  delle  tipologie  di
beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2». 
  335. All'articolo 71-octies della legge 22  aprile  1941,  n.  633,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine di favorire la creativita' dei giovani  autori,  il
10 per cento di tutti i compensi  incassati  ai  sensi  dell'articolo
71-septies,  calcolato  prima  delle  ripartizioni  effettuate  dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1
e 3 del presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla base di
apposito atto di indirizzo annuale del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,  ad  attivita'  di  promozione
culturale nazionale e internazionale». 
  336. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  334  e'
autorizzata la spesa di 25 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2016. 
  337. Per la realizzazione del  Piano  strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali» di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, e' autorizzata la spesa  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  338. Al fine di potenziare gli  investimenti  infrastrutturali  nel
settore  della  cultura,  una  quota  delle  risorse  destinate  agli
interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni  dal  2016  al  2019,  e'  destinata  agli  interventi  di
conservazione,  manutenzione,  restauro  e  valorizzazione  dei  beni
culturali. Con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sono  approvati  gli  interventi  da
finanziare ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  e  le
relative  modalita'  attuative,  anche  prevedendo  il   ricorso   ai
provveditorati interregionali delle opere pubbliche.  Le  risorse  da
destinare  agli  interventi  previsti   dal   presente   comma   sono
individuate con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  339. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i  commi
4 e 4-bis sono abrogati. 
  340. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «che siano beni  culturali  ai  sensi  della  parte
seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «edifici di cui al  periodo  precedente»  sono
inserite le seguenti: «, che siano  beni  culturali  ai  sensi  della
parte seconda del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42,»; 
    c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i lavori
di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici  di
cui al primo periodo  del  presente  comma,  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di  stazione  appaltante
di  cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai  competenti  uffici
territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche». 
  341. In considerazione dello specifico rilievo che  lo  svolgimento
del Gran Premio d'Italia di Formula 1  presso  l'autodromo  di  Monza
riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche'  per
l'immagine  del  Paese  in  ambito  internazionale,  la   Federazione
sportiva nazionale-ACI e' autorizzata a sostenere la spesa per  costi
di organizzazione e gestione della manifestazione per il  periodo  di
vigenza del rapporto di concessione  con  il  soggetto  titolare  dei
diritti di organizzazione e promozione  del  campionato  mondiale  di
Formula 1  a  valere  sulle  risorse  complessivamente  iscritte  nel
proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei
costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli  equilibri  di
bilancio. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  342. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra  la
Repubblica  italiana  e  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  eroga  al  comune  di  Parma,  successivamente  all'avvenuta
riassegnazione di cui al comma 343, la somma di euro 3,9  milioni,  a
titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola
per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della  legge  3
agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate  al  comune  sulla  base
dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola  per  l'Europa  di
Parma e' attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per
la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma
2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. 
  343. All'onere  derivante  dal  comma  342,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma  di  euro
3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola
per l'Europa di Parma. La somma  cosi'  versata  alle  entrate  dello
Stato e' successivamente riassegnata allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  le
finalita' di cui al comma 342. 
  344. La rappresentanza, il patrocinio e  l'assistenza  in  giudizio
della Scuola per l'Europa  di  Parma  spettano  all'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio  decreto  30  ottobre
1933, n. 1611. 
  345. Per la realizzazione del programma di interventi della  citta'
designata  «Capitale  europea  della  cultura»  per  l'anno  2019  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6  milioni
di euro per l'anno 2017, 11 milioni di  euro  per  l'anno  2018  e  9
milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di
cui al precedente periodo e' effettuata con decreto del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa con  il
sindaco di Matera. 
  346. Al fine di governare  e  di  gestire  il  ruolo  di  «Capitale
europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di  Matera
non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di  contenimento
delle spese per l'acquisto  di  beni  e  di  servizi  nonche'  quelle
limitative delle assunzioni  di  personale,  con  forme  contrattuali
flessibili, di cui all'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto
strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui
al presente comma  non  concorrono  alla  definizione  dell'ammontare
della riduzione della spesa di personale ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in
favore del comune di Matera e' autorizzata la spesa di  500.000  euro
annui per gli anni dal 2016 al 2019. 
  347. Per  consentire  il  completamento  del  restauro  urbanistico
ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente  altopiano  murgico  di
Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge  11  novembre
1986, n. 771, e' autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 
  348. All'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015,  n.  115,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), numero 2), le parole: «1º gennaio 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; 
    b) alla lettera b), le parole: «1º gennaio 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli
archivi e delle biblioteche, nonche' degli altri istituti centrali  e
dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30,  commi  1  e  2,
lettera b), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere  dall'anno
2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo. 
  350. Per ciascuno degli istituti di cui all'articolo  2,  comma  1,
della legge 30 marzo 2004, n. 92, e' autorizzato un finanziamento  di
70.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  351. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'  autorizzata
la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244. 
  352. Per  il  funzionamento  delle  istituzioni  culturali  di  cui
all'elenco n. 1 allegato alla presente legge e' autorizzata la  spesa
complessiva di euro 1,34 milioni annui  a  decorrere  dall'anno  2016
secondo la ripartizione ivi indicata. 
  353. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e successive  modificazioni,  le  parole:  «Fino  al  31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al  31  dicembre
2018». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018. 
  354. Per il  funzionamento  degli  Istituti  afferenti  al  settore
museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la  spesa  di  10
milioni di euro annui da iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  hanno   presentato   il   piano   di
risanamento, ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013,  n.  112,  sono  tenute   al   raggiungimento   dell'equilibrio
strutturale di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia  patrimoniale  sia
economico-finanziario, entro  l'esercizio  finanziario  2018,  previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge,  del  piano  di  risanamento  per  il  triennio
2016-2018. Il predetto piano di risanamento e' approvato con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo
periodo del presente comma determina la  sospensione  dell'erogazione
alle  fondazioni  lirico-sinfoniche  inadempienti  dei  contributi  a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163. 
  356. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che,
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  non  versino
nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo  articolo  11.  Le
fondazioni interessate possono presentare, entro il 30  giugno  2016,
il piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l'approvazione  del
bilancio di  esercizio  per  l'anno  2015,  secondo  le  disposizioni
definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91  del  2013  e
nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento.
Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle
misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11
del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa  riferimento  rispettivamente
al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica  in
essere al 31 dicembre 2015.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente
comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6,
del decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno 2016, di
10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al
presente comma si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. 
  357.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del  percorso  di
risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 355  e
di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei  nuovi  piani  di
risanamento in attuazione del comma 356 del presente  articolo,  sono
prorogate fino al  31  dicembre  2018  le  funzioni  del  commissario
straordinario  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  11  del   citato
decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico e' conferito  con
le modalita' di cui al medesimo articolo 11, commi  3  e  5,  con  le
quali e' determinata anche la misura del compenso,  non  superiore  a
100.000  euro.  A  supporto  delle  attivita'  del  commissario,   la
Direzione  generale  Spettacolo  del  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita' culturali e del turismo puo' conferire fino ad  un  massimo
di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo  7,  comma
6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  persone  di
comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa
e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale,  per
la durata massima di ventiquattro mesi,  entro  il  limite  di  spesa
complessivo   di   75.000   euro   annui.   Agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  175.000  euro  annui  per
ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2,  comma  1,  della  legge  30  aprile  1985,  n.  163,
concernente il Fondo unico per lo spettacolo. 
  358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  incrementata
di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. 
  359. Al fine  di  tutelare  un  settore  di  significativo  rilievo
culturale  e  di  salvaguardare  le  relative  attivita',  anche   in
considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande.  Ai
fini dell'accesso  alle  relative  risorse,  i  soggetti  interessati
trasmettono al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo i propri progetti, nei termini e secondo le  modalita'  e  la
procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Entro  i
successivi due mesi, con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  si  provvede  all'individuazione  dei
progetti  ammessi  al  finanziamento  e  al  riparto  delle  relative
risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 
  360. Per gli anni 2016,  2017  e  2018  e'  concesso  un  ulteriore
contributo straordinario di 1 milione di euro annui  a  favore  della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 
  361. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
524 e' sostituito dal  seguente:  «524.  La  regione  Friuli  Venezia
Giulia e' autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative  di
cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n.  38,
ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle  iniziative
stesse a favore della  minoranza  linguistica  slovena.  A  decorrere
dall'anno 2016 le risorse per le attivita' di cui al  presente  comma
sono stabilite in 10 milioni di euro annui». 
  362. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018.  Per  la  prosecuzione  degli
interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata  la
spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e
2018. 
  363. Al fine di rilanciare le spese  per  investimenti  degli  enti
locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui
territorio ricadono interamente i  siti  di  importanza  comunitaria,
come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m),  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
n. 357, e successive  modificazioni,  effettuano  le  valutazioni  di
incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche
con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per
cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere  di
sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e  volumi  tecnici.
L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli
interventi di cui al presente comma  provvede  entro  il  termine  di
sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui  agli  articoli
1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e  successive
modificazioni. 
  364. Al fine della riqualificazione  e  rigenerazione  territoriale
dell'ambito  costiero  della   provincia   di   Barletta-Andria-Trani
programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre
2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani,  i
comuni di Barletta,  Bisceglie,  Margherita  di  Savoia  e  Trani  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018. Le risorse di cui al presente comma possono essere
utilizzate tramite accordo di programma  sottoscritto  dalla  regione
Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  365. Al comma 1 dell'articolo 32  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2016». 
  366. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' abrogato. 
  367. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2,  in   via
sperimentale per gli anni 2016,  2017  e  2018,  nei  porti  sede  di
autorita' portuale presso i  quali  sia  stato  registrato  nell'anno
precedente un  volume  di  traffico  di  contenitori  movimentati  in
operazioni  di  trasbordo  superiore  all'80  per  cento  del  volume
complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di  detti  porti,
alle navi porta-contenitori  adibite  a  servizi  regolari  di  linea
impiegate in  traffici  internazionali  che  fanno  scalo  nei  porti
medesimi puo' essere ridotto o data l'esenzione del  pagamento  della
tassa di ancoraggio. Le  autorita'  portuali  deliberano  annualmente
l'applicazione e il limite della misura. Alle autorita' portuali  che
adottano i suddetti provvedimenti di  esenzione  e'  riconosciuto  un
contributo non superiore  alla  meta'  dell'onere  residuale  a  loro
carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del
rendiconto  generale  delle  autorita'   portuali   interessate,   e'
assegnata alle predette autorita' portuali la quota  a  carico  dello
Stato di copertura degli oneri di esenzioni  richiamati,  nel  limite
massimo complessivo di 3 milioni di euro annui. 
  2-ter. Per i porti di cui al comma 2-bis, le  accise  sui  prodotti
energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro
il porto e manovre strumentali al  trasbordo  merci  all'interno  del
porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni  di  euro.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  il  15
marzo 2016,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni recate dal presente comma». 
  368. Le operazioni di rimborso di  cui  al  comma  2  dell'articolo
38-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, possono  essere  effettuate  da  intermediari,  purche'
regolarmente iscritti all'albo degli istituti  di  pagamento  di  cui
all'articolo  114-septies  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1º settembre 1993,  n.  385.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
determinate in apposita tabella le percentuali  minime  di  rimborso,
suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali  rispetto
all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del  citato
articolo 38-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio,  di  cui  al
presente comma, devono applicare. 
  369. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  54,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 5  milioni  di
euro per l'anno 2016. 
  370. Per il potenziamento  delle  azioni  dell'ICE-Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane relative al piano straordinario per la promozione  del  Made
in Italy di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 51  milioni  di  euro
per  l'anno  2016,  di  cui  1   milione   di   euro   da   assegnare
all'Associazione delle camere di commercio  italiane  all'estero,  di
cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56,  per
le finalita' indicate all'articolo  1,  comma  202,  quinto  periodo,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  371. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti nel conto  corrente  di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di  cui  all'articolo
37, secondo  comma,  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,  n.  295,
per le finalita' connesse all'attivita' di credito all'esportazione e
di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni
di euro annui dall'anno 2016  all'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  372.  Allo  scopo  di  sostenere  il  settore  aerospaziale  e   la
realizzazione di un piano nazionale per  lo  sviluppo  dell'industria
italiana nel settore dei piccoli  satelliti  ad  alta  tecnologia  e'
autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per  l'anno  2016,  di  50
milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti  dal
presente comma, pari a 10  milioni  di  euro,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 969.  Le  misure  di
aiuto di cui al presente comma  sono  erogate  secondo  le  procedure
previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25  e  seguenti
del medesimo regolamento. 
  373. La dotazione del fondo ordinario per  il  finanziamento  degli
enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono
destinate all'Istituto nazionale di fisica  nucleare  allo  scopo  di
sostenere le attivita' di ricerca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare. 
  374. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' ridotta di 4  milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno   2016,   relativamente   alla   quota
concernente le spese di natura corrente. 
  375. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale  per  lo  sviluppo,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  c),  della  legge  11
agosto 2014, n. 125, e' incrementata di euro 120 milioni  per  l'anno
2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di  euro  360  milioni  a
decorrere dall'anno 2018. 
  376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al  comma  382
hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione
di  societa',  di  seguito   denominate   «societa'   benefit»,   che
nell'esercizio di  una  attivita'  economica,  oltre  allo  scopo  di
dividerne gli utili, perseguono una o  piu'  finalita'  di  beneficio
comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente  nei
confronti di  persone,  comunita',  territori  e  ambiente,  beni  ed
attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori
di interesse. 
  377.  Le  finalita'   di   cui   al   comma   376   sono   indicate
specificatamente nell'oggetto sociale della societa' benefit  e  sono
perseguite  mediante  una  gestione  volta   al   bilanciamento   con
l'interesse  dei  soci  e  con  l'interesse  di  coloro   sui   quali
l'attivita' sociale possa avere  un  impatto.  Le  finalita'  possono
essere perseguite da ciascuna delle  societa'  di  cui  al  libro  V,
titoli V e  VI,  del  codice  civile,  nel  rispetto  della  relativa
disciplina. 
  378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: 
    a)   «beneficio   comune»:   il   perseguimento,   nell'esercizio
dell'attivita' economica  delle  societa'  benefit,  di  uno  o  piu'
effetti positivi, o la riduzione degli effetti  negativi,  su  una  o
piu' categorie di cui al comma 376; 
    b) «altri portatori di interesse»: il  soggetto  o  i  gruppi  di
soggetti coinvolti,  direttamente  o  indirettamente,  dall'attivita'
delle societa' di  cui  al  comma  376,  quali  lavoratori,  clienti,
fornitori,  finanziatori,  creditori,  pubblica   amministrazione   e
societa' civile; 
    c) «standard di valutazione esterno»: modalita' e criteri di  cui
all'allegato  4  annesso  alla  presente  legge,  che  devono  essere
necessariamente utilizzati per la valutazione  dell'impatto  generato
dalla societa' benefit in termini di beneficio comune; 
    d)  «aree  di  valutazione»:  ambiti   settoriali,   identificati
nell'allegato 5  annesso  alla  presente  legge,  che  devono  essere
necessariamente inclusi nella valutazione dell'attivita' di beneficio
comune. 
  379. La societa' benefit, fermo restando quanto previsto nel codice
civile, deve indicare, nell'ambito del proprio  oggetto  sociale,  le
finalita' specifiche di beneficio comune che intende  perseguire.  Le
societa' diverse dalle societa' benefit, qualora intendano perseguire
anche finalita' di beneficio comune, sono tenute a modificare  l'atto
costitutivo  o  lo  statuto,  nel  rispetto  delle  disposizioni  che
regolano le modificazioni del  contratto  sociale  o  dello  statuto,
proprie di ciascun tipo  di  societa';  le  suddette  modifiche  sono
depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per
ciascun tipo di societa' dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del  codice
civile.  La  societa'   benefit   puo'   introdurre,   accanto   alla
denominazione   sociale,   le   parole:    «Societa'    benefit»    o
l'abbreviazione: «SB» e  utilizzare  tale  denominazione  nei  titoli
emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. 
  380. La societa' benefit e'  amministrata  in  modo  da  bilanciare
l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalita'  di  beneficio
comune e gli  interessi  delle  categorie  indicate  nel  comma  376,
conformemente a quanto previsto dallo statuto. La  societa'  benefit,
fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun  tipo  di  societa'
prevista dal codice  civile,  individua  il  soggetto  o  i  soggetti
responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento
delle suddette finalita'. 
  381. L'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  comma  380  puo'
costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla
legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui
al comma 380,  si  applica  quanto  disposto  dal  codice  civile  in
relazione a ciascun tipo di societa' in tema di responsabilita' degli
amministratori. 
  382. Ai fini di cui ai commi da 376  a  384,  la  societa'  benefit
redige annualmente una relazione  concernente  il  perseguimento  del
beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: 
    a) la descrizione degli obiettivi specifici,  delle  modalita'  e
delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento  delle
finalita' di beneficio comune e delle eventuali  circostanze  che  lo
hanno impedito o rallentato; 
    b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando  lo  standard
di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato  4
annesso alla presente legge e che comprende le  aree  di  valutazione
identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; 
    c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi  che
la societa' intende perseguire nell'esercizio successivo. 
  383. La relazione annuale e' pubblicata  nel  sito  internet  della
societa', qualora  esistente.  A  tutela  dei  soggetti  beneficiari,
taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi. 
  384. La societa' benefit che non persegua le finalita' di beneficio
comune e' soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo  2
agosto 2007, n. 145, in materia di  pubblicita'  ingannevole  e  alle
disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato svolge i relativi  compiti  e  attivita',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  dei
soggetti vigilati. 
  385. A favore degli italiani nel mondo  sono  disposti  i  seguenti
interventi: 
    a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016,  per  il
funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero; 
    b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016,  per  il
funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero - Comites e  dei
comitati dei loro presidenti; 
    c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per  la
promozione della lingua  e  cultura  italiana  all'estero  e  per  il
sostegno degli enti gestori di corsi di  lingua  e  cultura  italiana
all'estero; 
    d) per un ammontare pari a 500.000  euro  per  l'anno  2016,  per
l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti  italiani  di
cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
    e) per un ammontare pari a  650.000  euro  per  l'anno  2016,  ad
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti  in
favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 
    f) per un ammontare pari a  100.000  euro  per  l'anno  2016,  in
favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli
italiani residenti all'estero; 
    g) per un ammontare pari a 150.000  euro  per  l'anno  2016,  per
promuovere l'attrattivita' delle universita' attraverso la diffusione
dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di
carattere  didattico,  amministrativo  e   logistico   per   favorire
l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; 
    h) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018  in  favore  della  societa'  Dante  Alighieri  per
garantire la continuita'  delle  sue  iniziative  di  promozione  del
patrimonio culturale italiano all'estero e per un  ammontare  pari  a
250.000 euro per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018  in  favore
della  Fondazione  «I  Lincei  per  la  scuola»  presso   l'Accademia
nazionale dei Lincei; 
    i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018,  per  contributi  alle  scuole  italiane  non
statali paritarie all'estero. 
  386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  un  fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i
limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei  commi  dal  presente  al
comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua  una  progressione  graduale,  nei  limiti  delle   risorse
disponibili,  nel  raggiungimento   di   livelli   essenziali   delle
prestazioni  assistenziali  da  garantire  su  tutto  il   territorio
nazionale per il contrasto alla poverta'. 
  387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono  destinate
ai seguenti interventi che costituiscono le priorita'  del  Piano  di
cui al medesimo comma: 
    a) avvio su tutto  il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento della  sperimentazione  di  cui  all'articolo  60  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del  Piano
di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi  del  citato  articolo  60  del
decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi
per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli  minori
o disabili, tenendo conto  della  presenza,  all'interno  del  nucleo
familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. Nel 2016 al Programma  sono  destinati  380  milioni  di  euro
incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il  Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  oltre  alle  risorse  gia'   destinate   alla   sperimentazione
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
nonche' dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  386
e' corrispondentemente ridotta di 380  milioni  di  euro  per  l'anno
2016; 
    b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   148,   all'ulteriore
incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa  all'assegno
di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni  di  euro  con  conseguente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
386. 
  388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386
sono  destinate  al  finanziamento  di  uno  o   piu'   provvedimenti
legislativi di riordino della normativa in  materia  di  trattamenti,
indennita', integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale
o  comunque  sottoposti  alla  prova  dei  mezzi,  anche  rivolti   a
beneficiari residenti all'estero, nonche' in materia di accesso  alle
prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica  misura
nazionale di contrasto alla poverta', correlata alla  differenza  tra
il reddito  familiare  del  beneficiario  e  la  soglia  di  poverta'
assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei  trattamenti
esistenti. 
  389. Al Fondo di cui  al  comma  386  sono  altresi'  destinate,  a
decorrere dall'anno 2017,  le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di  30
milioni di euro per l'anno 2017 e di  54  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018. 
  390. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2  della  legge
28 giugno 2012, n. 92. 
  391. A  decorrere  dall'anno  2016  e'  istituita  la  carta  della
famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani  o
da  cittadini  stranieri  regolarmente   residenti   nel   territorio
italiano,  con  almeno  tre  figli  minori  a  carico.  La  carta  e'
rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo  pagamento
degli interi costi  di  emissione,  con  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di  beni  o
servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti  pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa.  I  soggetti  che
partecipano all'iniziativa, i  quali  concedono  sconti  o  riduzioni
maggiori  di  quelli  normalmente  praticati  sul  mercato,   possono
valorizzare   la   loro   partecipazione   all'iniziativa   a   scopi
promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia  nazionale  e'  emessa
dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al  momento
del rilascio, e ha una durata biennale dalla data  di  emissione.  La
Carta famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di uno  o
piu' gruppi di acquisto  familiare  o  gruppi  di  acquisto  solidale
nazionali,  nonche'  alla  fruizione   dei   biglietti   famiglia   e
abbonamenti famiglia per servizi di trasporto,  culturali,  sportivi,
ludici, turistici e di altro tipo. 
  392. In via sperimentale, per  gli  anni  2016,  2017  e  2018,  e'
istituito  il  «Fondo  per  il  contrasto  della  poverta'  educativa
minorile », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto
corrente postale dalle fondazioni di cui al  decreto  legislativo  17
maggio  1999,   n.   153,   nell'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al  presente
comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393. 
  393. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui  al
decreto legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  sono  definite  le
modalita' di intervento di contrasto alla poverta' educativa minorile
e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare,  le
modalita'  di  valutazione  e  selezione,  anche  con  il  ricorso  a
valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del Fondo di cui al
comma 392. 
  394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392,  negli  anni  2016,
2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino  ad  esaurimento  delle
risorse disponibili, pari ad  euro  100  milioni  per  ciascun  anno,
secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano  l'impegno
a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di
cui al comma 393.  Il  credito  e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle
entrate con apposita comunicazione che da'  atto  della  trasmissione
della delibera di impegno irrevocabile al versamento al  Fondo  delle
somme da ciascuna stanziate,  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale  mancato  versamento
al Fondo delle somme indicate nella delibera  di  impegno  rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito  e'
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere  utilizzato  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta nel quale  lo  stesso  e'  stato  riconosciuto.  Il
credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile  dai  soggetti
di cui al comma 392, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari, finanziari  e  assicurativi.  La  cessione  del
credito d'imposta e' esente  dall'imposta  di  registro.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite le disposizioni  applicative  necessarie,  ivi  comprese  le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma  394  nel
rispetto del limite di spesa stabilito. 
  396. All'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a  lire  dieci  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila  o  si
tratti di beni facilmente deperibili ». 
  397. Al  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di  cui  al  presente
comma non possono essere intraprese o  proseguite  azioni  esecutive,
atti di sequestro o di pignoramento  presso  il  conto  di  tesoreria
della CRI  o  dell'Ente  ovvero  presso  terzi,  per  la  riscossione
coattiva di somme liquidate  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli»; 
    b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le  parole:  «nel
ruolo di cui al comma 3» e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Resta
ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in  quanto
il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuita'  nel
rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente»; 
    c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole:  «,  fino
all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2  e
3,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «e  il  trattamento   del
corrispondente personale civile della CRI come  assegno  ad  personam
riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  di  riconoscimento  degli  istituti  del   trattamento
economico determinati dalla contrattazione  collettiva  correlati  ad
obiettivi»; 
    d) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. Al personale civile e militare della CRI  e  quindi  dell'Ente,
compreso quello di cui all'articolo 8,  comma  2,  assunto  da  altre
amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo.  I
processi di mobilita' previsti  dall'articolo  7,  comma  2-bis,  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si  applicano  al
personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo,  per  ciascun  profilo
professionale nell'ambito territoriale regionale. 
  7. Gli enti e le aziende del Servizio  sanitario  nazionale,  anche
delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit  sanitari  e
ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono  tenuti  ad
assumere  con  procedure  di  mobilita',  anche   in   posizione   di
sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato della CRI e  quindi  dell'Ente  con  funzioni  di
autista soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a
coloro che abbiano prestato servizio in attivita'  convenzionate  con
gli enti medesimi per un periodo non inferiore a  cinque  anni.  Tali
assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri  alla
finanza pubblica in quanto  finanziate  con  il  trasferimento  delle
relative risorse occorrenti al trattamento  economico  del  personale
assunto,  derivanti  dalla  quota  di  finanziamento   del   Servizio
sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e  quindi  all'Ente.
Le spese per il trattamento economico  del  personale  trasferito  al
Servizio  sanitario  nazionale  non  sono  considerate  ai  fini  del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma  71,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle  aziende  sopradette
e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente  fino  al
totale  assorbimento  del  personale  della  CRI   ovvero   dell'Ente
sopradetto. 
  7-bis. I  rapporti  con  gli  enti  previdenziali  derivanti  dalle
procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero dell'Ente  sono
definiti  in  sede  di  applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma  2,  con  relativo  trasferimento  della  quota
corrispondente dell'attivo patrimoniale»; 
    e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo  le  parole:  «31
dicembre  2015»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   fino   alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6»; 
    f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: «gestione  liquidatoria  »  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Il personale gia' individuato nella previsione  di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4,  come  funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato
con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero
dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato.  Detto
personale non partecipa  alle  procedure  previste  dall'articolo  7,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º gennaio
2018 il  suddetto  personale  viene  trasferito,  con  corrispondente
trasferimento   delle   risorse   finanziarie,    presso    pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti
profili professionali ovvero anche in sovrannumero»; 
      2) le parole: «; il predetto personale,» sono sostituite  dalle
seguenti: «. Il personale, ad eccezione  di  quello  funzionale  alle
attivita'  propedeutiche  alla  gestione  liquidatoria  di   cui   al
precedente capoverso,»; 
      3) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «Il  personale
della CRI  ovvero  dell'Ente,  nelle  more  della  conclusione  delle
procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, puo'  prestare
temporaneamente  la  propria   attivita'   presso   altre   pubbliche
amministrazioni per garantire  fini  di  interesse  pubblico  di  cui
all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico  del  finanziamento
pubblico  della  CRI  ovvero  dell'Ente,  che  rimane  esclusivamente
responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo». 
  398. All'articolo 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428
e 429» sono sostituite dalle seguenti:  «Le  disposizioni  dei  commi
424, 425, 426, 427 e 428». 
  399. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 2 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  400. E' istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016, destinato  alla  copertura  finanziaria  di
interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone  con
disabilita' grave, prive di sostegno familiare. 
  401. Al fine di garantire la compiuta  attuazione  della  legge  18
agosto 2015, n. 134, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016. 
  402. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione del Fondo
di cui al comma 401. 
  403. E' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno  2016
in favore dell'ente «Ente Nazionale per la protezione e  l'assistenza
dei Sordi (Onlus)», di cui alla legge 12 maggio 1942,  n.  889,  alla
legge 21 agosto 1950, n. 698,  e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125
del 9 maggio 1979, con  vincolo  di  destinazione  alla  creazione  e
funzionamento annuale del costituendo Centro  per  l'autonomia  della
persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma. 
  404. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016,
in favore dell'Istituto di studi  politici,  economici  e  sociali  -
Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione  di  progetti  e
iniziative informative finalizzate a sostenere l'attivita' sociale ed
economica nazionale. 
  405. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato  di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  406. Al fine di potenziare i progetti  riguardanti  misure  atte  a
rendere  effettivamente  indipendente  la  vita  delle  persone   con
disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla  legge
21 maggio 1998, n. 162, e' stanziata la somma di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2016. 
  407.  A  decorrere  dall'anno  2016,  al  fine   di   favorire   la
realizzazione  di  progetti  di  integrazione  dei  disabili  mentali
attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo  di
cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
e   successivi   rifinanziamenti,   e'   attribuita   al    programma
internazionale di allenamento sportivo e competizioni  atletiche  per
le persone, ragazzi ed adulti, con disabilita' intellettiva, «Special
Olympics Italia». 
  408. Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  407  il  contributo  al
Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato  di  0,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  409.  L'articolo  2  del  decreto-legge  25  marzo  2013,  n.   24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - (Sperimentazioni cliniche con  l'impiego  di  medicinali
per terapie avanzate a base di  cellule  staminali  per  la  cura  di
malattie rare). - 1. Per lo svolgimento di una o piu' sperimentazioni
cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate  a
base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da  condurre,
nel rispetto delle modalita'  e  dei  termini  previsti  dal  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  nonche'  secondo  la  normativa
internazionale vigente e  in  accordo  con  le  vigenti  linee  guida
europee,  con  cellule  prodotte  secondo   il   regime   GMP   (Good
Manufacturing  Practice)  certificato   dall'Agenzia   italiana   del
farmaco,  il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  vincola  una  quota  del  Fondo  sanitario
nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017  e
fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, su  proposta  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2. Al fine di garantire il piu' elevato potenziale terapeutico e il
migliore livello scientifico, la selezione delle  sperimentazioni  da
finanziare ai sensi del comma 1 avviene mediante procedura a evidenza
pubblica,   coordinata   dall'Agenzia   italiana   del   farmaco    e
dall'Istituto superiore di  sanita',  che  possono  avvalersi  di  un
comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle  predette
sperimentazioni». 
  410.  Il  Fondo   sanitario   nazionale,   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'
incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2
milioni di euro per l'anno 2018. 
  411. Al fine di sostenere  le  politiche  in  materia  di  adozioni
internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per
le adozioni internazionali e' istituito, nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni  internazionali»
con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere  dal  2016.
In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della  legge  7  agosto
2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione
di cui al presente comma e' assegnata al  Centro  di  responsabilita'
del  Segretariato  generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri. 
  412. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di  cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' ridotta nella misura di 15 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2016. 
  413. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni,  le  parole:  «;  per  sostenere  le
adozioni internazionali e  garantire  il  pieno  funzionamento  della
Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse. 
  414. E' istituito, in via sperimentale, nello stato  di  previsione
del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro  per
l'anno  2016  e  di  500.000  euro  per  l'anno  2017,  il  Fondo  di
solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno. 
  415. A valere sulle risorse del Fondo  di  cui  al  comma  414,  il
coniuge in stato di bisogno che non e'  in  grado  di  provvedere  al
mantenimento  proprio  e  dei  figli  minori,  oltre  che  dei  figli
maggiorenni portatori di  handicap  grave,  conviventi,  qualora  non
abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo  156  del
codice civile per inadempienza del coniuge che vi  era  tenuto,  puo'
rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del  tribunale  del
luogo  ove  ha  residenza,  per  l'anticipazione  di  una  somma  non
superiore  all'importo  dell'assegno  medesimo.  Il  presidente   del
tribunale o un  giudice  da  lui  delegato,  ritenuti  sussistenti  i
presupposti di cui al periodo  precedente,  assumendo,  ove  occorra,
informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito  dell'istanza,
valuta l'ammissibilita'  dell'istanza  medesima  e  la  trasmette  al
Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di
cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul
coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il
presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato  non  ritiene
sussistenti  i  presupposti  per  la  trasmissione  dell'istanza   al
Ministero della giustizia,  provvede  al  rigetto  della  stessa  con
decreto  non  impugnabile.  Il   procedimento   introdotto   con   la
presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al
pagamento del contributo unificato. 
  416. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi  414  e  415,  con
particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i  quali
avviare la sperimentazione,  alle  modalita'  per  la  corresponsione
delle somme e per la riassegnazione al Fondo  di  cui  al  comma  414
delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415. 
  417. Per lo svolgimento delle azioni e  degli  interventi  connessi
alla realizzazione del programma unico  di  emersione,  assistenza  e
integrazione sociale previsto  dall'articolo  18,  comma  3-bis,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta  e  il  grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis,
della legge 11 agosto 2003, n.  228,  nonche'  per  la  realizzazione
delle correlate azioni di  supporto  e  di  sistema  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', e' destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri una somma pari a 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. 
  418. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente: 
  «466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e'
erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione  destinatari  e,
per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e
ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilita'  e
dell'annessa  Scuola  cani  guida  per  ciechi  e  al  Polo   tattile
multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di  Catania.  La
ripartizione  e'  operata  dal  Ministero  dell'interno  con  proprio
provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto
conto dei progetti di attivita'  presentati  dagli  enti  di  cui  al
periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli  adempimenti  di
rendicontazione gia' previsti dall'articolo 2 della medesima legge n.
379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi». 
  419.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata
a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione  di  euro
annui. 
  420. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
«Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo  1  della  legge  13
novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  421. Alla biblioteca italiana  per  ipovedenti  «B.I.I.  Onlus»  e'
assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. 
  422. Al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai  danni
occorsi  al  patrimonio  privato  ed  alle  attivita'  economiche   e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2  dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
Commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria si provvede, per le finalita'  e  secondo  i  criteri  da
stabilire con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri,
assunte ai sensi della lettera e) del citato  articolo  5,  comma  2,
della legge n. 225 del 1992  mediante  concessione,  da  parte  delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime  deliberazioni,  di
contributi a favore di soggetti  privati  e  attivita'  economiche  e
produttive, con le modalita' del finanziamento agevolato. 
  423. Per le finalita' di cui al comma 422, i  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei  territori  individuati  nelle
deliberazioni del  Consiglio  dei  ministri  adottate  ai  sensi  del
medesimo comma, possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti
tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione  bancaria
italiana,  assistiti   dalla   garanzia   dello   Stato,   ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato
ai  soggetti  danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  rispettivamente
indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei
limiti delle disponibilita' di cui al  comma  427.  Con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia  dello
Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti  i  criteri  e  le
modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le  modalita'  di
monitoraggio ai fini del rispetto  dell'importo  massimo  di  cui  al
periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente  comma
e' elencata nell'allegato allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati  dalle
banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie  alla  gestione  dei
medesimi finanziamenti. Le modalita'  di  fruizione  del  credito  di
imposta sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere  dal
2016. Il credito di  imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
nell'ipotesi di  risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto  di
finanziamento agevolato. 
  425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il  numero  e  l'importo  delle  singole  rate.
L'ammontare del  finanziamento  e'  erogato  al  netto  di  eventuali
indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le   medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del  finanziamento
agevolato. 
  426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione  degli   interventi   ammessi   a   contributo   dalle
amministrazioni pubbliche  di  cui  al  comma  422.  I  contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 422 a  428.  In
tutti i casi  di  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il
soggetto finanziatore chiede  al  beneficiario  la  restituzione  del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In  mancanza
di tempestivo pagamento spontaneo, lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate  in
apposito capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile. 
  427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria  degli  effetti
delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di
ciascun anno, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  verifica
l'andamento  della  concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del
relativo  tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello
Stato per interventi  connessi  a  calamita'  naturali,  al  fine  di
valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che
possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al  comma  423.  Il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  comunica  al  Dipartimento
della protezione civile l'esito della verifica  effettuata  entro  il
medesimo termine del 31 marzo. 
  428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428, anche  al  fine
di assicurare uniformita' di trattamento,  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse, nonche' il rispetto del limite di  1.500
milioni di euro di cui al comma  423,  sono  definite  con  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione  civile  d'intesa
con le regioni rispettivamente  interessate  e  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 
  429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi  o  differiti
ai sensi  del  comma  2  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,
interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili  di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di  scadenza
della sospensione. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono definiti le modalita' e  i  termini  della  ripresa  dei
versamenti,  tenendo  anche  conto  della  durata  del   periodo   di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 
  2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi  del  comma
2, nei limiti delle risorse preordinate allo  scopo,  i  contribuenti
residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti
da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati
con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere  la
rateizzazione, fino a un massimo di diciotto  rate  mensili  di  pari
importo, dei  tributi  che  scadono  nei  sei  mesi  successivi  alla
dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare  al
competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo rotativo per far fronte  alle  esigenze
che derivano dal differimento di  riscossione  a  seguito  di  eventi
calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge  27  luglio
2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' attuative  e  di  alimentazione  del  medesimo
fondo. Al  relativo  onere  per  l'anno  2016  si  provvede  mediante
riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  431.  All'articolo  12,  comma  1,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015,  n.  159,  le  parole:  «entro  trenta
giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo
al». 
  432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare  le  attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o  rinnovare,
alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  i  contratti
stipulati sulla base della normativa  emergenziale,  in  deroga  alle
vigenti normative in materia  di  vincoli  alle  assunzioni  a  tempo
determinato presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  o
rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga  alla  legge,  non
sono applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,  ivi
compresa la sanzione  della  trasformazione  del  contratto  a  tempo
indeterminato. 
  433.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del   comma   432,
quantificati sulla base delle esigenze  effettive  documentate  dalle
amministrazioni  centrali   e   locali   istituzionalmente   preposte
all'attivita' della ricostruzione, si  provvede  mediante  l'utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190,  Tabella
E, nell'ambito della quota destinata dal  CIPE  al  finanziamento  di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. 
  434. Il termine di un triennio, di cui all'articolo  67-ter,  comma
3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  relativo  alla
dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di
25 unita', assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' prorogato di un ulteriore triennio. 
  435. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale  per  i
comuni  del  cratere,  del  9-10  agosto  2012,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati per un  ulteriore  triennio,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche  in  deroga  alle  vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge,  non  sono  applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la  sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 
  436. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui
ai commi 434  e  435,  quantificati  nel  limite  di  spesa  di  euro
2.320.000 per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la  legge  23  dicembre
2014,   n.   190,   Tabella    E,    recante    il    rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota  destinata  dal  CIPE  al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza  qualificata,
ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre
2014, n. 190. 
  437. Gli oneri di cui al comma  436  comprendono  quelli  derivanti
dalla prosecuzione dell'attivita' dei titolari degli Uffici  speciali
per la ricostruzione,  di  cui  all'articolo  67-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite  di  spesa
di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  438. Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 5,  dopo  la  parola:  «stessi»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  delle  strutture  regionali  competenti   per
materia»; 
      2) al comma 5-bis, dopo la parola: «normativa» sono inserite le
seguenti: «nonche' alle strutture regionali competenti per materia»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1,  lettera  a),  i
presidenti delle regioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  possono
destinare quota parte delle  risorse  messe  a  disposizione  per  la
ricostruzione delle aree terremotate  di  cui  al  presente  articolo
anche per gli interventi  di  riparazione  e  ripristino  strutturale
degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali  ed  individuati
come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo  delle
strutture cimiteriali»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nell'ambito del piano  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi
1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, possono altresi' destinare quota parte delle
risorse  messe  a   disposizione   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la realizzazione  di  interventi
di miglioramento sismico  su  edifici  scolastici  o  utilizzati  per
attivita' educativa della prima  infanzia  e  per  l'universita'  che
abbiano subito danni lievi, nel limite delle  risorse  assegnate  per
gli interventi specifici». 
  439. All'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  I  Commissari  delegati  consentono  l'utilizzo  a  titolo
gratuito a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  degli  edifici
temporanei destinati ad attivita' scolastica ovvero a uffici pubblici
e  delle  relative  aree  di  sedime  e  pertinenziali  nonche'   dei
prefabbricati modulari abitativi. 
  4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento  a  titolo
gratuito dei beni immobili di cui  al  comma  4-bis  a  favore  delle
amministrazioni  pubbliche  di  riferimento.  I  trasferimenti   sono
operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione  da  ogni
effetto fiscale. 
  4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2016.
Al relativo onere si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili
allo scopo finalizzate  sulle  contabilita'  dei  Commissari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122». 
  440. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle  popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse  alla  necessita'
di completare e sostenere  ulteriormente  la  ripresa  economica,  in
favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed  Emilia-Romagna,  in
qualita' di commissari delegati, per il  2016  sono  autorizzati  160
milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in
favore della Lombardia a completamento delle  attivita'  connesse  al
processo di ricostruzione pubblica. Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da
parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti
da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare  gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di  15  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle  spese  da
escludere dal saldo  di  cui  al  comma  710  ai  sensi  del  periodo
precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite  di
12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel  limite  di
1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le  regioni  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni  interessati,
entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai
relativi  oneri  si  provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  442. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, dopo le parole: «dei capannoni  e  degli  impianti  industriali»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle strutture destinate  alla
produzione agricola e alle attivita' connesse,». 
  443. Al fine di soddisfare le ulteriori  esigenze  derivanti  dalla
messa in sicurezza, anche attraverso  la  loro  ricostruzione,  delle
strutture destinate alla produzione agricola  situate  nei  territori
dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono  destinati
ai presidenti delle  regioni  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di
commissari delegati alla ricostruzione,  3,5  milioni  di  euro  alla
regione Lombardia e 1,5 milioni  di  euro  alla  regione  Veneto  per
l'anno 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle  popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse  alla  necessita'
di completare il processo di ricostruzione, in favore del  presidente
della regione Lombardia, in qualita'  di  commissario  delegato  alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro  per  il
2016  ai  fini  del  completamento  delle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione  privata.  Ai  relativi  oneri  si  provvede   mediante
riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20  e
29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, e'  istituita  una
zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della  zona  franca
comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del  Dosso,  Quistello,  San
Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. 
  446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da  445
a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui  al
comma 445 con le seguenti caratteristiche: 
    a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un  reddito  lordo  inferiore  a
80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
    b) appartenere ai settori di  attivita'  individuati  dai  codici
ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; 
    c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto  di  cui  al  comma
453, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia  successiva
al 31 dicembre 2014; 
    d) svolgere la propria attivita' all'interno della  zona  franca,
ai sensi di quanto previsto al comma 448; 
    e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  447.  Gli  aiuti  di  Stato  corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi  ai  sensi  e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i
soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e  446  devono  avere  la
sede principale o l'unita' locale all'interno  della  zona  franca  e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 447. 
  449. Il rispetto di quanto  previsto  al  comma  448  e'  attestato
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 447 nonche' del limite previsto  al  comma  451  e
delle risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  452,  delle  seguenti
agevolazioni: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dallo  svolgimento  dell'attivita'  svolta  dall'impresa  nella  zona
franca fino a concorrenza dell'importo di euro  100.000  per  ciascun
periodo d'imposta; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca  nel  limite  di
euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al
comma 446 per l'esercizio dell'attivita' economica. 
  451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse  esclusivamente
per il periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  452.  Per  le  finalita'  di  cui  ai   commi   da   445   a   453,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di  5  milioni  di
euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente  riduzione  di  pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  da  445  a
452, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. 
  454. All'articolo  5  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  perentorio  del  29
febbraio 2016»; 
    b) al comma 3-bis: 
      1) al secondo periodo, le parole da: «e la data di  entrata  in
vigore del presente  decreto»  fino  a:  «legge  di  conversione  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «e  il  31  luglio
2015, individuati ai sensi del comma 4 del  citato  articolo  14  del
decreto legislativo n. 154  del  2004,  e  successive  modificazioni,
possono presentare domanda, entro il 29 febbraio 2016»; 
      2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  «E'  data
priorita' alle domande delle imprese  che  hanno  subito  un  maggior
danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono individuati i criteri di priorita' per  l'assegnazione
del contributo alle aziende danneggiate ». 
  455. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento  nazionali
del settore ittico,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  all'articolo  1,  comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  applicano  in  favore
delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche  a  valere  sulle
risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e  per  la
pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
  456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle  rate  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2016,  ad  esclusione  di  quelle  il  cui
pagamento e' stato differito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  426,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1,  comma  356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati, senza applicazione
di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di  pari
importo per dieci anni sulla base  della  periodicita'  di  pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.
Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  con  le  risorse  delle
contabilita'  speciali,  di  cui  all'articolo  2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  457. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «Per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2015 e 2016». 
  458. Al capo del Dipartimento della  protezione  civile  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnata la  somma  di  7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017  per  speciali
elargizioni in favore  dei  familiari  delle  vittime  dell'alluvione
verificatasi il 5 maggio 1998 a  Sarno,  a  totale  indennizzo  della
responsabilita' civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. 
  459. Il sindaco del comune di  Sarno,  d'intesa  con  il  capo  del
Dipartimento della protezione civile, nei limiti  dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle  vittime  e
determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna
delle vittime, nonche' la quota di  rimborso  delle  eventuali  spese
legali sostenute e documentate. 
  460. Le elargizioni di cui al  comma  458  spettanti  ai  familiari
delle vittime  sono  assegnate  e  corrisposte  secondo  il  seguente
ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; d) ai fratelli e alle  sorelle  se  conviventi  a
carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
  461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai
sensi del comma 460, gli  eredi  hanno  diritto  al  pagamento  della
medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante  la
qualita' di erede e la quota di partecipazione  all'asse  ereditario,
secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. 
  462.  Il  capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile,   in
conformita' con l'atto del sindaco del comune  di  Sarno  di  cui  al
comma 459, adotta i provvedimenti di elargizione. 
  463. L'indennizzo corrisposto comprende tutte  le  somme  dovute  a
qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente
gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti  la  responsabilita'
civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi  aperti  sono
dichiarati estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  464. Le elargizioni di cui al comma 458 sono esenti da ogni imposta
o tassa e sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i
soggetti beneficiari abbiano diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi
della normativa vigente. 
  465.  Al  comune  di  Sarno  e'   riconosciuto   un   trasferimento
straordinario di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2016  e
2017, a compensazione di  quanto  gia'  erogato  ai  familiari  delle
vittime a seguito di sentenze riguardanti la  responsabilita'  civile
dello Stato e del comune stesso. 
  466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri
posti   a   carico   del   bilancio   statale   sono    quantificati,
complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno  2016,
di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate  e  dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in  regime
di diritto pubblico. 
  467. Le  somme  di  cui  al  comma  466,  comprensive  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31  dicembre
2009, n. 196. 
  468. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, le parole: «, per uno
dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, le parole:  «,  per
uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti  comuni  a
piu' comparti» sono inserite le seguenti: «o che si  applicano  a  un
comparto per il quale operano piu' comitati di settore». 
  469. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi  contrattuali  per  il  triennio  2016-2018,  nonche'  quelli
derivanti  dalla  corresponsione  dei  miglioramenti   economici   al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione
dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 466. 
  470. Le disposizioni recate dal comma 469  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  471. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione  sul  territorio
di  riferimento  di  quanto  previsto,  in  materia   di   personale,
dall'articolo 5 dell'intesa concernente  l'attribuzione  di  funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al  Parco  nazionale
dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116, la  regione  Lombardia  o  l'ente  dalla  stessa
individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni  assunzionali  e
finanziarie vigenti in materia di personale,  ad  attivare  procedure
concorsuali  pubbliche,  prevedendo  nei  bandi   il   riconoscimento
dell'esperienza maturata da parte del personale gia' dipendente al 31
dicembre 2013 dal Consorzio del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  da
almeno  dieci  anni,  con  mansioni   impiegatizie,   amministrative,
tecniche, scientifiche e  didattiche  di  educazione  ambientale,  in
esito a  procedure  diverse  da  quelle  previste  per  l'accesso  al
pubblico impiego. 
  472. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  alla  criminalita'   ed   al
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n.  6,  e'  prorogato,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al  31  dicembre  2016,
l'impiego di un contingente pari a 4.800 unita'  di  personale  delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  473. Ai fini dell'attuazione del comma 472, e' autorizzata, per gli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,  del  decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli di cui all'articolo  3,  comma
2, del decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la  spesa  di  euro
83.000.000 per  l'anno  2016,  con  specifica  destinazione  di  euro
81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e  di  euro  1.900.000
per  il  personale  di  cui  al  comma  75   dell'articolo   24   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al  cui  onere  si  provvede,  nel
limite di 10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, gia' destinata alla prosecuzione  del
concorso delle  Forze  armate  alle  operazioni  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio, per l'anno 2016. 
  474. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede  alla
ricognizione  del  personale  di  polizia  assegnato  a  funzioni  di
carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde  valutarne,
nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso  le  sedi  competenti,
l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio,
al  fine  di  una  gestione  efficiente  ed  efficace  delle  risorse
organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di  sicurezza
nazionale. 
  475. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze, e' istituito un fondo con una dotazione di  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato  ad  interventi
di carattere economico, sociale  e  ambientale  nei  territori  della
terra dei fuochi e, nel limite massimo  di  3  milioni  di  euro  per
ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area
industriale «Isochimica». Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e  le
amministrazioni  competenti  cui  destinare  le  predette  somme.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  476. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi
di bonifica e messa in sicurezza dei  siti  di  interesse  nazionale,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e' istituito un fondo con una dotazione  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di  cui
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati  agli
interventi di bonifica del sito  di  interesse  nazionale  Valle  del
Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e
2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con  priorita'
ai siti di interesse nazionale per i quali e'  necessario  provvedere
con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei. 
  477. Al fine di studiare e valutare  gli  effetti  dei  cambiamenti
climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico
italiano e delle  sue  interazioni  con  la  societa'  e  l'ambiente,
attraverso le attivita' di ricerca svolte dalla grande infrastruttura
di  ricerca,  gia'  denominata  «Centro   euro-mediterraneo   per   i
cambiamenti  climatici»,  nonche'   per   la   valorizzazione   degli
investimenti effettuati con la delibera CIPE  n.  42  del  13  maggio
2010, e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo
di 5 milioni di euro. 
  478. All'articolo 39-bis, comma 1,  del  decreto-legge  1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»
sono inserite  le  seguenti:  «e  di  corrispettivi  a  carico  delle
societa' di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi
negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,». 
  479. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI)  e  all'ENIT-Agenzia  nazionale  del  turismo  le   norme   di
contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico
dei  soggetti  inclusi   nell'elenco   dell'Istituto   nazionale   di
statistica   (ISTAT)   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente
periodo si provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti  autorizzati  a
legislazione vigente. 
  480. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge  26  gennaio
1963, n. 91, e' fissato in  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  481. Al fine di fare fronte alle spese per  la  costituzione  e  il
funzionamento dei collegi  arbitrali  internazionali  inseriti  nelle
clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti  dallo
Stato  italiano  o,  per  esso,  dall'Unione  europea,  a   decorrere
dall'esercizio  finanziario  2016,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e  funzionamento
dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno  2016.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  482. Al fine di consentire la promozione  e  lo  svolgimento  delle
iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario
della   nascita   della   Repubblica   italiana,   del   settantesimo
anniversario della  Costituzione  della  Repubblica  italiana  e  del
riconoscimento  dei  diritti  elettorali  delle  donne  nonche'   del
centenario della nascita di Aldo Moro e' autorizzata la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. 
  483. A decorrere dall'anno 2016 e' autorizzata l'ulteriore spesa di
1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di  cui
all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. 
  484. Fino alla data del  30  settembre  2016,  entro  la  quale  si
provvede  al  complessivo  riordino  della  disciplina   dei   canoni
demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data
del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il
rilascio, la sospensione, la revoca e  la  decadenza  di  concessioni
demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con esclusivo
riferimento  a  quelle  inerenti  alla  conduzione  delle  pertinenze
demaniali,   derivanti   da   procedure   di   contenzioso   connesse
all'applicazione dei  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni  di  cui
all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente  comma
non si applica  per  i  beni  pertinenziali  che  risultano  comunque
oggetto di procedimenti giudiziari  di  natura  penale,  nonche'  nei
comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli
143 e 146 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  485. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle  more
dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno
2016, le risorse di cui al presente comma possono  essere  utilizzate
nel limite di 6,5  milioni  di  euro  per  assicurare  i  servizi  di
collegamento marittimo attualmente convenzionato con la regione anche
tramite la  prosecuzione  del  contratto  con  la  marittima  SAREMAR
S.p.A.». 
  486. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei
disagi derivanti  dalla  condizione  di  insularita'  e  assicuri  la
continuita' del  diritto  alla  mobilita'  anche  ai  passeggeri  non
residenti, e' attribuita alla  Regione  siciliana  una  somma  di  20
milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente  comma
sono impiegate in conformita' alle  vigenti  disposizioni  europee  e
nazionali in materia di oneri di servizio pubblico  nei  collegamenti
aerei infracomunitari. 
  487. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  488.  La  durata  della  contabilita'  speciale  n.  5458  di   cui
all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2  febbraio  2013,  come  prorogata  dal
comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche  al  fine  di
attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza  del  territorio
contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico,  cui  provvede,
d'intesa con il titolare  della  contabilita'  speciale  n.  5458,  a
valere sulle risorse  disponibili  della  medesima  contabilita',  il
commissario straordinario delegato per il rischio  idrogeologico  nel
Veneto, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  489. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata  per  l'importo
di 1 milione di euro per l'anno 2016 e  di  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e  la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il
quinto anno del quinquennio previsto dalla  normativa  europea.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di  cui  al  primo
periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4
milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  490.   Il   Programma   nazionale   triennale   della    pesca    e
dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  adottato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  491. Al fine di provvedere al  miglioramento  delle  condizioni  di
sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche  esigenze  dei
reparti operativi del Raggruppamento  subacquei  e  incursori  «Teseo
Tesei» (COM-SUBIN) della Marina militare, posto alle  dipendenze  del
Comando interforze operazioni forze speciali -  CO.F.S.  dello  Stato
maggiore della Difesa, e' autorizzata una spesa di 1.000.000 di  euro
per l'anno 2016. 
  492. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle  singole  aste  e'
riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito  capitolo  di
spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  ai  fini  di  cui  al  comma  5   dell'articolo   2   del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a  concorrenza  dei  crediti
previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge  n.  72
del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni». 
  493. Al fine di mantenere l'efficienza delle strutture della Marina
militare di Taranto e' autorizzata la spesa di 1,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizi di
pulizia e manovalanza. 
  494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E'  fatta
salva la possibilita' di procedere  ad  affidamenti,  nelle  indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e
prevedano corrispettivi inferiori almeno del  10  per  cento  per  le
categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3
per cento  per  le  categorie  merceologiche  carburanti  extra-rete,
carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e  combustibili  per  il
riscaldamento  rispetto  ai  migliori  corrispettivi  indicati  nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione  da  Consip  SpA  e
dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti  stipulati
ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita'
nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno  comunque
essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'  per  il
contraente di adeguamento  ai  migliori  corrispettivi  nel  caso  di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali  di
committenza regionali che prevedano condizioni di  maggior  vantaggio
economico in percentuale  superiore  al  10  per  cento  rispetto  ai
contratti gia' stipulati. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una  razionalizzazione
delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le  categorie
merceologiche di cui al primo periodo  del  presente  comma,  in  via
sperimentale, dal  1º  gennaio  2017  al  31  dicembre  2019  non  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  terzo  periodo  del  presente
comma». 
  495. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni  universitarie,»
sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti nazionali di  previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»; 
    b)  al  comma   450,   dopo   le   parole:   «delle   istituzioni
universitarie,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'   gli   enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici  e  le  agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,». 
  496. All'articolo 2, comma 573, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,
comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni  appaltanti
di cui all'articolo 3, comma 33,». 
  497. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 225, primo periodo, le  parole:  «le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le  amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle
seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e,
al  secondo  periodo,  le  parole:  «medesime  amministrazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»; 
    b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
comunque quanto previsto dalla  normativa  in  tema  di  obblighi  di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti  messi  a  disposizione  da
Consip SpA». 
  498. Le societa' controllate dallo Stato e dagli  enti  locali  che
siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo  3,  comma
26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati  nei
mercati regolamentati, utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  di
cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  499. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I
soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare,  per
gli  ambiti  territoriali  di  competenza,  le  convenzioni  di   cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di  competenza  dei
soggetti di  cui  al  presente  comma  coincide  con  la  regione  di
riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 3»; 
    b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»; 
    c) al comma 3, le  parole:  «l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'Autorita' nazionale anticorruzione»; 
    d) al comma  3,  dopo  le  parole:  «gli  enti  regionali,»  sono
inserite le seguenti: «gli enti locali  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»; 
    e) al  comma  3,  le  parole:  «di  cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
periodo precedente, l'Autorita' nazionale anticorruzione». 
  500. All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Per  le  caserme  delle  Forze  dell'ordine  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprieta' private,  i
comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse  possono
contribuire al pagamento del canone  di  locazione  come  determinato
dall'Agenzia delle entrate». 
  501. All'articolo 23-ter, comma  3,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi  restando  l'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  l'articolo  1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  l'articolo  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; 
    b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti»  sono
soppresse. 
  502. All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse; 
    b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni  e
servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a
1.000 euro e»; 
    c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di  beni
e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a
1.000 euro e». 
  503. All'articolo 15, comma 13, lettera  d),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo  le  parole:  «per  l'acquisto  di  beni  e
servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a
1.000 euro». 
  504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Ferme  restando
le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  commi  da  2  a  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e  di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono  avere  ad
oggetto anche attivita' di manutenzione». 
  505.  Al  fine  di  favorire  la  trasparenza,  l'efficienza  e  la
funzionalita'   dell'azione   amministrativa,   le    amministrazioni
pubbliche approvano, entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  il
programma biennale e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  di
beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni
di beni e servizi, indica le prestazioni  oggetto  dell'acquisizione,
la  quantita',  ove  disponibile,  il  numero  di  riferimento  della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica
le risorse finanziarie relative  a  ciascun  fabbisogno  quantitativo
degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli  uffici  preposti
al  controllo  di  gestione,  nonche'  pubblicati  sul  profilo   del
committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico   presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. La  violazione
delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile  ai  fini
della responsabilita' amministrativa e  disciplinare  dei  dirigenti,
nonche'  ai  fini  dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio
collegato  alla  performance.  Le  acquisizioni  non   comprese   nel
programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna  forma
di finanziamento da parte di pubbliche  amministrazioni.  Sono  fatte
salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili  o  calamitosi,
nonche' le acquisizioni dipendenti da  sopravvenute  disposizioni  di
legge o regolamentari. Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono  i
dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai  fini  dello  svolgimento  dei
compiti  e  delle  attivita'  ad  esso  attribuiti.   Sono   altresi'
comunicati e pubblicati con le  medesime  modalita'  nel  loro  testo
integrale tutti i contratti stipulati  in  esecuzione  del  programma
biennale  e  suoi  aggiornamenti,  fatta  salva   la   tutela   delle
informazioni riservate di proprieta' del committente o del  fornitore
di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si  applica
anche ai contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge aventi ad oggetto la  fornitura  alle  amministrazioni
pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione
di  euro.  Resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   271   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni  e  servizi
di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. 
  506. Il versamento al  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito  dell'applicazione
delle norme che prevedono riduzioni di spesa per  le  amministrazioni
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009,  n.  196,  con  riferimento  alle  societa'  e'  da
intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del
dividendo, ove nel corso dell'esercizio di  riferimento  la  societa'
abbia conseguito un utile e nei limiti  dell'utile  distribuibile  ai
sensi di legge. Ai fini di cui al  precedente  periodo,  in  sede  di
approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che  esercitano  i
poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di  esercizio,
la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente  al  risparmio
di spesa evidenziato nella relazione sulla  gestione  ovvero  per  un
importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. 
  507. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  definisce,  con
proprio  decreto,  sentita  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione,
tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul  prezzo  della
prestazione  nonche'  degli  aspetti   qualificanti   ai   fini   del
soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali
delle prestazioni principali che saranno  oggetto  delle  convenzioni
stipulate da Consip SpA ai sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre  1999,  n.  488.  Conseguentemente   all'attivazione   delle
convenzioni di cui al periodo precedente, sono  pubblicati  nel  sito
istituzionale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  nel
portale  degli  acquisti  in  rete  i  valori  delle  caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi,  che  costituiscono  i  parametri  di
prezzo-qualita' di cui all'articolo  26,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488. 
  508. Nei casi di indisponibilita' della  convenzione  stipulata  da
Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti  dall'Autorita'
nazionale anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  7,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorita', sentito  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  individua,  con  proprio
provvedimento, le modalita' per l'elaborazione adeguativa dei  prezzi
della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip  SpA.
I prezzi forniti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  periodo  precedente
costituiscono  prezzo  massimo  di  aggiudicazione  per  il   periodo
temporale indicato dall'Autorita' medesima. 
  509. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a:  «la  predetta
Autorita',» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,». 
  510. Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali
di committenza regionali,  possono  procedere  ad  acquisti  autonomi
esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al
competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il  bene  o  il
servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento
dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di
caratteristiche essenziali. 
  511. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale  data,  nei
contratti pubblici relativi  a  servizi  e  forniture  ad  esecuzione
continuata o periodica stipulati da un soggetto  aggregatore  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per  l'adesione
dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola  di  revisione  e
adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di  beni
indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel  valore
dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione
del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale
da alterare significativamente l'originario equilibrio  contrattuale,
come accertato dall'autorita' indipendente preposta alla  regolazione
del settore relativo allo specifico contratto  ovvero,  in  mancanza,
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore
o  il  soggetto  aggregatore  hanno  facolta'  di   richiedere,   con
decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi  del  presente
comma, una  riconduzione  ad  equita'  o  una  revisione  del  prezzo
medesimo.  In  caso  di  raggiungimento  dell'accordo,   i   soggetti
contraenti possono, nei trenta  giorni  successivi  a  tale  accordo,
esercitare il diritto di recesso  ai  sensi  dell'articolo  1373  del
codice civile. Nel caso di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  le
parti possono consensualmente risolvere il contratto  senza  che  sia
dovuto  alcun  indennizzo  come  conseguenza  della  risoluzione  del
contratto, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1467  del
codice civile. Le parti possono chiedere all'autorita'  che  provvede
all'accertamento di cui al presente comma di  fornire,  entro  trenta
giorni dalla  richiesta,  le  indicazioni  utili  per  il  ripristino
dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo,  per
la definizione di modalita' attuative della risoluzione  contrattuale
finalizzate a evitare disservizi. 
  512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione
degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita',
fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti
per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni
pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni  sono  autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la  piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli  assunzionali
previsti  dalla  normativa  vigente,  nei  limiti  del  finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del  medesimo  articolo  9  del
decreto-legge n. 66 del 2014. 
  513. L'Agenzia per l'Italia digitale  (Agid)  predispone  il  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  che  e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese  da  sostenere
per innovazione  e  spese  per  la  gestione  corrente,  individuando
altresi' i beni e servizi la  cui  acquisizione  riveste  particolare
rilevanza strategica. 
  514. Ai fini di  cui  al  comma  512,  Consip  SpA  o  il  soggetto
aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni  e
servizi strategici indicati nel  Piano  triennale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al  comma  513,  programma  gli
acquisti di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
coerenza con la domanda aggregata di cui  al  predetto  Piano.  Agid,
Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla  base  di  analisi  delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti  di  acquisto  di
beni   e   servizi   in   materia   informatica,   propongono    alle
amministrazioni e alle societa' di cui  al  comma  512  iniziative  e
misure, anche organizzative e  di  processo,  volte  al  contenimento
della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti  aggregatori  promuovono
l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli  strumenti
messi  a  disposizione  delle  pubbliche  amministrazioni   su   base
nazionale, regionale o comune a piu' amministrazioni. 
  515. La procedura di cui ai commi 512 e  514  ha  un  obiettivo  di
risparmio di spesa annuale, da raggiungere  alla  fine  del  triennio
2016-2018, pari al 50 per cento della  spesa  annuale  media  per  la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al  triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettivita'  e  della
spesa  effettuata  tramite  Consip  SpA  o  i  soggetti   aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonche'  tramite
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio
gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88,  nonche',  per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni  committenti,
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, la societa' di cui all'articolo  10,  comma  12,
della legge  8  maggio  1998,  n.  146,  e  la  Consip  SpA,  nonche'
l'amministrazione  della  giustizia  in  relazione  alle   spese   di
investimento necessarie al completamento  dell'informatizzazione  del
processo  civile  e  penale  negli  uffici  giudiziari.  I   risparmi
derivanti dall'attuazione del presente comma  sono  utilizzati  dalle
medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia
di innovazione tecnologica. 
  516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma  512  possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o  il
servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico  fabbisogno  dell'amministrazione   ovvero   in   casi   di
necessita'  ed  urgenza  comunque   funzionali   ad   assicurare   la
continuita' della  gestione  amministrativa.  Gli  approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati  all'Autorita'
nazionale anti-corruzione e all'Agid. 
  517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi  da  512  a
516 rileva ai fini della responsabilita'  disciplinare  e  per  danno
erariale. 
  518. Il comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
  agosto 2012, n. 135, e' abrogato. 
  519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al
presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a
realizzare le economie previste nella rispettiva  autonomia,  secondo
le modalita' stabilite nel proprio ordinamento. 
  520. Per le finalita' di cui al comma 512, al  fine  di  consentire
l'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  garantire  omogeneita'   dei   processi   di
approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo  sancito  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere
dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per  gli
acquisti di beni e servizi informatici e di  connettivita'  da  parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  521. Al fine di favorire la  corretta  ed  appropriata  allocazione
delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e per l'erogazione dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente  comma  al  comma
547 disciplinano le  procedure  per  conseguire  miglioramenti  nella
produttivita' e nell'efficienza degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario  e  nel
rispetto della garanzia dei LEA. 
  522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  29  del  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, nonche' dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 265  del  14  novembre  2014,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  assicurano  la  massima
trasparenza  dei  dati  di  bilancio  pubblicando  integralmente  nel
proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro  sessanta  giorni
dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio  sanitario
nazionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  attivano,  altresi',  un  sistema  di  monitoraggio  delle
attivita' assistenziali e della loro qualita',  in  raccordo  con  il
sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con
il programma nazionale valutazione esiti,  pubblicando  entro  il  30
giugno di ogni anno i relativi esiti. 
  523. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  522
costituisce illecito disciplinare  ed  e'  causa  di  responsabilita'
amministrativa del direttore  generale  e  del  responsabile  per  la
trasparenza e la prevenzione della corruzione. 
  524.  Ciascuna  regione,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,
individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale,  ovvero
del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi
79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  dell'articolo  4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  le  aziende
ospedaliere (AO), le aziende  ospedaliere  universitarie  (AOU),  gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  (IRCCS)
o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,
ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che  presentano  una  o
entrambe le seguenti condizioni: 
    a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di  rilevazione
del  conto  economico  (CE)  consuntivo  e  ricavi  determinati  come
remunerazione dell'attivita', ai  sensi  dell'articolo  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti  ricavi,
o, in valore  assoluto,  pari  ad  almeno  10  milioni  di  euro.  Le
modalita' di individuazione dei costi e di determinazione dei  ricavi
sono individuate dal decreto di cui al comma 526; 
    b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,  qualita'
ed esiti delle cure, valutato secondo  la  metodologia  prevista  dal
decreto di cui al comma 526. 
  525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016,  entro  il  31
marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta
regionale, ovvero del Commissario ad  acta,  ove  nominato  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano
una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere  a)  e  b).
Per la verifica delle condizioni di cui al  comma  524,  lettera  a),
sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015  e
dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526;
per la verifica delle condizioni di cui al  comma  524,  lettera  b),
sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati  dal  medesimo
decreto di cui al comma 526. 
  526. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' definita  la
metodologia di valutazione dello scostamento di  cui  al  comma  524,
lettera a), in coerenza con quanto  disposto  dall'articolo  8-sexies
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  modalita'  di  remunerazione   delle
prestazioni   sanitarie,   tenendo   conto   dei   diversi    assetti
organizzativi ed erogativi regionali. Con il  medesimo  decreto  sono
definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di  riferimento
relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure, anche tenendo  conto
di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  recante  la  definizione  degli
standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce,  altresi',
le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e
530. 
  527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,  con  apposito  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sono  apportati  i  necessari  aggiornamenti  agli   schemi
allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza  e
trasparenza del risultato di  esercizio  nei  documenti  di  bilancio
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e  di
ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
  528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e  525  presentano
alla regione, entro i novanta giorni  successivi  all'emanazione  del
provvedimento di individuazione, il piano di rientro  di  durata  non
superiore al triennio, contenente le misure  atte  al  raggiungimento
dell'equilibrio   economico-finanziario   e   patrimoniale    e    al
miglioramento   della   qualita'   delle   cure   o   all'adeguamento
dell'offerta,  al  fine  di  superare  ciascuno  dei  disallineamenti
rilevati. 
  529. Le regioni non in piano di  rientro  regionale,  entro  trenta
giorni dalla presentazione del piano  da  parte  dell'ente,  valutano
l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro  coerenza  con
la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui  al
comma  526,  e  approvano  i  piani  di  rientro   degli   enti   con
provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro  degli  enti
approvati dalla Giunta  regionale  sono  immediatamente  efficaci  ed
esecutivi per l'ente interessato. 
  530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche  commissariate
per  l'attuazione   dello   stesso,   entro   trenta   giorni   dalla
presentazione del piano da parte  dell'ente,  valutano  l'adeguatezza
delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza  con  il
piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma  526,
e approvano i piani di rientro degli  enti  con  provvedimento  della
Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le  regioni  medesime
evidenziano,  in  apposita  sezione  del   programma   operativo   di
prosecuzione del piano di rientro  regionale,  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni,
l'eventuale sussistenza di piani  di  rientro  di  enti  del  proprio
Servizio sanitario  regionale,  nonche'  dei  relativi  obiettivi  di
riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione
dei LEA. I  piani  di  rientro  degli  enti  approvati  dalla  Giunta
regionale,  o  dal   Commissario   ad   acta   ove   nominato,   sono
immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.  Restano
ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9  e  12
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  2005,  e  dei  Ministeri
della  salute   e   dell'economia   e   delle   finanze   nell'ambito
dell'attivita' di monitoraggio ed affiancamento  nell'attuazione  del
piano di rientro regionale. 
  531. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e
quanto previsto dall'articolo 2,  commi  77  e  86,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio
sanitario  regionale  nel  suo  complesso,  la   Gestione   sanitaria
accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  b),  punto  i),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive  nel  proprio
bilancio una quota di fondo sanitario regionale  corrispondente  alla
somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro
degli enti del Servizio sanitario  regionale.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le  regioni  che
si sono avvalse della facolta' di cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  sono  tenute  ad  istituire  la
Gestione sanitaria accentrata,  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera b), punto i), del medesimo decreto  legislativo  n.  118  del
2011. I tavoli tecnici di  cui  agli  articoli  9  e  12  dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in  data  23
marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal  fine  le
regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione
dei piani di  rientro  degli  enti  del  proprio  Servizio  sanitario
regionale entro cinque  giorni  dall'adozione  del  provvedimento  di
approvazione  e  l'importo  degli  scostamenti  negativi  di  cui  ai
medesimi piani di rientro. 
  532. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  80,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati  dai
piani di cui ai  commi  529  e  530  sono  vincolanti  per  gli  enti
interessati e le determinazioni in essi previste  possono  comportare
effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi gia'  adottati
dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale,
per renderli coerenti con i contenuti dei piani. 
  533. La regione,  ovvero  il  Commissario  ad  acta  ove  nominato,
verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione  delle  misure
previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel  rispetto
della tempistica  ivi  indicata.  In  caso  di  verifica  trimestrale
positiva, la Gestione sanitaria accentrata puo' erogare a  titolo  di
anticipazione una quota parte delle risorse iscritte,  ai  sensi  del
comma  531,  nel  proprio  bilancio,   al   fine   di   salvaguardare
l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso
di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero  il  Commissario
ad acta ove  nominato,  adotta  le  misure  per  la  riconduzione  in
equilibrio della gestione, nel rispetto dei  livelli  di  assistenza,
come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine  di  ogni
esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet  i  risultati
economici raggiunti dai singoli enti  interessati,  raffrontati  agli
obiettivi programmati nel piano di rientro. 
  534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di  cui  ai
commi da 521 a 547, tutti i contratti  dei  direttori  generali,  ivi
inclusi quelli in  essere,  prevedono  la  decadenza  automatica  del
direttore generale degli  enti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  in  caso
di mancata trasmissione del piano di  rientro  all'ente  interessato,
ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale  dello  stato
di attuazione del medesimo piano di rientro. 
  535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a
547, coerentemente con le previsioni normative di cui  agli  articoli
2, comma 2-sexies, lettera  d),  e  4,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  e
nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti dal  decreto  di
cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende  sanitarie
locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti
pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,  individuati  da
leggi regionali, che  presentano  un  significativo  scostamento  tra
costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei  parametri  relativi  a
volumi, qualita' ed esiti delle cure. 
  536. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016,
sono definiti i  criteri  di  valutazione,  i  dati  da  prendere  in
considerazione, le modalita' di calcolo e  i  relativi  parametri  di
riferimento per  l'individuazione,  da  parte  delle  regioni,  delle
aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 535, da  sottoporre
ad  un  piano  di  rientro,  in   caso   di   mancato   conseguimento
dell'equilibrio  di  bilancio  o  di  disallineamento   rispetto   ai
parametri di qualita' ed esiti delle cure. Con successivo decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro il 31  dicembre  2016,  sono  apportati  i
necessari aggiornamenti ai  modelli  di  rilevazione  dei  costi  dei
presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche
al  fine  di  valutare  l'equilibrio  della  gestione   dei   presidi
ospedalieri  in  rapporto  alla  loro  remunerazione,  tariffaria  ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  537. Al fine di garantire una piu' efficace ed efficiente attivita'
di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche
funzioni  di   monitoraggio,   di   verifica   e   di   affiancamento
nell'attuazione dei piani di  rientro  regionali  e'  autorizzata,  a
favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2  milioni  di  euro
per l'anno 2016, di 1 milione di  euro  per  l'anno  2017  e  di  0,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  538. La realizzazione delle attivita' di prevenzione e gestione del
rischio sanitario  rappresenta  un  interesse  primario  del  Sistema
sanitario  nazionale   perche'   consente   maggiore   appropriatezza
nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce  la  tutela  del
paziente. 
  539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al  comma  538,  ai
fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13  settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono che tutte le strutture pubbliche  e  private  che  erogano
prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di  monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk  management),  per
l'esercizio dei seguenti compiti: 
    a)  attivazione  dei  percorsi  di  audit  o  altre   metodologie
finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticita'  piu'
frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi  delle
possibili attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei  percorsi
sanitari.  Ai  verbali  e  agli  atti  conseguenti  all'attivita'  di
gestione aziendale del  rischio  clinico,  svolta  in  occasione  del
verificarsi di un evento avverso, si  applica  l'articolo  220  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271; 
    b) rilevazione  del  rischio  di  inappropriatezza  nei  percorsi
diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali
attivita' di medicina difensiva attiva e passiva; 
    c) predisposizione e attuazione di attivita' di sensibilizzazione
e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione  del
rischio sanitario; 
    d) assistenza tecnica verso gli  uffici  legali  della  struttura
sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attivita'  di  stipulazione
di   coperture   assicurative   o   di    gestione    di    coperture
auto-assicurative. 
  540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario e' coordinata da
personale   medico   dotato   delle   specializzazioni   in   igiene,
epidemiologia e sanita' pubblica o equipollenti ovvero con comprovata
esperienza almeno triennale nel settore. 
  541. Nell'ambito  della  cornice  finanziaria  programmata  per  il
Servizio  sanitario  nazionale  e  in  relazione   alle   misure   di
accrescimento dell'efficienza  del  settore  sanitario  previste  dai
commi da 521 a 552 e  alle  misure  di  prevenzione  e  gestione  del
rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare
la continuita' nell'erogazione dei  servizi  sanitari,  nel  rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea in  materia  di  articolazione
dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome: 
    a)  ove  non  abbiano  ancora   adempiuto   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento
generale di programmazione di riduzione  della  dotazione  dei  posti
letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio
sanitario regionale nonche' i relativi  provvedimenti  attuativi.  Le
regioni sottoposte ai  piani  di  rientro,  in  coerenza  con  quanto
definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto,  adottano  i
relativi provvedimenti nei tempi e  con  le  modalita'  definiti  nei
programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro; 
    b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale,
contenente l'esposizione delle modalita' organizzative del personale,
tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione  europea
in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una piu'
efficiente allocazione delle risorse umane disponibili,  in  coerenza
con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014,  n.
161; 
    c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti  di  cui
alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica  degli  adempimenti  e  al
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA,  di  cui
rispettivamente agli articoli 12  e  9  dell'Intesa  23  marzo  2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005, nonche' al Tavolo per  il  monitoraggio  dell'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2  aprile
2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio
2015;  il  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  il   Comitato
permanente  per  la  verifica  dell'erogazione   dei   LEA   valutano
congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di  cui  alle
lettere a) e b),  anche  sulla  base  dell'istruttoria  condotta  dal
Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; 
    d) ferme restando le disposizioni vigenti in  materia  sanitaria,
ivi  comprese  quelle  in  materia  di  contenimento  del  costo  del
personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base  del
piano del fabbisogno del personale emergono criticita', si  applicano
i commi 543 e 544. 
  542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di
cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1º gennaio 2016  al  31
luglio 2016, le regioni e le  province  autonome,  previa  attuazione
delle modalita' organizzative del personale al fine di  garantire  il
rispetto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  in  materia   di
articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticita'
nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   possono
ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  a
forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti
in materia sanitaria, ivi comprese quelle  relative  al  contenimento
del costo del personale e in materia  di  piani  di  rientro.  Se  al
termine  del  medesimo  periodo  temporale  permangono  le   predette
condizioni di criticita', i contratti di lavoro  stipulati  ai  sensi
del precedente periodo  possono  essere  prorogati  fino  al  termine
massimo del 31 ottobre 2016. Del  ricorso  a  tali  forme  di  lavoro
flessibile  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in   materia
sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del
personale e in materia  di  piani  di  rientro,  e'  data  tempestiva
comunicazione ai Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze. 
  543. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  6  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in  attuazione  dell'articolo  4,
comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono indire,  entro  il  31  dicembre
2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure  concorsuali
straordinarie    per    l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle
eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto
dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali,  gli
enti del Servizio  sanitario  nazionale  possono  riservare  i  posti
disponibili, nella misura massima del  50  per  cento,  al  personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, che  abbia  maturato  alla
data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche
non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i
medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure,
gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del
personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. In relazione a tale deroga,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al  precedente
periodo, sono autorizzati  a  stipulare  nuovi  contratti  di  lavoro
flessibile esclusivamente ai sensi del  comma  542  fino  al  termine
massimo del 31 ottobre 2016. 
  544. Le previsioni di cui al comma 543, per il  biennio  2016-2017,
sono  comunque  attuate  nel  rispetto  della   cornice   finanziaria
programmata e delle disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo  17,  commi  3,
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive
modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli
obiettivi previsti in detti piani. E' autorizzata a decorrere dal  1º
gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro  annui,  la
stipulazione    di    una    convenzione    tra    il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,  il
Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita'  del  medesimo
Ministero, le aziende sanitarie e i comuni  (ANCI-Federsanita'),  per
l'integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione all'interno del
Servizio  sanitario  nazionale  di  una  piattaforma  informatica  di
trasmissione dei dati  sanitari  delle  persone  detenute  sviluppata
dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  cui  sono  assegnate  le   risorse;   la
piattaforma  e'  finalizzata  alla  gestione  di   un   servizio   di
telemedicina in ambito  carcerario,  sia  adulto  che  minorile.  Per
l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  545. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, si applica anche all'Istituto  nazionale  per  la  promozione
della salute delle popolazioni migranti  e  per  il  contrasto  delle
malattie della poverta', che opera nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale ed e' assoggettato alla  disciplina  per  questo  prevista.
Conseguentemente  il  Fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  546.  Al  fine  di  perseguire  una  piu'  efficace   e   sinergica
integrazione tra le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione e
le attivita' di  didattica  e  di  ricerca,  nonche'  allo  scopo  di
conseguire risparmi di spesa, nelle regioni a  statuto  speciale  che
nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale,  o
ne  hanno  avviato  la  riorganizzazione,  attraverso   processi   di
accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la  collaborazione
tra Servizio sanitario nazionale e universita' puo' realizzarsi anche
mediante la costituzione  di  aziende  sanitarie  uniche,  risultanti
dall'incorporazione delle  aziende  ospedaliere  universitarie  nelle
aziende sanitarie locali, secondo modalita' definite  preventivamente
con protocolli di intesa tra le regioni e le universita' interessate,
da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.
517. 
  547. Le disposizioni di cui al comma  546  non  si  applicano  alle
regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. 
  548.  Al  fine  di  garantire  la  effettiva  realizzazione   degli
interventi di razionalizzazione  della  spesa  mediante  aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi,   relativamente   alle
categorie merceologiche del settore sanitario, come  individuate  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via
esclusiva, delle centrali regionali di  committenza  di  riferimento,
ovvero della Consip SpA. 
  549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base  del
comma 548 non  siano  disponibili  ovvero  operative,  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  sono  tenuti   ad   approvvigionarsi,
relativamente alle categorie merceologiche del settore  sanitario  di
cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva,  delle  centrali  di
committenza iscritte nell'elenco dei  soggetti  aggregatori,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  In
tale ipotesi,  spetta  alla  centrale  regionale  di  committenza  di
riferimento l'individuazione,  ai  fini  dell'approvvigionamento,  di
altra  centrale  di  committenza.  La  violazione  degli  adempimenti
previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare  ed  e'
causa di responsabilita' per danno erariale. 
  550. I singoli  contratti  relativi  alle  categorie  merceologiche
individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, non possono essere  prorogati
oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale
di committenza individuata ai sensi  dei  commi  da  548  a  552.  Le
proroghe disposte in  violazione  della  presente  disposizione  sono
nulle  e  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono   causa   di
responsabilita' amministrativa. 
  551. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti  a  garantire
che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unita'
organizzative  di  valutazione  delle  tecnologie  ovvero  sopprimano
quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione  istituite  a
livello regionale o nazionale. 
  552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita  con  decreto
del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione  dell'articolo
26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a: 
    a)   definire   le   priorita'   per   la   valutazione   tecnica
multidimensionale dei dispositivi medici sulla base  dei  criteri  di
rilevanza del problema di salute  nonche'  di  rilevanza,  sicurezza,
efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi
medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); 
    b)  promuovere  e  coordinare   le   attivita'   di   valutazione
multidimensionale realizzate dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali  e  dai  soggetti
pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology
assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA  dei  dispositivi
medici; 
    c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per
la produzione dei rapporti di valutazione  tecnica  multidimensionale
nel Programma nazionale di HTA; 
    d) curare la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli
impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla
lettera b)  secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  c),
promuovendone l'utilizzo da  parte  delle  regioni  e  delle  aziende
sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e
all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento. 
  553. In attuazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  Patto  per  la
salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio  2014,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di  euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  si  provvede  all'aggiornamento  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre  2001,  pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
febbraio  2002,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati  della  finanza
pubblica. 
  554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di  cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari nonche' con  la  procedura  di  cui  al  comma  559.  Il
Ministro della salute, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  presenta
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da  553
a 565. L'articolo 5 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
e' abrogato. 
  555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 e' finalizzato
l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo  26  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota e'
condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553. 
  556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica,
al  fine  di  garantire  l'efficacia  e  l'appropriatezza  clinica  e
organizzativa  delle  prestazioni  erogate  dal  Servizio   sanitario
nazionale nell'ambito dei  LEA,  anche  in  relazione  all'evoluzione
scientifica e tecnologica, e' istituita, presso  il  Ministero  della
salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento  dei  LEA  e  la
promozione  dell'appropriatezza  nel  Servizio  sanitario  nazionale,
nominata e presieduta  dal  Ministro  della  salute  e  composta  dal
direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della  salute  e  da  quindici  esperti  qualificati  e  da
altrettanti supplenti, di cui quattro designati  dal  Ministro  della
salute,  uno  dall'Istituto   superiore   di   sanita'   (ISS),   uno
dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  uno  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  sette  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  La  Commissione  dura  in
carica tre anni. Su richiesta del  presidente,  alle  riunioni  della
Commissione possono partecipare, per fornire  il  proprio  contributo
tecnico-scientifico,  rappresentanti  del  Consiglio   superiore   di
sanita', delle societa' scientifiche, delle Federazioni dei medici ed
esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate. 
  557. La Commissione  di  cui  al  comma  556,  nel  rispetto  degli
equilibri programmati di finanza pubblica, nonche' degli obblighi  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei  suoi
componenti, svolge in particolare le seguenti attivita': 
    a) procede ad una valutazione sistematica  delle  attivita',  dei
servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il  mantenimento
ovvero per definire  condizioni  di  erogabilita'  o  indicazioni  di
appropriatezza; 
    b) acquisisce e valuta le proposte  di  inserimento  nei  LEA  di
nuovi servizi, attivita' e prestazioni; 
    c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione  di  condizioni
di erogabilita' o indicazioni  di  appropriatezza,  si  avvale  delle
valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su  modelli
e procedure organizzativi; 
    d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA; 
    e) valuta le richieste, provenienti  da  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di  prestazioni
innovative nell'ambito di  programmi  di  sperimentazione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni; 
    f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le  regioni
con lo stesso standard di qualita' e  includa  tutte  le  prestazioni
previste dagli specifici LEA. 
  558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del  comma  557,  la
Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una  proposta  di
aggiornamento dei LEA. 
  559. Se la proposta  attiene  esclusivamente  alla  modifica  degli
elenchi di prestazioni erogabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale
ovvero  alla  individuazione  di   misure   volte   ad   incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione  e  la  sua  approvazione  non
comporta  ulteriori  oneri   a   carico   della   finanza   pubblica,
l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previo  parere  delle   competenti   Commissioni   parlamentari,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della  Corte
dei conti. 
  560. La partecipazione alla Commissione di  cui  al  comma  556  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina  prevista  in
materia dalla legislazione vigente. 
  561. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  da  553  a
560,   la   Commissione   e'    supportata    da    una    segreteria
tecnico-scientifica  operante  presso  la  Direzione  generale  della
programmazione  sanitaria  del  Ministero  della  salute,  che   puo'
avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di  comando
o  distacco,  da  ISS,  AIFA,  AGENAS,  regioni,  enti  del  Servizio
sanitario nazionale ed altri  enti  rappresentati  nell'ambito  della
Commissione, nel numero massimo di cinque unita'. 
  562. Per  le  attivita'  di  supporto  di  cui  al  comma  561  che
richiedono specifiche attivita' di ricerca, il Ministero della salute
puo'  avvalersi,  anche   tramite   specifiche   convenzioni,   della
collaborazione  di  istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche  e
strutture pubbliche  o  private,  anche  non  nazionali,  nonche'  di
esperti, nel numero massimo di cinque. 
  563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro
1 milione. 
  564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, dopo le parole:  «Consiglio  dei  Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,». 
  565. A decorrere dalla costituzione della  Commissione  di  cui  al
comma  556,  e'  abrogato  il  comma  10  dell'articolo   4-bis   del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n.  112,  e  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) alla lettera a),  la  parola:  «sessantadue»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinquantanove»; 
      2) alla lettera b), la parola: «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «due»; 
      3) alla lettera n), la parola: «trentanove» e' sostituita dalla
seguente: «trentaquattro»; 
    c) all'allegato 1, il punto 22 e' soppresso. 
  566. Nell'ambito  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe  massime
delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto  previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  567. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i cittadini che  usufruiscono
delle  cure  termali,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati
dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 28  maggio  1999,  n.  329,
degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,  dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per  cento
e dei grandi invalidi del lavoro,  sono  tenuti  a  partecipare  alla
spesa ai sensi dell'articolo 52, comma 2,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura  superiore  che
potra' essere individuata in sede di accordo di cui  all'articolo  4,
comma 4, della  legge  24  ottobre  2000,  n.  323.  Il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario   standard   cui   concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  568.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale  standard   cui   concorre   lo   Stato,   come   stabilito
dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' rideterminato, per l'anno 2016, in  111.000  milioni
di  euro.  Sono  sterilizzati  gli  effetti  derivanti  dal   periodo
precedente  sugli  obiettivi  di  finanza  pubblica  delle  autonomie
speciali. 
  569. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci
innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per  il
Servizio  sanitario  nazionale  e  in  relazione   alle   misure   di
efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552
e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10  e  11,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa
per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al  raggiungimento  del
tetto di spesa per  l'assistenza  farmaceutica  territoriale  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016, l'importo del fondo di cui all'articolo  1,  comma  593,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore  il
giorno successivo a quello della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  570. Allo scopo di consentire l'accesso ai  trattamenti  innovativi
in una prospettiva di sostenibilita' del sistema e di  programmazione
delle cure, il Ministero della salute, sentita  l'AIFA,  in  coerenza
con la cornice finanziaria  programmata  per  il  Servizio  sanitario
nazionale, predispone annualmente un  programma  strategico  volto  a
definire le priorita' di intervento,  le  condizioni  di  accesso  ai
trattamenti, i parametri di rimborsabilita' sulla base  di  risultati
clinici  significativi,  il  numero   dei   pazienti   potenzialmente
trattabili e le  relative  previsioni  di  spesa,  le  condizioni  di
acquisto, gli schemi  di  prezzo  condizionato  al  risultato  e  gli
indicatori di performance degli stessi, gli strumenti  a  garanzia  e
trasparenza di tutte le procedure, le  modalita'  di  monitoraggio  e
valutazione degli interventi in tutto  il  territorio  nazionale.  Il
programma  e'  approvato  annualmente  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  571. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte  delle
farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali  (Medicine
Use  Review),  finalizzato,  in  via  sperimentale,   ad   assicurare
l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente  riduzione  dei
costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma. 
  572. Il fondo di cui al comma 571 e' assegnato alle regioni e  alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  proporzione  alla
popolazione residente ed e' destinato in via esclusiva  e  diretta  a
finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. 
  573. Per il  finanziamento  del  fondo  di  cui  al  comma  571  e'
stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000. 
  574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e  a
tutti  i  singoli  accordi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Ai
contratti e agli accordi» e  le  parole:  «percentuale  fissa,»  sono
soppresse; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  «A  decorrere
dall'anno 2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione  di  quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute
2 aprile 2015, n. 70, al  fine  di  valorizzare  il  ruolo  dell'alta
specialita' all'interno del territorio nazionale,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono   programmare
l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita', nonche' di prestazioni erogate da parte  degli  istituti
di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore  di
cittadini residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
ricomprese  negli  accordi  per  la  compensazione  della   mobilita'
interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa  del
10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra  le
regioni per il governo della mobilita' sanitaria  interregionale,  di
cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del  3
dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
2010, in deroga ai limiti previsti dal  primo  periodo.  Al  fine  di
garantire,  in  ogni  caso,  l'invarianza  dell'effetto   finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre  le  prestazioni
inappropriate di bassa complessita' erogate in regime  ambulatoriale,
di pronto soccorso, in  ricovero  ordinario  e  in  riabilitazione  e
lungodegenza, acquistate  dagli  erogatori  privati  accreditati,  in
misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di
cui al primo periodo, nonche' gli  obiettivi  previsti  dall'articolo
9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125;
possono  contribuire  al  raggiungimento   del   predetto   obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere  su  altre  aree  della
spesa sanitaria. Le prestazioni di  assistenza  ospedaliera  di  alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti  con
successivo accordo sancito in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. In sede di prima applicazione sono  definite  prestazioni
di assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri  individuati
come  "ad  alta  complessita'"  nell'ambito   del   vigente   Accordo
interregionale  per  la  compensazione  della  mobilita'   sanitaria,
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le  regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia
e  delle  finanze  i   provvedimenti   di   propria   competenza   di
compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti
extraregionali  presi  in  carico  dagli  IRCCS.  Ne  danno  altresi'
comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi  pazienti  e  al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari  al
fine di permettere,  alla  fine  dell'esercizio,  le  regolazioni  in
materia di compensazione della mobilita'  sanitaria  nell'ambito  del
riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Servizio  sanitario
nazionale.  Le  regioni  pubblicano  per  ciascun   IRCCS   su   base
trimestrale  il   valore   delle   prestazioni   rese   ai   pazienti
extraregionali di ciascuna regione». 
  575.   Gli   accordi   per   la   compensazione   della   mobilita'
interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa  del
10 luglio 2014  (atto  rep.  82/CSR),  sono  sanciti  dalla  medesima
Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
  576. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  gli
accordi bilaterali fra le regioni  per  il  governo  della  mobilita'
sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19  del  Patto  per  la
salute sancito con intesa  del  3  dicembre  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5  gennaio   2010,   devono   essere
obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016. 
  577. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale  applicano  ai  pazienti,  residenti  in
regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le  medesime
regole di accesso e di erogazione delle prestazioni  previste  per  i
pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le
regioni individuano,  nell'ambito  del  contratto  stipulato  con  le
strutture  sanitarie,  le  misure  sanzionatorie  da  applicare  alle
strutture che non rispettano la presente disposizione. 
  578. All'articolo 1, comma 171, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, le parole: «importi tariffari  diversi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «livelli di remunerazione complessivi diversi». 
  579. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su  richiesta  della
regione interessata, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, il necessario supporto agli  enti  interessati  dai
piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a disposizione,
ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed
il perseguimento dei suoi obiettivi, nonche' per l'affiancamento,  da
parte dell'AGENAS con oneri a  carico  del  bilancio  della  medesima
Agenzia, degli enti del Servizio sanitario  nazionale  per  tutta  la
durata  dei  piani  di  rientro.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti
dal presente comma, pari a 3,4 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  580. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura  dedicata  ad
un progetto nazionale di genomica applicata  alla  sanita'  pubblica,
denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione  di  un
piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle  conoscenze
e tecnologie genomiche con particolare  riguardo  al  sequenziamento,
all'analisi  e  alla  valorizzazione   scientifica   delle   sequenze
genomiche  della  popolazione  italiana,  e'  istituito   presso   il
Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi  Italia»,
al quale e' assegnata la somma di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  581. Gli atti e i  provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
fondo, la progettazione e gestione del «Progetto genomi  Italia»,  di
cui al comma  580,  sono  adottati  da  una  Commissione,  denominata
«Commissione nazionale genomi italiani»,  istituita  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministero della salute. La  Commissione,
di durata triennale, individua entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge  il  soggetto  o  i  soggetti,
pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto,  con
lettera di intenti da acquisire entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  nella  misura  non  inferiore  alle
risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal  comma
580. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge senza  l'individuazione  di  cofinanziatori  del  progetto,  la
Commissione di cui  al  presente  comma  cessa  le  proprie  funzioni
relazionando al Ministro della salute  sulle  circostanze  che  hanno
impedito la realizzazione del progetto. 
  582.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  2-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui  all'articolo
2, comma 307, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  annualmente
stanziate sui pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, sono assegnate  dal  Ministero  della  salute
direttamente al Centro nazionale trapianti per lo  svolgimento  delle
attivita' di coordinamento della rete trapiantologica. 
  583. Le risorse di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero della salute, sono  equamente
ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50  per  cento
al Centro nazionale sangue per le attivita'  di  coordinamento  della
rete trasfusionale. 
  584. A seguito dell'effettivo trasferimento al  Servizio  sanitario
regionale delle  funzioni  in  materia  di  assistenza  sanitaria  ai
soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione  delle  misure
di sicurezza (REMS), alle regioni a statuto speciale sono  trasferite
le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata  del
Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9. 
  585. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2016,
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018  e  di  1
milione  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019   in   favore
dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. 
  586. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati
alle regioni, in attesa del trasferimento  dallo  Stato  delle  somme
dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto. 
  587. A decorrere  dall'anno  2016,  le  dotazioni  di  bilancio  in
termini di  competenza  e  di  cassa  relative  alle  missioni  e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  sono
ridotte per gli importi indicati  nell'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge. 
  588.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmati  di  finanza  pubblica,  gli  stanziamenti  di   bilancio
iscritti a favore della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sono
ridotti  per  l'importo  di  23.002.000  euro  per  l'anno  2016,  di
21.756.000 euro per l'anno 2017 e  di  18.006.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2018,  come  indicato  nell'elenco  n.  3,  allegato  alla
presente legge. 
  589. Al fine di razionalizzare e ridurre i  costi  delle  strutture
tecniche del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di cui all'articolo  7  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e' soppressa e le relative  funzioni  e
competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento,
per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a
supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida
per la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009,  puo'
avvalersi complessivamente di  un  massimo  di  diciotto  esperti  in
materia di investimenti pubblici e finanza di progetto.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i requisiti  professionali,  i  criteri  per  l'attribuzione
degli incarichi,  la  durata,  le  cause  di  incompatibilita'  e  il
trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unita' tecnica  -
Finanza di progetto contenuti in  atti  normativi  devono  intendersi
riferiti al Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  590. Al fine di  garantire,  senza  soluzione  di  continuita',  la
prosecuzione   delle   attivita'   concernenti   l'allertamento,   il
monitoraggio e il coordinamento operativo del  sistema  nazionale  di
protezione  civile  nonche'  l'adempimento  degli  impegni  derivanti
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle  more  del
rinnovo della contrattazione  integrativa  riguardante  il  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  continuano  a  produrre
effetti  le  disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle
integrazioni al trattamento economico accessorio di cui  al  comma  7
del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, nel limite di spesa di
1,5 milioni  di  euro,  a  valere  sui  pertinenti  stanziamenti  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  591.  Nell'ambito  del  programma  «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di
euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2017 e 2018 e di 100 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono rideterminati i  compensi  spettanti  ai  centri
autorizzati di assistenza fiscale in  misura  tale  da  realizzare  i
risparmi di spesa di cui al periodo precedente. 
  592. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016. 
  593. L'articolo 41, comma  16-sexiesdecies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017. 
  594. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' istituito un fondo con  una
dotazione di 5 milioni di  euro  annui  in  favore  delle  regioni  a
statuto ordinario confinanti con l'Austria o con la Svizzera  per  la
riduzione del prezzo alla pompa  della  benzina  e  del  gasolio  per
autotrazione nelle aree di confine. Entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di
ripartizione del fondo tra le regioni interessate. 
  595. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto nella misura di 2 milioni  di  euro
per l'anno 2016. 
  596. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in
favore delle regioni a statuto speciale  previsti  dall'articolo  34,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   e
dall'articolo 72, comma 3, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli
indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. 
  597. All'articolo 201, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141,
143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo  di
appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento». 
  598. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti
locali  della  Regione  siciliana  in  relazione  all'accoglienza  di
profughi e rifugiati extracomunitari, e' autorizzata la  spesa  di  3
milioni  di  euro  per  l'anno  2016.  Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definite le  modalita'  di  riparto  delle
risorse di cui al presente comma. 
  599. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«15 dicembre 2016». 
  600. Al fine  di  assicurare  la  razionalizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale
nei procedimenti in materia di cittadinanza,  immigrazione  e  asilo,
quota parte delle risorse di cui all'articolo  9-bis  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  91,  connesse  alle  attivita'  istruttorie   di
competenza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e
resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel  corso  dell'anno,
individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  essere  destinata  alla
corresponsione dei compensi per prestazioni di  lavoro  straordinario
del  personale  del   Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  anche  in  deroga  alla
normativa   vigente.   Con   il   medesimo   decreto   si    provvede
all'autorizzazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale interessato. 
  601. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  431,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  relativa  al  Fondo  per  la
riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 809.608.622 euro per
l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro
per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019. 
  602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre  2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno  2016  e  di  45,1
milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «17,7  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro». 
  603. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,   le   risorse   disponibili
sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui   all'articolo   22-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono  destinate  al  finanziamento
delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane  individuate  dalla
delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti  nelle  regioni
non comprese nell'obiettivo «Convergenza». 
  604.  Nelle  zone  franche  urbane   gia'   finanziate   ai   sensi
dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
ivi inclusa  la  zona  franca  del  comune  di  Lampedusa,  istituita
dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati  con
le  risorse  rivenienti  da  rinunce  e  da  revoche  relative   alle
agevolazioni gia' concesse  nelle  predette  zone  franche  ai  sensi
dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' da
eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni. 
  605. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di  15  milioni  di
euro. I risparmi derivanti dal primo periodo  conseguono  a  maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello  Stato  in  deroga  a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo
2001,  n.  152.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario  2017,  la
percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in  sede
previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della  legge  30
marzo 2001, n. 152, e' stabilita  nella  misura  del  68  per  cento,
restando ferma la procedura di  rideterminazione  degli  stanziamenti
medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in
relazione ai  versamenti  degli  enti  previdenziali.  A  valere  sul
gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati  dall'anno
2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1  dell'articolo  13
della legge 30 marzo 2001, n.  152,  e'  rideterminata  nella  misura
dello 0,199 per cento. 
  606. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  una  ulteriore
erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta
con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma
4». 
  607. A seguito dell'entrata in  vigore  della  riforma  complessiva
degli istituti di patronato, anche al fine di garantire  la  corretta
organizzazione dell'attivita' degli stessi, alla lettera  c-bis)  del
comma  2  dell'articolo  16  della  legge  30  marzo  2001,  n.  152,
introdotta dall'articolo 1, comma 310, lettera  e),  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  la  parola:  «2014»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2016». 
  608. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese correnti diverse da  quelle  per  le
prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per
il  triennio  2016-2018,  risparmi  aggiuntivi  complessivamente  non
inferiori a 53 milioni di euro annui, anche  attraverso  l'attuazione
delle misure previste dai commi da 494 a 510, da versare entro il  30
giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui  al
primo periodo tra gli enti ivi citati. 
  609.  Il  Ministero  della  giustizia  adotta  misure  volte   alla
razionalizzazione delle indennita' da  corrispondere  ai  giudici  di
pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e
ai vice procuratori onorari,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori a euro 6.650.275 per l'anno  2016  e  a  euro  7.550.275  a
decorrere dall'anno 2017. 
  610. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore  conferma  a  norma  dell'articolo  42-quinquies,  primo
comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui  mandato  scade
entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore
conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della  legge  21  novembre
1991,  n.  374,  e  successive  modificazioni,   sono   ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal  1º
gennaio 2016 fino alla riforma organica della  magistratura  onoraria
e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016. 
  611. All'articolo 3, comma 79, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, dopo le parole: «presso la Corte di  cassazione  e  la  relativa
Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonche'  a  quelli  in
servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ». 
  612. Per le finalita' di cui al comma 611 e' autorizzata  la  spesa
di 193.515,35 euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  613. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016». 
  614. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  96,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. 
  615. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,  n.  119,  dopo  il
secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati,  nel  caso  in
cui il finanziamento e'  stato  concesso  ma  non  ancora  erogato  o
utilizzato,  per  la  realizzazione  di   opere   di   ricostruzione,
ristrutturazione,   sopraelevazione,    ampliamento,    restauro    o
rifunzionalizzazione di edifici pubblici  da  destinare  a  finalita'
anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a  seguito
di intese tra le amministrazioni interessate  e  il  Ministero  della
giustizia, e' funzionale alla realizzazione di progetti  di  edilizia
giudiziaria. In questo caso,  gli  enti  locali  ai  quali  e'  stato
concesso il finanziamento devono presentare  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, previo parere favorevole  del  Ministero  della  giustizia,
istanza di autorizzazione all'impiego  degli  importi  anche  per  le
destinazioni diverse da quelle per le quali  era  stato  concesso  il
finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano  stati  estinti
per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente
assolti nei confronti della Cassa  depositi  e  prestiti,  l'immobile
puo' essere destinato dall'amministrazione  interessata  a  finalita'
diverse  dall'edilizia  giudiziaria  previo  parere  favorevole   del
Ministero della giustizia». 
  616. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al secondo  periodo,  le  parole:  «30  settembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016». 
  617. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016». 
  618. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Alle  parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il
compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di
negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti  che  corrispondono  o  che
hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al
capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto,  in  caso  di  successo
della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un
credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250
euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016»; 
    b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»; 
    c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione  dei
compensi di cui al comma 1»; 
    d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse; 
    e) al comma 5, le parole: «agli oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente articolo, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2016,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'attuazione  del  presente
articolo e' autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016». 
  619.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale provvede  agli  adempimenti  eventualmente  necessari,
anche sul piano  internazionale,  per  rinegoziare  i  termini  degli
accordi internazionali concernenti la determinazione  dei  contributi
volontari e obbligatori alle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari  a  198  euro  per
l'anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall'anno 2017. Le  relative
autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati
nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a  decorrere
dall'anno 2016, non e' ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
  620.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'allegato   8   di   cui
all'articolo 1, comma 318, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
dall'anno  2016  e'   autorizzato   il   pagamento   del   contributo
obbligatorio per la conferma  dell'adesione  dell'Italia  all'Accordo
parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del  Gruppo  Pompidou.  Al
relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016,
si  provvede   mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  621. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli  uffici
diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo  3  febbraio
2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII,
eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono  aumentati  del  20
per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; 
    b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII
e IX sono aumentati del 40 per cento con  arrotondamento  all'importo
intero superiore; 
    c) alla sezione III, all'articolo 29 e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di  studio:  euro
50»; 
    d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati. 
  622. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici  consolari  e'
autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  da
destinare alle seguenti tipologie di spesa: 
    a) manutenzione degli immobili; 
    b) attivita' di  istituto,  su  iniziativa  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; 
    c)  assistenza  alle  comunita'  di  italiani   residenti   nella
circoscrizione consolare di riferimento. 
  623. Le maggiori entrate rispetto  all'esercizio  finanziario  2015
derivanti dal comma 621, pari ad euro 6 milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2018,  rimangono  acquisite  all'entrata  e  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  568,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  2,  comma  58,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di  dismissione
immobiliare realizzate nel triennio  2016-2018  dal  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  in  attuazione
dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, per euro 20 milioni per l'anno  2016  ed  euro  10  milioni  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono  acquisite  all'entrata  e
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1314,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  625. La spesa  relativa  al  trattamento  economico  del  personale
supplente  delle   istituzioni   scolastiche   all'estero,   di   cui
all'articolo 651 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. 
  626.  Le  somme  assegnate  alle  istituzioni  scolastiche  per  le
supplenze brevi  e  saltuarie  prima  del  passaggio  al  sistema  di
pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  e  giacenti  sui  bilanci   delle   medesime
istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno  2016  e  sono  acquisite  all'Erario.
Nelle more  del  versamento  delle  predette  somme  all'entrata  del
bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a valere sulle  disponibilita'  di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
la somma di 60 milioni di euro  al  netto  di  quanto  effettivamente
versato. 
  627. Le risorse finanziarie dei  soppressi  Istituti  regionali  di
ricerca  educativa  (IRRE)  confluite  nel   bilancio   dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), relative  a  progetti  in  affidamento  agli  ex  IRRE  non
attuati, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2016,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono  acquisite
all'Erario.  Nelle  more  del  versamento  delle   predette   risorse
all'entrata del bilancio dello Stato,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile
per  l'anno  2016,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  a  valere  sulle
disponibilita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, la somma di 1  milione  di  euro  al  netto  di  quanto
effettivamente versato. 
  628.  Le  risorse   finanziarie   assegnate   e   trasferite   alle
universita', nell'ambito dei  finanziamenti  per  l'attuazione  degli
interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998  al  2008  a
valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e  per
i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi
da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale,  dipartimentale
o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora  non  totalmente
spese,  sono   versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato
nell'esercizio finanziario 2016. 
  629.   Con   apposito   decreto,   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede  alla  individuazione  degli
atenei interessati, alla  definizione  delle  modalita'  di  recupero
delle  somme,  anche  eventualmente  a  valere  sul  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita' per l'esercizio finanziario
2016, alla quantificazione delle somme  non  spese  fino  all'importo
massimo di 30 milioni di euro. Al fine di  assicurare  il  versamento
degli importi individuati, il Ministero  provvede  al  versamento  in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere  sul
«Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'  e  dei
consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016. 
  630. Nelle more del versamento delle somme  di  cui  al  comma  629
all'entrata del bilancio dello Stato,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile
per  l'anno  2016,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  a  valere  sulle
disponibilita' di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di  euro  al  netto  di
quanto effettivamente versato. 
  631. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  19-ter,  comma
16,  lettera  e),  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e' ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016. 
  632. Le risorse di cui all'articolo 39, comma  2,  della  legge  1º
agosto 2002, n. 166, sono ridotte  di  2.700.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  633. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il  2016  e
di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017. 
  634. All'articolo 1, comma 38, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, il secondo periodo e' soppresso. 
  635. All'articolo 1, comma 374, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni  di  euro  annui
negli anni 2016 e 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  300
milioni di euro nell'anno 2016 e a  100  milioni  di  euro  nell'anno
2017»; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine,  i
proventi delle dismissioni  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e non si da' luogo a riassegnazione»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle  seguenti:
«, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di  euro
per l'anno 2017». 
  636. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  637. All'articolo 1, comma 667, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «libri» e' sostituita  dalle  seguenti:  «giornali,
notiziari quotidiani, dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri  e
periodici»; 
    b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite  le  seguenti:  «o
ISSN». 
  638. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 5,201 milioni  di  euro  per  l'anno  2016  ed  e'
incrementato di 39,604 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  90,504
milioni di euro per l'anno 2018,  di  177,294  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020,  di  177,594
milioni di euro per l'anno 2021,  di  186,794  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno  2027  e  di
226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. 
  639. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' rifinanziato nella misura di 20 milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2017. 
  640.  Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  un  sistema
nazionale di  ciclovie  turistiche,  con  priorita'  per  i  percorsi
Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia  VENTO),
da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la  Campania,
la Basilicata e  la  Puglia  (Ciclovia  dell'acquedotto  pugliese)  e
Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonche'  per
la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di  interventi
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina,  e'
autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016  e  di  37
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  Per  la
progettazione e la realizzazione  di  itinerari  turistici  a  piedi,
denominati «cammini», e' autorizzata la spesa di un milione  di  euro
per ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018.  I  progetti  e  gli
interventi  sono  individuati  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi
alle  ciclovie   turistiche,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo. 
  641. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, le  parole:  «composte  da  almeno  quindici  individui  che  si
uniscono» sono sostituite dalle seguenti: «che si uniscono in  numero
almeno pari a cinque». 
  642. Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le risorse del fondo  sono
destinate  ai  soggetti  di  cui  al  comma  56,  ammessi  attraverso
procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in
grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti  di  ricerca
pubblici,  universita',  istituzioni  scolastiche  autonome  ed  enti
autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo  nella
realizzazione dei programmi  proposti,  ovvero  nella  fruizione  dei
relativi risultati. Ai fini della loro  ammissibilita',  i  programmi
devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare
i seguenti principi e contenuti:». 
  643.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
apportate  le  modificazioni  necessarie   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 641 e 642  alle  previsioni  di  cui  al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  17  febbraio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015. 
  644. Agli oneri derivanti dal comma 640 si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni
di euro per l'anno  2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse destinate all'erogazione  del  contributo  per  le  spese  di
trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo
133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a  4,6  milioni
di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo  del  fondo
di parte corrente iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma
2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere
sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 645. 
  645. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d'imposta  relativo
all'agevolazione    sul    gasolio     per     autotrazione     degli
autotrasportatori,  di  cui  all'elenco  2  allegato  alla  legge  27
dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o
inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione  del  primo  periodo
sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e  in  40  milioni  di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, le modalita'  di  monitoraggio  delle
risorse derivanti  dall'attuazione  della  misura  di  cui  al  primo
periodo. Qualora si verifichino o siano in  procinto  di  verificarsi
scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore
dello scostamento al Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Tali  somme  sono
quantificate con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i
corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione,
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto  a  quanto
stimato, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con  proprio
decreto, alla  rideterminazione  delle  dotazioni  finanziarie  delle
risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650,
651, 654, 655 e 866, oppure  di  altre  spese  rimodulabili  iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, in modo da assicurare la neutralita' rispetto ai saldi  di
finanza pubblica.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma  645
sono assegnati: 
    a) fino al 15 per cento a interventi per favorire  l'acquisto  di
mezzi di ultima generazione destinati al servizio  dell'autotrasporto
di merci su strada. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' attuative della disposizione  di
cui alla  presente  lettera.  L'efficacia  di  tale  disposizione  e'
subordinata alla preventiva notifica  alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 866. 
  647.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   e'
autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di  progetti  per
migliorare la catena intermodale e decongestionare  la  rete  viaria,
riguardanti  l'istituzione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di  nuovi
servizi marittimi  per  il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza
da porti situati in Italia, che collegano porti situati in  Italia  o
negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni  di
euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno  2017  e  di
48,9 milioni di euro per l'anno 2018. 
  648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale,
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  altresi'
autorizzato  a  concedere  contributi  per   servizi   di   trasporto
ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi  logistici  e
portuali in Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa  annua  di  20
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Agli
stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  649. L'individuazione  dei  beneficiari,  la  commisurazione  degli
aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli  interventi
di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a notifica preventiva alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
  650. Per  consentire  l'operativita'  della  sezione  speciale  per
l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di  garanzia  per  le
piccole  e  medie  imprese  con  il  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre  2009,  per  l'anno  2016  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. 
  651. A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per  un
periodo di tre anni, per  i  conducenti  che  esercitano  la  propria
attivita' con veicoli  a  cui  si  applica  il  regolamento  (CE)  n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006,
equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita'
in servizi di trasporto internazionale per almeno 100  giorni  annui,
e' riconosciuto, a  domanda,  l'esonero  dai  complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nella misura  dell'80  per  cento  nei
limiti di  quanto  stabilito  dal  presente  comma.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo  e'
riconosciuto dall'ente previdenziale in base  all'ordine  cronologico
di presentazione delle  domande;  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse  indicate  al  secondo  periodo,  valutata  anche   su   base
pluriennale  con  riferimento  alla   durata   dell'esonero,   l'ente
previdenziale  non  prende  in  considerazione   ulteriori   domande,
fornendo immediata comunicazione anche  attraverso  il  proprio  sito
internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle  minori
entrate,  valutate  con  riferimento  alla   durata   dell'incentivo,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  652. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie  delle
spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo  1,  comma
106, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  spettano  in  un'unica
misura per i  trasporti  effettuati  personalmente  dall'imprenditore
oltre il territorio del comune in cui  ha  sede  l'impresa  e,  nella
misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i  trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune  in
cui ha  sede  l'impresa,  nei  limiti  delle  dotazioni  di  bilancio
previste per lo scopo. 
  653. Dopo l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n.  298,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  46-ter.  -  (Documentazione  relativa  allo  svolgimento  di
trasporti  internazionali).  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  46-bis,  chiunque,  durante  l'effettuazione   di   un
trasporto internazionale di merci, non e' in grado  di  esibire  agli
organi di  controllo  la  prova  documentale  relativa  al  trasporto
stesso, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento  di  una  somma  da  euro  400  a  euro   1.200.   All'atto
dell'accertamento  della  violazione  e'  sempre  disposto  il  fermo
amministrativo del veicolo,  che  e'  restituito  al  conducente,  al
proprietario o al legittimo  detentore,  ovvero  a  persona  da  essi
delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta  documentazione
e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data  dell'accertamento.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,
a spese  del  responsabile  della  violazione,  a  uno  dei  soggetti
individuati ai sensi del comma 1  dell'articolo  214-bis  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.
Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e  214  del  medesimo
codice. 
  2. La prova documentale di cui  al  comma  1  puo'  essere  fornita
mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle
merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle  vigenti  norme
nazionali o internazionali. 
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e  46,  qualora  il
veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale
di cui ai commi  1  e  2,  ovvero  questa  sia  stata  compilata  non
conformemente alle norme di cui al comma 2, si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro  6.000.  Se  l'omessa  o   incompleta   compilazione   determina
l'impossibilita'  di  verificare   la   regolarita'   del   trasporto
internazionale di  merci  oggetto  del  controllo,  si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si  osservano
le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 
  654.  Per  la  copertura  degli  oneri  connessi  al  funzionamento
dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel  del  Frejus,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo
dal 1º gennaio 2013 al 30  giugno  2018,  di  cui  euro  2.226.383  a
copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1º  gennaio
2013 al 30 giugno 2013, gia' autorizzato dalla Commissione europea, e
26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a  decorrere  dal  1º
luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6  milioni  di  euro  dal  1º
luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo  dal
1º gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo e'
conseguentemente pari a  21.026.383  euro  per  l'anno  2016,  a  5,4
milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di  euro  per  l'anno
2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  a
stipulare l'accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia
Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina,
per tutto l'arco  temporale  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  a
modificare la convenzione stipulata con la societa' Cassa depositi  e
prestiti Spa al fine di provvedere, a  condizioni  piu'  vantaggiose,
all'erogazione da parte di quest'ultima  dei  relativi  finanziamenti
all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalita' indicate
dal citato Ministero in un apposito addendum  alla  convenzione  gia'
stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018  al  2022  e',  altresi',
autorizzato un contributo di 10  milioni  di  euro  finalizzato  alla
compensazione  totale  o  parziale  degli   oneri   derivanti   dallo
svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria  alpina,
effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in  particolare
attraverso il  Frejus.  I  predetti  contributi  sono  concessi  alle
imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada  ferroviaria  alpina
mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono  erogate  a
consuntivo, una volta  all'anno,  sulla  base  delle  rendicontazioni
fornite  dall'aggiudicatario  del  servizio  ferroviario,  sia   esso
un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro  soggetto
giuridico,   ivi   compresi   i    raggruppamenti    d'impresa.    La
rendicontazione delle somme erogate e' effettuata annualmente,  entro
il mese di aprile dell'anno successivo, dal  soggetto  aggiudicatario
della gara per la prestazione del servizio di Autostrada  ferroviaria
alpina, secondo  i  meccanismi  previsti  dall'accordo  di  programma
firmato fra le parti. 
  655. Al fine di avviare un  programma  straordinario  di  prove  su
veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a  verificare
l'effettivita'  dei  livelli  di  emissioni  inquinanti   su   strada
comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione  sui
rulli, nonche' di incrementare le verifiche di conformita' su veicoli
e dispositivi a  tutela  della  sicurezza  stradale  e  della  salute
pubblica, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. Le modalita' tecniche e le  procedure  per  l'attuazione  delle
disposizioni  del  primo   periodo   sono   stabilite   con   decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  656.  In  attuazione  dell'articolo  99,  comma  2,   del   decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  la  societa'  ANAS  Spa   e'
autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni  di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  68,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come  rifinanziata  ai  sensi  della
Tabella E allegata alla presente  legge.  Gli  accordi  stipulati  in
applicazione del predetto decreto legislativo n. 112  del  1998  sono
pubblicati  integralmente  nei  siti  internet  istituzionali   della
societa' ANAS Spa e degli  enti  locali  interessati,  ai  sensi  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  657.   Nelle   more   del   completamento   dell'attuazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114,  e  dell'emanazione  del  decreto  legislativo   di   attuazione
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in  particolare
di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato  articolo  11,
si   provvede   alla   riorganizzazione   della   Scuola    nazionale
dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei  servizi
strumentali, una riduzione del numero complessivo dei  docenti  e  un
risparmio di spesa non inferiore al 10 per  cento  dei  trasferimenti
dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri   nomina   un   commissario   straordinario.
Conseguentemente, a far data dalla nomina del  commissario,  decadono
il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi
trenta  giorni  il  commissario  straordinario  propone  al  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze un piano  di  riorganizzazione
diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il  piano
acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  e  rimane  efficace  fino
all'adozione del decreto legislativo di cui al  primo  periodo.  Fino
alla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,
rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici  ivi
previsto ha comunque effetto a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  658. All'articolo 4-bis del decreto-legge 20 giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  131,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le  parole:  «della  Scuola  superiore
dell'Amministrazione dell'interno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le convenzioni previste al comma  1,  lettera  b),  possono
avere ad oggetto, in  luogo  del  versamento  del  corrispettivo,  la
fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo  sostenuto
per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale
di cui al comma 1, lettera b)». 
  659. Al  fine  di  razionalizzare  e  aumentare  l'efficacia  degli
interventi  pubblici  per  il  finanziamento  degli  investimenti   e
l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole
e agroalimentari, nonche' al fine di razionalizzare  e  contenere  la
spesa pubblica, la societa' Istituto  sviluppo  agroalimentare  (ISA)
Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare  (SGFA)  s.r.l.
sono incorporate di diritto, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nell'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare  (ISMEA),  che  conserva  la  natura  di   ente   pubblico
economico, e l'Ufficio  del  registro  delle  imprese  provvede  alla
iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su  semplice  richiesta
di ISMEA. Le incorporazioni di cui  al  presente  comma  e  le  altre
operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche' da  imposte
dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto  puo'
costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di  cui  al
libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 
  660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle
societa' di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni  ad
esse attribuiti dalle disposizioni  vigenti.  Il  personale  a  tempo
indeterminato in servizio presso  le  medesime  societa'  e  da  esse
dipendente alla data del 15 ottobre 2015 e'  trasferito,  a  domanda,
alle  dipendenze  di  ISMEA  ed  inquadrato  in  base  al   contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro    applicato    dallo    stesso.
L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA
Spa e' disposto con provvedimento del commissario  di  cui  al  comma
661, assicurando che la  spesa  massima  sostenuta  per  il  medesimo
personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015  e
garantendo  l'allineamento  ai  livelli  retributivi  del   contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   applicato   dall'ISMEA.   Fino
all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto
personale e' corrisposto il  trattamento  economico  fondamentale  in
godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  bilancio  di
chiusura delle societa' di cui  al  comma  659  e'  deliberato  dagli
organi  in  carica  alla  data  di  incorporazione  e  trasmesso  per
l'approvazione al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' di cui  al  comma  659  sono  corrisposti
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  soltanto
fino alla data di incorporazione.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al
quinto  periodo,   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute,  entro
il termine di cui al medesimo  periodo,  nella  misura  prevista  dal
rispettivo ordinamento. 
  661. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 659
e 660 e' nominato un commissario straordinario con  le  modalita'  di
cui al comma 662. Il commissario, entro centoventi giorni dalla  data
della sua nomina, predispone un piano triennale per il  rilancio,  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  delle  attivita'  finalizzate  al
finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato
dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla  gestione
del  rischio,  delle  politiche  per   l'internazionalizzazione,   la
promozione, la  competitivita'  e  l'innovazione  tecnologica,  anche
finalizzata alla tracciabilita' dei prodotti, delle filiere  agricole
e agroalimentari e delle start-up e delle reti  di  imprese,  nonche'
delle attivita' di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei
costi  dei  fattori  di  produzione  e  dell'andamento  congiunturale
dell'economia agricola e agroalimentare e delle  filiere;  predispone
altresi'  lo  statuto  dell'ISMEA  e  gli  interventi  di  incremento
dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione
delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento.  In  caso  di
inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo  del  comma
660,  degli  organi  in  carica  alla  data  dell'incorporazione,  il
commissario provvede altresi' all'adozione del bilancio  di  chiusura
delle societa' di cui al comma 659 entro il termine di cui al secondo
periodo del  presente  comma  e  ferme  restando  le  responsabilita'
gestorie dei predetti organi. Il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con uno o piu' decreti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto  delle  proposte
del commissario, approva  il  piano  degli  interventi  necessari  ad
assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto
dell'ISMEA. 
  662. Il commissario di cui al comma 661 e' nominato con decreto del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una  sola
volta.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  il  mandato  del
commissario, che si sostituisce  al  presidente  e  al  consiglio  di
amministrazione  di  ISMEA,  assumendone  le  funzioni  e  i   poteri
statutariamente previsti, e l'ammontare  del  suo  compenso.  Con  il
decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' nominare  anche  due  subcommissari,  che
affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissando
il relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80  per  cento
di quello del  commissario.  Il  compenso  per  il  commissario  e  i
subcommissari non puo' comunque eccedere il 50 per cento della  spesa
cumulativamente  prevista  per  gli  organi  statutari  sostituiti  o
soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 659  a  664.
Al trattamento economico  del  commissario  e  dei  subcommissari  si
provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA. 
  663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664,
il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA
e' soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del  bilancio
dello Stato la somma di 1 milione di euro. 
  664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 659 a  663,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  665. Al fine di garantire il rilancio delle attivita' di ricerca  e
sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1,  comma  381,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove
tecnologie  a  supporto  delle  produzioni  agricole,   nonche'   per
accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo  del
settore agricolo nazionale e della  tutela  del  made  in  Italy,  il
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA) promuove un piano triennale di  ricerca  straordinario
per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di  trasferimento
tecnologico,  analisi  e  monitoraggio  delle   produzioni   agricole
attraverso  strumenti  di  sensoristica,  diagnostica,  meccanica  di
precisione, biotecnologie e bioinformatica. 
  666. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali il piano di cui al comma 665,  individuando  i
settori e le filiere di maggiore  interesse  su  cui  concentrare  le
risorse, gli enti di ricerca e  le  universita'  da  coinvolgere,  le
tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Entro sessanta  giorni
dalla ricezione del piano di cui al  comma  665,  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali  lo  approva,  con  proprio
decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si esprimono entro il termine  di  trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale  il  decreto  puo'  comunque
essere adottato. 
  667. Per le finalita' di cui ai commi 665 e 666 e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  668. All'articolo 1, comma 381, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al decimo periodo, le parole: «,  lo  statuto  del  Consiglio»
sono soppresse; 
    b) dopo il decimo periodo e' inserito il  seguente:  «Lo  statuto
del  Consiglio  e'  adottato  con  regolamento  del  Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del medesimo  regolamento,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, che  si  pronunciano  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il  regolamento  puo'
comunque essere adottato.». 
  669. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e  in  particolare
del criterio direttivo di cui al comma  1,  lettera  a),  del  citato
articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al  decreto  legislativo
25 gennaio  2010,  n.  6,  persegue  per  l'anno  2016  obiettivi  di
riduzione delle spese di funzionamento. A  tal  fine  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo  20  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, realizza una riduzione  delle  spese  di  struttura  in
misura  non  inferiore  al  20  per   cento   di   quelle   sostenute
nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del
costo del personale e la fissazione di limiti alla  retribuzione  dei
dirigenti, ferma restando  l'applicazione  dei  limiti  di  cui  agli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, e all'articolo 13  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette
riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto  legislativo
di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche  dello
statuto  della  suddetta  associazione,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010. 
  670. Al fine di  migliorare  i  saldi  di  finanza  pubblica  e  di
razionalizzare e potenziare le attivita' di servizio svolte a  favore
delle imprese nei settori  dell'energia  elettrica,  del  gas  e  del
sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i  ricavi
delle prevalenti attivita' economiche di  accertamento,  riscossione,
versamento, supporto finanziario, informatico  e  amministrativo,  la
Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, denominato «Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa,  tecnica  e
gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia  e
delle finanze e dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100  milioni
di euro, e' costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico  e  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito  capitolo  di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma.  A  decorrere  dal
2016,  gli  eventuali  utili  derivanti  dalla   gestione   economica
dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.  Restano
organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio
dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad  essere
disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della  Cassa
conguaglio per il  settore  elettrico.  Entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  e'  approvato  lo
statuto, e' stabilita la dotazione organica dell'ente in  misura  non
superiore a sessanta  unita'  e  sono  apportate  al  regolamento  di
organizzazione  e  funzionamento  le  modifiche  necessarie  a   dare
attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuita'
nell'esercizio  delle  funzioni   dell'ente,   in   sede   di   prima
applicazione, la CSEA, entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di  selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio
fabbisogno di organico;  allo  scopo  di  consolidare  le  specifiche
esperienze  professionali  maturate  all'interno  dell'ente   e   non
agevolmente   acquisibili   all'esterno,   e'   considerato    titolo
preferenziale, ma non essenziale,  il  servizio  prestato  presso  la
Cassa conguaglio per il settore elettrico per un  periodo  di  almeno
dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine  utile  per
la  presentazione  della  candidatura.  Il  rapporto  di  lavoro  del
personale dipendente  della  CSEA  e'  disciplinato  dalle  norme  di
diritto privato e dalla contrattazione collettiva di  settore.  Tutti
gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente  pubblico
economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in
regime di neutralita' fiscale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  671. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n.  1  del
14-18  gennaio  2008  e  n.  205  del  4-13  luglio  2011,  al  comma
6-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «e dallo Stato», ovunque ricorrono, sono soppresse.  Al  fine
di completare la restituzione delle somme trattenute dallo  Stato  ai
concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche e'  autorizzata
la spesa di 12 milioni di  euro.  Le  disponibilita'  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
2015, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo  13
marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di  euro,
alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato
di cui al periodo  precedente.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  termini  di   residui,   di
competenza e di cassa. La disposizione di cui al presente comma entra
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  672. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  30  aprile  2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di  competenza,  previo
parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  per  le  societa'
direttamente o indirettamente controllate  da  amministrazioni  dello
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi  al  fine
di individuare fino a  cinque  fasce  per  la  classificazione  delle
suddette  societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale  i  consigli  di
amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la   determinazione   del
trattamento economico annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  agli
amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque
eccedere il limite  massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a
carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi  corrisposti
da altre pubbliche amministrazioni.  Le  societa'  di  cui  al  primo
periodo verificano il rispetto del  limite  massimo  del  trattamento
economico  annuo  onnicomprensivo   dei   propri   amministratori   e
dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma.  Sono  in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal  decreto
di cui al presente comma». 
  673. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i  propri
effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo  23-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come  sostituito
dal comma 672 del presente articolo. 
  674. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono  abrogati  dalla  data  di  adozione  del
decreto di cui all'articolo 23-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal  comma  672  del  presente
articolo. 
  675. Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche'  le  societa'  in  regime  di  amministrazione
straordinaria,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e  loro  controllate,
pubblicano, entro trenta giorni  dal  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione, di consulenza o di incarichi  professionali,  inclusi
quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla  loro  cessazione,
le seguenti informazioni: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  676. La pubblicazione delle  informazioni  di  cui  al  comma  675,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  677. Qualora entro il 31 dicembre 2016 si  proceda  all'alienazione
di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato  del  gruppo
Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle
finanze presenta alle Camere una  relazione  che  evidenzia  in  modo
puntuale l'impatto economico, industriale e  occupazionale  derivante
dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare: 
    a) i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione
o dell'eventuale aumento di capitale sulle societa' interessate e sul
bilancio dello Stato; 
    b) la minore spesa per interessi  derivante  dall'utilizzo  delle
risorse  incassate  dall'alienazione  per  la  riduzione  del  debito
pubblico; 
    c)  i  minori  dividendi  versati  al  bilancio  dello  Stato  in
conseguenza dell'alienazione; 
    d)  gli  effetti  dell'alienazione  o  dell'aumento  di  capitale
riservato al mercato sul piano industriale del gruppo. 
  678. Nelle more della stipulazione del contratto di  programma  tra
il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  societa'
Ferrovie dello Stato italiane Spa, le  risorse  gia'  destinate  alla
realizzazione  della  nuova  linea  ferroviaria   Torino-Lione   sono
direttamente trasferite alla societa' Ferrovie dello  Stato  italiane
Spa. Il presente  comma  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  679. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza
e stabilita' nei rapporti giuridici, nonche' la coerenza dell'assetto
regolatorio nazionale della fornitura dei servizi  della  navigazione
aerea  al  quadro  normativo  europeo  di  riferimento,  anche  nella
prospettiva dell'apertura del capitale della societa' ai privati: 
    a) all'articolo 9 della legge 23  dicembre  1996,  n.  665,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV  Spa  ha  durata
coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo  8  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013, ed e'  stipulato  tra  ENAV  Spa  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto  di  competenza,  con  il
Ministro della  difesa.  Entro  il  30  giugno  dell'anno  precedente
l'inizio   del   periodo   di   riferimento,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette  uno
schema di contratto di  programma  ai  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo  anno
e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale
termine non si  pervenga  al  perfezionamento  del  nuovo  contratto,
continua  ad  applicarsi  il  contratto  relativo   al   periodo   di
riferimento precedente»; 
      2) al comma 2, lettera  a),  le  parole:  «anche  di  rilevanza
sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli standard di sicurezza  e
di qualita' dei servizi erogati anche in base alla normativa europea»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato garantisce  a
ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per  la  fornitura  dei
servizi  della  navigazione  aerea  prestati  in  favore   dei   voli
esonerati,  in  conformita'  all'articolo  10,   paragrafo   5,   del
regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013»; 
      3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
    b) in sede di prima applicazione  del  comma  1  dell'articolo  9
della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito  dalla  lettera
a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV
Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1º gennaio 2016 al
31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di  programma
relativo al predetto periodo ai soggetti di cui  al  citato  comma  1
dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine  del  29
febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione  entro  il
30 aprile 2016; 
    c) qualora sopraggiunte variazioni  dello  scenario  economico  e
strategico nazionale e,  in  ogni  caso,  il  verificarsi  di  eventi
indipendenti  da  ENAV  Spa  implichino  la  riduzione  o  cessazione
dell'operativita' aeroportuale, ENAV Spa,  previo  parere  favorevole
dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, rivede  il  livello  dei  servizi  di
navigazione  aerea  prestati,  da  comunicare  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  680. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge  e  a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo   comma,   della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a
3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di  spesa  e  per  importi
proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in  sede
di autocoordinamento dalle regioni e province autonome  medesime,  da
recepire  con  intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza  di  tale
intesa entro i predetti  termini,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  previa  deliberazione   del
Consiglio  dei  ministri,  entro  venti  giorni  dalla  scadenza  dei
predetti termini, i richiamati importi sono assegnati  ad  ambiti  di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo
anche  conto  della  popolazione  residente  e  del   PIL,   e   sono
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti  individuati  e
le modalita' di acquisizione delle  risorse  da  parte  dello  Stato,
considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso  complessivo
di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale
e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   assicurano   il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da  681  a  684
del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400  a  417,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige  e
per le province autonome di Trento e di  Bolzano  l'applicazione  del
presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra  il
Governo e i predetti enti in data 15 ottobre  2014,  e  recepito  con
legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica previsto dai commi da  406  a  413  dell'articolo  1
della medesima legge. 
  681. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e successive modificazioni, al  primo  e  al  terzo  periodo,  la
parola: «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019». 
  682. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a
statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  681  del  presente
articolo, al netto del contenimento della  spesa  sanitaria  e  della
corrispondente riduzione del livello del finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario  di  cui  agli
articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e' realizzato per l'anno 2016 secondo modalita' da stabilire mediante
intesa sancita dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 gennaio 2016. In  caso  di  mancata  intesa,  si  applica
quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo  46,  comma
6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalita'  di
cui al comma 680. 
  683.  Ai  fini  della  riduzione  del  debito,  nell'anno  2016  e'
attribuito  alle  regioni  a  statuto  ordinario  un  contributo   di
complessivi 1.900 milioni di euro,  ripartito  fra  ciascuna  regione
come indicato nell'allegato n. 7 annesso  alla  presente  legge.  Gli
importi di ciascun contributo possono essere modificati a  invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il  31
gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Il
contributo non rileva ai fini del pareggio  di  bilancio  di  cui  ai
commi da 707 a 734. 
  684. Le disponibilita' in conto residui iscritte  in  bilancio  per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni  di  euro,
al finanziamento del contributo di cui al comma 683. La  disposizione
di cui al presente comma entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta  Ufficiale.  A  tal
fine le predette somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'anno 2016. 
  685. Nelle more dell'adeguamento delle norme  di  attuazione  dello
statuto della Regione  siciliana  alle  modifiche  intervenute  nella
legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il  comparto  delle
autonomie  speciali,  in  modo  da  addivenire,  tra  l'altro,  a  un
chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della
percentuale  di  compartecipazione  al   gettito   tributario,   alla
ridefinizione delle  competenze  secondo  il  principio  della  leale
collaborazione istituzionale, nonche' alla luce dell'adempimento, nel
2015,  da  parte  della  Regione,  degli  impegni   in   materia   di
contenimento  delle  spese  e  a  condizione  di   un   aggiornamento
dell'intesa tra lo  Stato  e  la  Regione  siciliana  in  materia  di
obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati
alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016. 
  686. Nelle more dell'attuazione del punto  7  dell'Accordo  del  25
luglio 2015 tra il  Presidente  della  regione  Valle  d'Aosta  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, a compensazione della perdita
di gettito subita,  per  gli  anni  2011/2014,  dalla  regione  Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e  b),  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  e'
corrisposto alla medesima regione l'importo di 50 milioni di euro per
l'anno 2016. 
  687.  Le  somme  giacenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un  importo
pari a 1.550 milioni di euro. 
  688. L'importo di 6,6 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  di  9,8
milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro  per  l'anno
2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  e'
recuperato all'erario tramite  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato da parte di  ciascuna  regione  e,  in  caso  di  mancato
versamento, attraverso corrispondente riduzione dei  trasferimenti  a
qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo
e' ripartito tra le regioni interessate in proporzione  agli  importi
di cui all'allegato n. 7 annesso alla presente legge, ovvero mediante
l'accordo di cui al secondo periodo del comma 683. 
  689. L'importo di 9,9 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di  14,8
milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro  per  l'anno
2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  e'
recuperato  all'erario  attraverso  un  maggiore  accantonamento  nei
confronti  della  Regione  siciliana  a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione  ai  tributi  erariali  ed  e'  corrispondentemente
migliorato per ciascun anno l'obiettivo  di  finanza  pubblica  della
Regione siciliana. 
  690. All'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alle
regioni  di  cui   al   comma   12-sexiesdecies,   secondo   periodo,
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.   192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
si  applicano  esclusivamente  le  disposizioni  previste  dal  comma
12-septiesdecies del medesimo articolo». 
  691. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
  692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni  di  liquidita'  di
cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio  2015,  secondo
le seguenti modalita' anche alternative: 
    a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante  il  rimborso  dei
prestiti, un fondo anticipazione di liquidita', di importo pari  alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile
e pagabile, destinato a confluire nel risultato  di  amministrazione,
come  quota  accantonata  definita  dall'articolo  42   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697. 
  693. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai  sensi  del
comma 692 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
    a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di  incasso
dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di  previsione
dell'esercizio successivo,  come  «Utilizzo  fondo  anticipazione  di
liquidita'», la quota del fondo di cui al comma  692,  corrispondente
all'importo del disavanzo 2014, anche  nelle  more  dell'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo
e'  iscritta  in  spesa  al  netto  del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,   fino   al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
    b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre  2014
di cui alla lettera a) e' utilizzata secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di  erogazione
dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693,
lettera  a),  e'  annualmente   ripianato   per   un   importo   pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato  nel
corso dell'esercizio. 
  695.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a   decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai
sensi del comma 692 e' annualmente  utilizzato  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a)   in   caso   di   disavanzo   nell'esercizio    di    incasso
dell'anticipazione, il fondo di cui al  comma  692  e'  applicato  in
entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  come
«Utilizzo  fondo  anticipazione  di  liquidita'»,  anche  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio  precedente,  per  un
importo non superiore al predetto disavanzo. La  medesima  quota  del
fondo e' iscritta in spesa al netto del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,   fino   al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
    b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi
nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione e' utilizzata secondo
le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125. 
  696.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a   decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso  dell'esercizio  di
erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a  quello
dell'anticipazione, e' annualmente  ripianato  per  un  importo  pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha  determinato,
effettuato nel corso dell'esercizio. 
  697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si  interpretano  nel
senso che le anticipazioni di liquidita'  possono  essere  registrate
contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata,  riguardanti  il
finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante  dal  debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,  di
un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidita'. 
  698. Le regioni che, nei casi diversi  dal  comma  697,  a  seguito
dell'incasso  delle   anticipazioni   di   liquidita'   di   cui   al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non
hanno stanziato in bilancio,  tra  le  spese,  un  fondo  diretto  ad
evitare il finanziamento di  nuove  e  maggiori  spese  e  non  hanno
accantonato tale  fondo  nel  risultato  di  amministrazione,  previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,  provvedono  a
rideterminare, alla data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della
Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: 
    a) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  31
dicembre  2014  definito  ai  fini  del  rendiconto  2014,  anche  se
approvato  dal   Consiglio,   riferendolo   al   1º   gennaio   2015,
accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidita', per un
importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013  e  nel  2014,  al
netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  hanno  partecipato   alla
sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  e  non  hanno  effettuato  il  riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3,  comma  17-bis,  del
predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 
    b) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  1º
gennaio 2015, definito nell'ambito del  riaccertamento  straordinario
dei residui, accantonandone  una  quota  al  fondo  anticipazione  di
liquidita', per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013
e nel 2014, al netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  non  hanno
partecipato  alla  sperimentazione  prevista  dall'articolo  78   del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  o  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  699.   L'eventuale   disavanzo   di    amministrazione    derivante
dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita'  di  cui  al
comma 698 e' ripianato annualmente, a  decorrere  dal  2016,  per  un
importo pari all'ammontare dell'anticipazione  rimborsata  nel  corso
dell'esercizio precedente. Il risultato di  amministrazione  presunto
in  sede  di  bilancio   di   previsione   2016-2018   e'   calcolato
considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo  anticipazione
di liquidita'  previsto  dal  comma  698  e  quello  derivante  dalle
anticipazioni   di   liquidita'   incassate    nell'esercizio    2015
contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a). 
  700. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai  sensi  del
comma 698 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
    a)  la   quota   del   fondo   accantonata   nel   risultato   di
amministrazione,  per  un  importo  pari  al  maggiore  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione del comma 698,  e'  applicata
in entrata  del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2016  come
«Utilizzo  fondo  anticipazioni  di  liquidita'»  anche  nelle   more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio   precedente.   Il
medesimo  fondo  e'  iscritto  in  spesa  al   netto   del   rimborso
dell'anticipazione     effettuato     nell'esercizio      precedente.
Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in  entrata
del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato  in  spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo  fondo
al netto del rimborso  dell'anticipazione  effettuato  nell'esercizio
precedente; 
    b) la quota  del  fondo  eccedente  l'importo  del  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione del comma 698  e'  utilizzata
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  2,  comma   6,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  701.  La  regione  Piemonte  ridetermina  i  propri  risultati   di
amministrazione   nel   rispetto   della   sentenza    della    Corte
costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalita' individuate dalla
Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a
decorrere dal  2016,  ripiana  annualmente  il  conseguente  maggiore
disavanzo per un importo pari al  contributo  erogato  nell'esercizio
precedente ai sensi  dell'articolo  1,  comma  456,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione  2016,  la  regione
applica in entrata il fondo vincolato  costituito  nel  risultato  di
amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo  fondo
vincolato  da  anticipazioni  di   liquidita'»   anche   nelle   more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio   precedente.   Il
medesimo fondo e' iscritto in spesa al netto del  contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo
utilizzo  del  fondo,  in  entrata  del  bilancio  di  previsione  e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. La  regione  Piemonte  accantona  nel
proprio risultato di amministrazione anche un fondo di  importo  pari
alle passivita' trasferite  alla  gestione  commissariale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Tale fondo e' utilizzato con le stesse modalita' previste per
l'utilizzo del fondo vincolato da  anticipazione  di  liquidita'.  Il
conseguente disavanzo aggiuntivo e' ripianato, dopo avere coperto  il
disavanzo  determinato  dall'applicazione  della  sentenza,  con   le
medesime modalita'. 
  702. Nelle more della conclusione, da parte  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  delle  procedure  di  ripiano   dell'eventuale
sfondamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera per gli anni 2013 e  2014  e  al  fine  di  garantire  il
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza
con quanto disposto  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  accertano  ed
impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del  90
per cento e al netto degli importi eventualmente gia' contabilizzati,
le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A  alla  presente
legge a titolo di ripiano per ciascuno degli  anni  2013  e  2014.  I
predetti  accertamenti  e  impegni  sono  effettuati   nel   bilancio
finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di  entrata
in   vigore   del   decreto-legge   13   novembre   2015,   n.   179.
Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme  nel  proprio  conto
economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015,  di  cui
al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159  del  10  luglio
2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  703. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte  dell'AIFA,
dell'eventuale  sfondamento  del  tetto  della   spesa   farmaceutica
territoriale ed  ospedaliera  per  gli  anni  2013  e  2014,  ove  si
verifichi una differenza tra l'importo  che  ha  formato  oggetto  di
accertamento e di impegno ai sensi del comma 702 e quello  risultante
dalle  determinazioni  AIFA,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale,
conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno  degli
anni 2013 e 2014, le  regioni  procedono  alle  relative  regolazioni
contabili, ai sensi di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  704. All'articolo 32 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «servizi  o  forniture,»
sono inserite le seguenti:  «nonche'  ad  una  impresa  che  esercita
attivita' sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
base agli accordi contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»; 
    b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» e' soppressa
e dopo le parole: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» e' soppressa
e dopo le parole: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono  inserite  le
seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»; 
    e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nell'ipotesi di impresa che  esercita  attivita'  sanitaria
per conto del Servizio  sanitario  nazionale  in  base  agli  accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al  comma  2
e' adottato d'intesa con il Ministro della  salute  e  la  nomina  e'
conferita  a  soggetti  in  possesso  di  curricula  che   evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di  gestione
sanitaria»; 
    f) al comma 10, al primo periodo,  dopo  la  parola:  «contratto»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e  dopo
il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con
il Ministro della salute»; 
    g) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  si
applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo,  anche  nei
casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento  a  condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del  Servizio
sanitario nazionale». 
  705. Il decreto-legge  13  novembre  2015,  n.  179,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 179 del 2015. 
  706. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2016». 
  707. A decorrere  dall'anno  2016  cessano  di  avere  applicazione
l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le  norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli  enti
locali nonche' i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Restano  fermi
gli adempimenti degli enti locali relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai  commi
19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
183,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno  relativo  all'anno  2015  o
relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,  29  e
31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183.  Restano
altresi' fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio
e alla certificazione del pareggio di bilancio per  l'anno  2015,  di
cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di
mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno  2015.
Sono fatti salvi gli effetti  connessi  all'applicazione  negli  anni
2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma  483  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  al  comma  7  dell'articolo
4-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
  708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente  in
via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo  1,  comma
688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli  comuni
che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014,  le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni  ai
fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014. 
  709. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  24  dicembre
2012, n.  243,  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  da
707  a  734  del  presente  articolo,  che   costituiscono   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  710. Ai fini del concorso al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le  spese
finali, come eventualmente modificato ai sensi dei  commi  728,  730,
731 e 732. 
  711. Ai fini dell'applicazione del comma  710,  le  entrate  finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema  di  bilancio.  Limitatamente  all'anno  2016,  nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
  712. A decorrere dall'anno  2016,  al  bilancio  di  previsione  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710,  come  declinato
al comma 711. A tal  fine,  il  prospetto  allegato  al  bilancio  di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita'  e  dei  fondi  spese  e   rischi   futuri   concernenti
accantonamenti   destinati   a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del  predetto
saldo e' definito secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  11,
comma 11, del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al  bilancio
di previsione gia' approvato  mediante  delibera  di  variazione  del
bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma  11,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo  di
amministrazione e  su  risorse  rivenienti  dal  ricorso  al  debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro.  A  tal
fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio  del  1º
marzo, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica,  secondo   modalita'
individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della  medesima
Struttura, gli spazi finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui  ai
commi 710 e 711. Gli spazi  finanziari  sono  attribuiti  secondo  il
seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a  seguito  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  spese  sostenute
dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  per  interventi  di
edilizia scolastica, nell'ambito delle  risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 467, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche'  spese   sostenute   dai   comuni   a   compartecipazioni   e
finanziamenti  della  Banca  europea  degli  investimenti  (B.  E.I.)
destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal  beneficio
di cui al citato articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66; b)  spese  sostenute  dagli  enti  locali  a  valere  su
stanziamenti  di  bilancio  ovvero  su  risorse  acquisite   mediante
contrazione  di  mutuo,  per  interventi   di   edilizia   scolastica
finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12
novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128,  e  successive  modificazioni;  c)  spese  per
interventi di edilizia  scolastica  sostenute  da  parte  degli  enti
locali. Gli  enti  locali  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
dell'esclusione  stessa  sono  individuati,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile  2016.  Qualora
la richiesta complessiva  risulti  superiore  agli  spazi  finanziari
disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale  alle
singole richieste.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. 
  714. Gli enti locali che nel  corso  del  2013  o  del  2014  hanno
presentato il piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  o  ne
hanno conseguito l'approvazione ai sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  possono  ripianare  la
quota di disavanzo applicato al piano  di  riequilibrio,  secondo  le
modalita' previste dal decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del
piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis,  comma  5,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano  in
coerenza  con  l'arco  temporale  di  trenta  anni  previsto  per  il
riaccertamento straordinario dei residui  attivi  e  passivi  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La
restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli  enti  di
cui  ai  periodi  precedenti,  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un  periodo  massimo  di  trenta  anni
decorrente  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata
l'anticipazione. 
  715. Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del  piano
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai  sensi   dell'articolo
243-bis del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  il
periodo  della  durata  del  piano  possono  utilizzare  le   risorse
derivanti da  operazioni  di  rinegoziazione  di  mutui  nonche'  dal
riacquisto  dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza   vincoli   di
destinazione. 
  716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi  di  bonifica   ambientale,   conseguenti   ad   attivita'
minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di  amministrazione  e  su
risorse rivenienti dal ricorso  al  debito.  L'esclusione  opera  nel
limite massimo di 20 milioni di euro. A tale  fine  gli  enti  locali
comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo
modalita' individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della
medesima Struttura, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere gli interventi di cui al presente comma  nel  rispetto  del
vincolo di cui ai commi  710  e  711.  Gli  enti  locali  beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  il  15
aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore  agli
spazi finanziari disponibili, gli stessi sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. 
  717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul  lavoro  (INAIL),  nell'ambito  degli  investimenti   immobiliari
previsti  dal  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   di   cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, destina ulteriori 50 milioni  di  euro  rispetto  alle
somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98,  per  la  realizzazione  delle  scuole  innovative,  ivi
compresa l'acquisizione delle relative  aree  di  intervento  di  cui
all'articolo 1, comma 153,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.
Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione  da  corrispondere
all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura  di  euro  1,5
milioni annui a decorrere  dall'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona  Scuola»  per  il  miglioramento  e  la
valorizzazione dell'istruzione  scolastica  di  cui  all'articolo  1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.  Le  somme  incassate
dagli  enti  locali  attraverso  la  cessione  delle  aree  di   loro
proprieta' in favore dell'INAIL  sono  vincolate  alla  realizzazione
delle ulteriori fasi progettuali  finalizzate  alla  cantierizzazione
dell'intervento  oggetto  del  concorso   di   cui   al   comma   155
dell'articolo 1 della citata legge n.  107  del  2015,  in  deroga  a
quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125.  Le  eventuali
somme residue sono trasferite dagli enti  locali  al  bilancio  dello
Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1
della citata legge n. 107 del 2015. 
  718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e
quelle di cui all'articolo 1, comma  317,  della  legge  23  dicembre
2014, n.  190,  aventi  ad  oggetto  principalmente  investimenti  in
strutture  scolastiche,  l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un
apposito contingente di 20 unita' di personale delle  amministrazioni
pubbliche     in     possesso     delle     necessarie     competenze
tecnico-amministrative in materia di investimenti  immobiliari  e  di
appalti pubblici, selezionato con apposito bando  di  mobilita'  e  a
valere  sulle  facolta'  assunzionali  dell'Istituto  previste  dalla
legislazione vigente. 
  719. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 707 a 734  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui  al  comma
709  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi  e
modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero  sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed auto-nomie locali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo  di  saldo,
ciascun  ente  e'  tenuto  a  inviare,  utilizzando  il  sistema  web
appositamente             previsto              nel              sito
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le
modalita' definiti dai decreti di cui al comma 719.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro
il  termine  perentorio  del  31  marzo   costituisce   inadempimento
all'obbligo  del  pareggio  di  bilancio.  Nel   caso   in   cui   la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni
dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto   della
gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al
comma 710, si applicano le sole disposizioni di  cui  al  comma  723,
lettera e). 
  721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario ad  acta,  provvede,  pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la predetta  certificazione  entro  i  successivi  trenta
giorni.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione  sia  trasmessa   dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,  si  applicano  le  sole
disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data  di
trasmissione da parte del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono  sospese  e,  a  tal
fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  provvede
a trasmettere apposita comunicazione  al  predetto  Ministero.  Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma  723,  decorsi
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto della  gestione,  l'invio  della  certificazione  non  da'
diritto all'erogazione da  parte  del  Ministero  dell'interno  delle
risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. 
  722.  Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto della gestione,  gli  enti  di  cui  al
comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di
quelle  precedenti.  Sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una   nuova
certificazione, a rettifica  della  precedente,  solo  gli  enti  che
rilevano, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo  di  saldo  di  cui  al
comma 710. 
  723. In caso di mancato conseguimento del saldo  di  cui  al  comma
710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) l'ente locale e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata al primo periodo.  Gli  enti  locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei  trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In  caso
di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  al  Capo  X  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, al  capitolo  3509,  articolo  2.  In  caso  di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno  successivo
a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con  le  procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228; 
    b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del bilancio  dello
Stato,  entro  sessanta  giorni  dal   termine   stabilito   per   la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del  pareggio
di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso  di  mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.  Trascorso  inutilmente  il
termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del  rendiconto
della gestione per la  trasmissione  della  certificazione  da  parte
della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo  dai  conti
della tesoreria statale  sino  a  quando  la  certificazione  non  e'
acquisita; 
    c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per  le  regioni  al
netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente  a  quello  di
riferimento; 
    d)  l'ente  non  puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti  o  le  aperture  di  linee  di  credito  devono  essere
corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno  precedente.
L'istituto  finanziatore  o  l'intermediario  finanziario  non   puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in  assenza
della predetta attestazione; 
    e) l'ente  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione; 
    f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione  ed
i gettoni di presenza del presidente, del sindaco  e  dei  componenti
della  giunta  in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta   la
violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30  giugno  2014.  Gli  importi  di  cui  al
periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
  724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 710 sia accertato successivamente  all'anno  seguente  a
quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di  cui  al  comma
723 si applicano nell'anno successivo a  quello  della  comunicazione
del mancato conseguimento del  predetto  saldo.  La  rideterminazione
delle indennita' di funzione e dei gettoni  di  presenza  di  cui  al
comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al  sindaco  e  ai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui  e'  avvenuto
il mancato conseguimento. Gli importi di cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
  725. Gli enti  di  cui  al  comma  724  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
mediante  l'invio  di   una   nuova   certificazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli
enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da  707
a 734, sono nulli. 
  727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a
734 e' stato artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle  predette
regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un  massimo  di
dieci  volte  l'indennita'  di  carica  percepita   al   momento   di
commissione   dell'elusione   e,   al   responsabile   amministrativo
individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della  Corte  dei
conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del  trattamento
retributivo, al  netto  degli  oneri  fiscali  e  previdenziali.  Gli
importi di cui al  periodo  precedente  sono  acquisiti  al  bilancio
dell'ente. 
  728. Le regioni possono autorizzare gli  enti  locali  del  proprio
territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710  per  consentire
esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in  conto  capitale,
purche' sia garantito l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale
mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del  medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della regione  stessa.
Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e  le  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione  mediante  la
riduzione dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  in  termini  di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1,  comma  454,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  mediante  il  contestuale
miglioramento, di  pari  importo,  del  proprio  saldo  programmatico
riguardante il patto di stabilita' interno. 
  729. Gli spazi  finanziari  ceduti  dalla  regione  sono  assegnati
tenendo conto prioritariamente delle richieste  avanzate  dai  comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  dai  comuni  istituiti  per
fusione a partire dall'anno 2011. 
  730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma
728, le  regioni  e  le  province  autonome  definiscono  criteri  di
virtuosita' e  modalita'  operative,  previo  confronto  in  sede  di
Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini,
gli enti locali  comunicano  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), all'Unione delle  province  d'Italia  (UPI)  e  alle
regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro  il  15
settembre, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per  effettuare
esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi  finanziari
che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e
del 30 settembre, le regioni e le province autonome  comunicano  agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli  elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e  non
utilizzati per impegni in conto capitale non  rilevano  ai  fini  del
conseguimento del saldo di cui al comma 710. 
  731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'  riconosciuta,
nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al
comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,
sono  attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La  somma  dei
maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per
ogni anno di riferimento, pari a zero. 
  732. Gli enti locali che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo  di  cui  al
comma 710 possono richiedere, per la quota di  spazi  finanziari  non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale     dello     Stato,     mediante      il      sito      web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»     appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi  di
cui necessitano nell'esercizio in  corso  per  sostenere  impegni  di
spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
mediante                 il                 sito                  web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»     appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che
intendono cedere nell'esercizio in  corso.  Qualora  l'entita'  delle
richieste  pervenute  dagli  enti  superi  l'ammontare  degli   spazi
finanziari resi disponibili, l'attribuzione e' effettuata  in  misura
proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il  10  luglio,  aggiorna  gli
obiettivi degli enti interessati dalla  acquisizione  e  cessione  di
spazi finanziari di cui al presente comma, con  riferimento  all'anno
in corso e al biennio successivo. Agli enti  che  acquisiscono  spazi
finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per  un
importo annuale pari alla meta' della quota  acquisita,  mentre  agli
enti che cedono spazi finanziari  l'obiettivo  di  ciascun  anno  del
biennio successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del valore
degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari
ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e'  pari
a zero. 
  733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del  monitoraggio
di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non  coerenti  con
gli impegni finanziari assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 
  734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia  Giulia,
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla  Regione  siciliana  e  alle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta  ferma
la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1,
commi 454 e seguenti, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. 
  735. All'articolo 1, comma 466, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) nei saldi  di
competenza,  gli  impegni  del  perimetro  sanitario  del   bilancio,
finanziati dagli utilizzi del risultato di  amministrazione  relativo
alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi  antecedenti  l'anno
2015». 
  736. La disposizione di cui al comma 735 entra in vigore dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  737. Per gli  anni  2016  e  2017,  i  proventi  delle  concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  fatta
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del
medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al
100 per cento per spese di manutenzione ordinaria  del  verde,  delle
strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di  progettazione
delle opere pubbliche. 
  738. All'articolo 2, comma  3-bis,  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le  parole:  «sino  alla  data  del  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016». 
  739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma  10,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare
le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  si
interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto  per  i  comuni
che si erano gia' avvalsi  di  tale  facolta'  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  predetto  articolo   23,   comma   7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012. 
  740. Al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole: «a favore delle societa' partecipate non quotate  che
abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a  favore  delle
societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate  e  degli
istituti bancari, che abbiano registrato». 
  741. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2017
al   2022   destinati   ai   comuni   di    Venezia,    Chioggia    e
Cavallino-Treporti, previa  ripartizione  eseguita  dal  Comitato  di
indirizzo, coordinamento e controllo  di  cui  all'articolo  4  della
medesima legge n. 798 del 1984. 
  742. L'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati
personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di  cui
alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  e  inseriti  nella  tabella  A
allegata alla stessa legge. 
  743. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorita' di  cui
al  comma  742  provvedono  a  versare  le   disponibilita'   liquide
depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilita'  speciali,
sottoconto fruttifero, aperte presso la  tesoreria  statale.  Restano
escluse   dall'applicazione   della    presente    disposizione    le
disponibilita' liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito  e
ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni o di altre pubbliche amministrazioni. 
  744. I cassieri delle  Autorita'  di  cui  al  comma  742  adeguano
l'operativita' dei  servizi  di  cassa  intrattenuti  con  le  stesse
Autorita' alle disposizioni di cui  all'articolo  1  della  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione. 
  745. Le Autorita' di cui al comma 742 provvedono a smobilizzare gli
eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando
le relative risorse sulle  contabilita'  speciali  aperte  presso  la
tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i  titoli  di  Stato
italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  27   aprile   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30  aprile  2012.  Le
Autorita' possono non  smobilizzare  gli  investimenti  in  strumenti
finanziari,  come  definiti  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso  in  cui  il  loro
valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio
2016 sia inferiore al prezzo di acquisto. 
  746. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria  unica,
con la procedura di cui all'articolo 2, quarto  comma,  della  citata
legge n. 720 del  1984,  le  Autorita'  amministrative  indipendenti,
quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti  o
contributi obbligatori aventi  valore  di  tributi  statali,  pur  in
assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato. 
  747.  Per  il  triennio  2016-2018  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  748. In considerazione dell'adozione del bilancio  unico  d'ateneo,
previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,   il
fabbisogno  finanziario  programmato  per  l'anno  2016  del  sistema
universitario, di cui all'articolo  1,  comma  637,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' determinato incrementando del 3  per  cento
il fabbisogno programmato per l'anno 2015. 
  749. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  «639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti  di  ricerca
indicati al  comma  638  e'  determinato  annualmente  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  nella  misura  inferiore   tra   il
fabbisogno programmato  e  quello  realizzato  nell'anno  precedente,
incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione  del
fabbisogno  finanziario  annuale:  a)  i  pagamenti  derivanti  dagli
accordi di programma e convenzioni per effetto  dei  quali  gli  enti
medesimi agiscono  in  veste  di  attuatori  dei  programmi  e  delle
attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano,
nei limiti dei finanziamenti concessi; b)  i  pagamenti  dell'Agenzia
spaziale italiana (ASI) relativi alla  contribuzione  annuale  dovuta
all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto  correlati  ad  accordi
internazionali, nonche' i pagamenti per programmi  in  collaborazione
con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali,  ivi
compresa la  partecipazione  al  programma  "Sistema  satellitare  di
navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi  della  legge  29  gennaio
2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  4
giugno 2003, n. 128; c) i  pagamenti  del  Consorzio  per  l'area  di
ricerca  scientifica  e  tecnologica   di   Trieste   relativi   alla
contribuzione  annuale  dovuta  alla  Societa'   consortile   Elettra
Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di  cui  all'articolo
10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio
detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il
monitoraggio dell'utilizzo del  fabbisogno  finanziario  programmato,
gli enti di ricerca indicati al comma  638  comunicano  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  entro  il  quindicesimo  giorno   del   mese
successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui  alle  lettere
a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per  i  propri  enti  di
ricerca, comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  20
gennaio dell'anno successivo a  quello  di  riferimento,  l'ammontare
complessivo dei finanziamenti concessi a  ciascun  ente  di  ricerca,
erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)». 
  750. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono considerate le spese  sostenute  da  Roma  Capitale  per  la
realizzazione del Museo nazionale della Shoah,  effettuate  a  valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al
debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro. 
  751. Il Commissario straordinario del Governo per la  gestione  del
piano di rientro, entro il 31 maggio e  il  30  novembre  di  ciascun
anno,  propone   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri
l'aggiornamento del piano di rientro di cui  all'articolo  14,  comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro
dell'interno,  entro  i  successivi  trenta   giorni   e'   approvato
l'aggiornamento   del   piano   di   rientro.   Per   l'anno    2016,
l'aggiornamento del piano, secondo le modalita'  di  cui  al  periodo
precedente, e' proposto entro il 31 gennaio, il 31  maggio  e  il  30
novembre. 
  752. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  agosto
2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del  Governo
per la gestione del piano di  rientro  di  cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre  2015,
avente  ad  oggetto,  tra  l'altro,  la  ricognizione  della  attuale
consistenza e della composizione della massa  attiva  e  della  massa
passiva comprese nel predetto piano. 
  753. L'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,
e l'articolo 78, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  sono  abrogati.  Il  quinto  e  il   sesto   periodo
dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono soppressi. 
  754. Alle province e alle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a
statuto ordinario e' attribuito  un  contributo  complessivo  di  495
milioni di euro nell'anno 2016, 470  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, di cui 245 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  220
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al  2020  e  150
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021  a  favore  delle
province e 250 milioni di euro a favore delle  citta'  metropolitane,
finalizzato al  finanziamento  delle  spese  connesse  alle  funzioni
relative alla viabilita' e all'edilizia scolastica. Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari  regionali  e  le
autonomie,  da  adottare  entro  il  28  febbraio  2016,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il  riparto
del contributo di cui al  periodo  precedente,  tenendo  anche  conto
degli  impegni  desunti  dagli  ultimi  tre  rendiconti   disponibili
relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo. 
  755. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  una  dotazione  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020». 
  756. Per l'esercizio 2016, le province e le citta' metropolitane: 
    a) possono predisporre il bilancio  di  previsione  per  la  sola
annualita' 2016; 
    b)  al  fine  di  garantire  il  mantenimento   degli   equilibri
finanziari, possono applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo
libero e destinato. 
  757. Al comma 3 dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015,  n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:
«riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni». 
  758. Al fine di garantire l'equilibrio  della  situazione  corrente
per l'anno 2016  dei  bilanci  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province, le regioni, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e  successive  modificazioni,  possono  operare   lo   svincolo   dei
trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  gia'  attribuiti  ai
predetti enti e affluiti  nell'avanzo  di  amministrazione  vincolato
dell'anno 2015. Le quote  dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno
2015 cosi' svincolate sono applicate al bilancio  di  previsione  per
l'anno  2016  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province   dopo
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio  2015.  I  trasferimenti
oggetto di  svincolo  possono  essere  rifinanziati  a  valere  sulle
annualita' successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni. 
  759. All'articolo 1, comma 430, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «nell'anno 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«negli anni 2015 e 2016»; 
    b) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte  le  seguenti:  «,
che puo' utilizzare gli eventuali risparmi di  rata,  nonche'  quelli
provenienti dal riacquisto dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza
vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione  di  cui  al
primo   periodo   possono   essere   effettuate   anche   nel   corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli
enti,  di  effettuare  le  relative  iscrizioni   nel   bilancio   di
previsione». 
  760. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2014 e 2015». 
  761. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e'  finanziato  per  un  importo  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di  personale
che fanno riferimento al patto di  stabilita'  interno  si  intendono
riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a
734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  altre  disposizioni  in
materia di spesa di personale riferite agli enti che  nell'anno  2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno. 
  763. In considerazione delle  particolari  condizioni  geopolitiche
del comune di  Campione  d'Italia,  anche  a  seguito  degli  effetti
finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco  svizzero,
e' attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni  di  euro
per  l'anno  2016.  Per  l'anno  2016  la  dotazione  del  Fondo   di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base  dei  criteri
di cui ai numeri da 1) a 3)  della  lettera  b)  del  medesimo  comma
380-ter, e' ridotta di 9 milioni di euro. 
  764. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di  60  milioni
di euro. Il fondo e' costituito  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni  di  cui
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  che
sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al  66  per  cento  del
predetto fondo e' destinata alle province  delle  regioni  a  statuto
ordinario  che  non  riescono  a  garantire  il  mantenimento   della
situazione finanziaria corrente per  l'anno  2016,  ed  e'  ripartita
entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le
modalita' e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di
riordino delle funzioni da parte delle regioni  e  del  trasferimento
definitivo  del  personale  soprannumerario   nelle   amministrazioni
pubbliche,  la  restante  quota  del  34  per  cento  del  fondo   e'
finalizzata  esclusivamente  a  concorrere  alla  corresponsione  del
trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari  regionali  e  le
autonomie, la predetta quota del 34 per cento del  fondo  di  cui  al
presente comma e' ripartita tra  le  amministrazioni  interessate  in
proporzione alle unita' di personale dichiarato  in  soprannumero,  e
non  ancora  ricollocato,  secondo  le  risultanze  del  monitoraggio
attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto  del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  14  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 
  765. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma  95,  della  legge  7
aprile 2014, n. 56, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e'  nominato  un  commissario  al  fine   di
assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare
attuazione all'accordo  tra  Stato  e  regioni  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata l'11  settembre  2014,  il  completamento  degli
adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30  giugno  2016,
il trasferimento  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle citta'
metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla  citata  legge
n. 56 del 2014. Al commissario  di  cui  al  presente  comma  non  e'
corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese  o  emolumento
comunque denominato; il commissario puo' avvalersi, ai predetti fini,
degli  uffici  e  delle  strutture  di   amministrazioni   pubbliche,
centrali, regionali e locali. All'attuazione del  presente  comma  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a  legislazione  vigente  nell'ambito  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  766. Il commissario, sentite le  regioni  interessate,  adotta  gli
atti necessari per il trasferimento delle risorse  di  cui  al  comma
765, come quantificate ai sensi dell'articolo  1,  comma  421,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  intendendosi  che,  in  assenza  di
disposizioni legislative regionali e fatta salva la  loro  successiva
adozione, sono attribuite alla regione le funzioni  non  fondamentali
delle province e  citta'  metropolitane.  Per  il  trasferimento  del
personale, il commissario opera  secondo  i  criteri  individuati  ai
sensi della legge n. 56 del  2014,  nei  limiti  della  capacita'  di
assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione  ovvero
della capacita' di assunzione e delle  relative  risorse  finanziarie
dei comuni che insistono nel  territorio  della  provincia  o  citta'
metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure  previste  dal
decreto  del  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione  14  settembre  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 
  767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva  la  legge
attuativa dell'accordo  tra  Stato  e  regioni  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno  completato  il
trasferimento delle risorse, il commissario  opera  d'intesa  con  il
Presidente della regione, secondo le modalita' previste  dalla  legge
regionale. 
  768. Il personale delle citta' metropolitane e delle  province  che
si e' collocato in posizione  utile  nelle  graduatorie  redatte  dal
Ministero della giustizia a seguito del bando di  mobilita'  adottato
con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inquadrato, entro il 31 gennaio
2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione  negli
uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a
prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza. 
  769. L'acquisizione di personale delle citta' metropolitane e delle
province ai sensi  dell'articolo  1,  comma  425,  settimo  e  ottavo
periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  effettuata
prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza. 
  770. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Qualora  le  leggi
regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale  e
il relativo personale presso le citta' metropolitane  e  le  province
per l'esercizio delle funzioni di vigilanza  connesse  alle  funzioni
non fondamentali oggetto di  riordino,  con  copertura  dei  relativi
oneri, la dotazione organica degli enti di  area  vasta,  ridotta  ai
sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  e'  rideterminata  in  aumento  in  misura  corrispondente   al
personale riallocato». 
  771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso
presso gli uffici  giudiziari  e  per  dare  compiuta  attuazione  al
trasferimento al Ministero della giustizia delle  spese  obbligatorie
per il funzionamento degli  uffici  giudiziari  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il Ministero della giustizia acquisisce un  contingente  massimo
di 1.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta,  nel  biennio  2016  e  2017,  da  inquadrare  nel  ruolo
dell'amministrazione giudiziaria,  attingendo  prioritariamente  alla
graduatoria, in corso di validita', ove sia  utilmente  collocato  il
personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero  mediante
il portale di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta  giorni  dall'avvio
del procedimento di acquisizione del personale per mobilita' non  sia
possibile procedere con le modalita' di cui  al  periodo  precedente,
l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta  e'
effettuata mediante procedure di  mobilita'  volontaria  semplificate
prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. 
  772. Le unita' di personale  che  transitano  presso  il  Ministero
della giustizia ai sensi dei commi 768, 769  e  771  sono  portate  a
scomputo del personale  soprannumerario  adibito  alle  funzioni  non
fondamentali degli enti di area vasta. 
  773.  All'articolo  21-quater,  comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «a indire le  procedure
di contrattazione collettiva ai fini della definizione  di  procedure
interne» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  indire  una  o  piu'
procedure interne, nel rispetto del citato  CCNL  comparto  Ministeri
1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso». 
  774.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7,   comma
9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  775. All'articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile
2014, n. 56, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2018». 
  776. All'articolo 1, comma 529, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «gia'  in  servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge  e  che  comunque
abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando
la necessita' di assicurare la compatibilita' dell'intervento con  il
raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica». 
  777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla  violazione
del termine di ragionevole durata dei  processi,  al  capo  II  della
legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti: 
  «Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1.
La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi  alla
violazione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione stessa. 
  2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo
1-ter, ha subito un danno patrimoniale o  non  patrimoniale  a  causa
dell'irragionevole  durata  del  processo  ha  diritto  ad  una  equa
riparazione. 
  Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -  1.  Ai  fini  della  presente
legge, nei processi civili costituisce  rimedio  preventivo  a  norma
dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme
del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli  702-bis
e seguenti del  codice  di  procedura  civile.  Costituisce  altresi'
rimedio  preventivo  formulare  richiesta  di  passaggio   dal   rito
ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis  del  codice
di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il  rito  sommario  di
cognizione, ivi comprese quelle  in  grado  di  appello,  costituisce
rimedio  preventivo  proporre  istanza  di  decisione  a  seguito  di
trattazione orale a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di
procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui  il  tribunale
giudica in composizione  collegiale,  il  giudice  istruttore  quando
ritiene che la causa puo' essere  decisa  a  seguito  di  trattazione
orale, a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura
civile, rimette la causa al collegio  fissando  l'udienza  collegiale
per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. 
  2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di
depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di   procuratore   speciale,
un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  3.  Nei  giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo  costituisce
rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo  di  cui
all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo,  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  4. Nel procedimento contabile  davanti  alla  Corte  dei  conti  il
presunto responsabile ha diritto di  depositare,  personalmente  o  a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza  di  accelerazione,  almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. 
  5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla  Corte
dei conti ha diritto  di  depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto
a depositare un'istanza di accelerazione almeno due  mesi  prima  che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  7. Restano  ferme  le  disposizioni  che  determinano  l'ordine  di
priorita' nella trattazione dei procedimenti»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' inammissibile la domanda di equa  riparazione  proposta  dal
soggetto che non ha esperito i  rimedi  preventivi  all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter»; 
    c)  all'articolo  2,  il  comma  2-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
    a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in  giudizio
consapevole  della  infondatezza  originaria  o  sopravvenuta   delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile; 
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile; 
    c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo  periodo,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»; 
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  2-quinquies  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole
durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: 
    a)  dichiarazione  di   intervenuta   prescrizione   del   reato,
limitatamente all'imputato; 
    b) contumacia della parte; 
    c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di  procedura  civile  e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
    d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli  81  e  82  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel  giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni  di  cui  all'articolo  70  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    f)  introduzione  di  domande  nuove,  connesse  con  altre  gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i  presupposti  per  i
motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
salvo che il  giudice  amministrativo  disponga  la  separazione  dei
processi; 
    g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,  valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte. 
  2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno  quando  la
parte ha conseguito,  per  effetto  della  irragionevole  durata  del
processo, vantaggi  patrimoniali  eguali  o  maggiori  rispetto  alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»; 
    e) all'articolo 2-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una
somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a  euro  800
per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede
il termine ragionevole di durata del  processo.  La  somma  liquidata
puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi
al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»; 
    f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento  quando
le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta. 
  1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo  in  caso  di
integrale  rigetto  delle  richieste  della  parte   ricorrente   nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 
  1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta  in  caso  di
riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento  per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte»; 
    g) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La domanda di  equa  riparazione  si  propone  con  ricorso  al
presidente della corte d'appello del distretto  in  cui  ha  sede  il
giudice innanzi al quale si e' svolto il  primo  grado  del  processo
presupposto. Si  applica  l'articolo  125  del  codice  di  procedura
civile»; 
    h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito  il
seguente:  «Non  puo'  essere  designato  il  giudice  del   processo
presupposto»; 
    i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo  le  parole:  «delle  risorse
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto
salvo il ricorso al conto sospeso»; 
    l) dopo l'articolo 5-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-sexies. -  (Modalita'  di  pagamento).  -  1.  Al  fine  di
ricevere il pagamento delle somme liquidate a  norma  della  presente
legge,  il  creditore  rilascia  all'amministrazione  debitrice   una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
attestante la mancata riscossione di somme per  il  medesimo  titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,  l'ammontare
degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere,
la modalita' di riscossione  prescelta  ai  sensi  del  comma  9  del
presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui al comma 3. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1  ha  validita'  semestrale  e
deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 
  3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016,  sono
approvati i modelli  di  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  ed  e'
individuata  la  documentazione  da  trasmettere  all'amministrazione
debitrice  ai  sensi  del  predetto  comma  1.   Le   amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la  modulistica  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione  della
dichiarazione o della documentazione  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ordine di pagamento non puo' essere emesso. 
  5. L'amministrazione effettua il pagamento  entro  sei  mesi  dalla
data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi
precedenti. Il termine di cui al  periodo  precedente  non  inizia  a
decorrere in caso di mancata, incompleta  o  irregolare  trasmissione
della dichiarazione ovvero  della  documentazione  di  cui  ai  commi
precedenti. 
  6. L'amministrazione esegue, ove  possibile,  i  provvedimenti  per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio,
fatto  salvo  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria  mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a  carico
del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di  cui  all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i  creditori
non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto
di  precetto,   ne'   proporre   ricorso   per   l'ottemperanza   del
provvedimento. 
  8. Qualora i creditori di somme liquidate a  norma  della  presente
legge propongano l'azione di ottemperanza di  cui  al  titolo  I  del
libro quarto del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice  amministrativo
nomina,   ove   occorra,   commissario   ad   acta    un    dirigente
dell'amministrazione soccombente,  con  esclusione  dei  titolari  di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono
incarichi  dirigenziali  generali.   I   compensi   riconosciuti   al
commissario   ad   acta   rientrano   nell'onnicomprensivita'   della
retribuzione dei dirigenti. 
  9. Le operazioni di pagamento delle  somme  dovute  a  norma  della
presente  legge  si  effettuano  mediante  accreditamento  sui  conti
correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per  cassa  o  per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se  di  importo
non superiore a 1.000 euro. 
  10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il
creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante  con  il
rilascio di procura speciale. 
  11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in  corso,  non  puo'
essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti  in
favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente  legge
in  caso  di  mancato,  incompleto  o  irregolare  adempimento  degli
obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al  presente  comma
si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. 
  12.  I  creditori   di   provvedimenti   notificati   anteriormente
all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma  3  trasmettono   la
dichiarazione  e  la  documentazione  di  cui  ai  commi   precedenti
avvalendosi della modulistica presente nei siti  istituzionali  delle
amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse
alla data di entrata in  vigore  del  presente  articolo,  conservano
validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»; 
    m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nei processi la cui durata al  31  ottobre  2016  ecceda  i
termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e  in  quelli
assunti in decisione alla stessa data  non  si  applica  il  comma  1
dell'articolo 2. 
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo  54  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  come   modificato   dall'articolo   3,   comma   23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31  ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis». 
  778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di  spesa  massimo
di 10 milioni di euro annui,  i  soggetti  che  vantano  crediti  per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi  degli  articoli
82 e seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati,  sono
ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta
e tassa, compresa l'imposta sul valore  aggiunto  (IVA),  nonche'  al
pagamento dei contributi  previdenziali  per  i  dipendenti  mediante
cessione, anche  parziale,  dei  predetti  crediti  entro  il  limite
massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato  dell'IVA  e
del contributo previdenziale per gli avvocati  (CPA).  Tali  cessioni
sono esenti da ogni imposta di bollo e di  registro.  Ai  fini  della
presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per
i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo  170
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La  compensazione  o
la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente  ed
entro un  limite  massimo  pari  all'ammontare  dei  crediti  stessi,
aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale  per  gli  avvocati
(CPA). 
  779. Per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata  la  spesa
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  780. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti criteri,  priorita'  e  modalita'  per  l'attuazione  delle
misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite  di
spesa di cui al comma 779. 
  781. Al codice del  processo  amministrativo,  di  cui  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad  oggetto
il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo
periodo  decorre  dal  giorno  della  comunicazione  o  notificazione
dell'ordine di pagamento disposto  nella  sentenza  di  ottemperanza;
detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e'
stabilita in misura pari agli interessi legali»; 
    b) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente: 
  «Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A  seguito
dell'istanza  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  71,  il  giudice,
accertata la  completezza  del  contraddittorio  e  dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire,  in  camera  di
consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata». 
  782. Al decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, comma 2, dopo le  parole:  «in  unico  grado»
sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui  alla
legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
    b) all'articolo 68, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della  legge  24
marzo 2001, n.  89,  e'  computato  nella  misura  di  un  ottavo  di
provvedimento ai fini del  raggiungimento  della  soglia  di  cui  al
periodo precedente»; 
    c) all'articolo 72, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando il provvedimento e' costituito dal  decreto  di  cui
all'articolo  3,  comma  5,  della  legge  24  marzo  2001,  n.   89,
l'indennita' e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto». 
  783. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  «3-bis.  Il  decreto   di   pagamento   e'   emesso   dal   giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude  la  fase
cui si riferisce la relativa richiesta». 
  784. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita'
di   sistemi   informatici   idonei   ad   assicurare   la   completa
automatizzazione di tutte le  attivita'  amministrative  relative  ai
settori  del  pagamento  delle  spese  di  giustizia  e  dei  crediti
liquidati a norma della legge 24 marzo 2001,  n.  89,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate
dal Ministero della giustizia e senza oneri a  carico  della  finanza
pubblica,  con  i  consigli  dell'ordine  circondariale  forense  per
consentire che alcune  unita'  di  personale  dei  predetti  consigli
dell'ordine  vengano  distaccate  presso  gli  uffici  giudiziari   a
supporto   delle   attivita'   di   cancelleria   o   di   segreteria
esclusivamente nei settori di cui al presente comma.  Le  convenzioni
sono stipulate in conformita' e nei limiti di una convenzione quadro,
previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio
nazionale forense. La convenzione quadro individua  le  procedure  di
controllo necessarie a impedire che i soggetti  di  cui  al  presente
comma siano  adibiti  a  supporto  di  attivita'  diverse  da  quelle
previste  dal  presente  comma  e  che  agli  stessi  sia  consentito
l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori  rispetto
a quelli strettamente connessi  con  lo  svolgimento  delle  predette
attivita' di supporto. La convenzione quadro  prevede  l'obbligo  dei
consigli dell'ordine  circondariale  forense  di  stipulare  adeguate
polizze di assicurazione per la responsabilita'  per  danno  erariale
con  massimale  non  inferiore  a  quello  stabilito  dalla  medesima
convenzione, al fine di tutelare il personale  di  cancelleria  o  di
segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle  condotte  del
personale distaccato presso l'ufficio giudiziario. 
  785. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di
cui al comma 784 sono distaccati  presso  gli  uffici  giudiziari,  i
consigli dell'ordine dai quali dipendono sono tenuti a  corrispondere
loro  i  trattamenti   retributivi,   i   contributi   previdenziali,
assicurativi e  assistenziali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
legislative. Per l'intera durata del medesimo  periodo,  agli  stessi
soggetti non compete alcuna forma  di  compenso,  di  indennita',  di
rimborso  spese  o  di  trattamento  previdenziale,  assistenziale  o
assicurativo da parte della pubblica amministrazione,  con  la  quale
non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. 
  786. Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia  per
i tre anni successivi alla data della  loro  entrata  in  vigore.  Le
convenzioni stipulate a norma dei predetti  commi  cessano  di  avere
efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente. 
  787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784  e
785,  stipulate   dai   capi   degli   uffici   giudiziari   con   le
amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente  autorizzate,
a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono  essere
realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  788. All'articolo 1, comma 250, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «All'esecuzione
delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei
confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato  o  ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o  di  altri  provvedimenti
dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni,
in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse
iscritte in bilancio a legislazione vigente». 
  789.  All'articolo  10,  comma  12-vicies,  del  decreto-legge   31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del  procedimento
penale instaurato per  i  medesimi  fatti  e  definito  con  sentenza
anteriore alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  29
marzo 2010,  n.  48,  non  risulti  il  coinvolgimento  del  medesimo
soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal procedimento penale instaurato per  i  medesimi  fatti
accaduti anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata  una  sentenza  di
condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto  dolo  o  colpa
grave per il medesimo soggetto obbligato». 
  790. In attuazione dei principi di cui  alla  direttiva  29/2012/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime  di  reato,
in  attuazione  della  Convenzione  del  Consiglio   d'Europa   sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, ratificata ai  sensi  della  legge  27  giugno
2013, n. 77, nonche' in attuazione del decreto-legge 14 agosto  2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, e' istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso
di  protezione  denominato  «Percorso  di  tutela  delle  vittime  di
violenza», con  la  finalita'  di  tutelare  le  persone  vulnerabili
vittime della  altrui  violenza,  con  particolare  riferimento  alle
vittime di  violenza  sessuale,  maltrattamenti  o  atti  persecutori
(stalking). All'istituzione del Percorso di tutela delle  vittime  di
violenza si provvede con le risorse finanziarie, umane e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  791. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  tenuto  conto
delle esperienze gia' operative  a  livello  locale,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo
il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790,
anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione  straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma
1,  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119.  L'attuazione
delle  linee  guida  avviene  attraverso  l'istituzione   di   gruppi
multidisciplinari  finalizzati  a  fornire  assistenza   giudiziaria,
sanitaria e  sociale,  riguardo  ad  ogni  possibile  aspetto  legato
all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a  ogni
tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di  cui  al  comma  790,
garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato  Percorso
di tutela delle vittime di violenza,  nel  caso  in  cui  la  vittima
intenda procedere a denuncia, e la presa  in  carico,  da  parte  dei
servizi di assistenza, in collaborazione con i centri  anti-violenza.
La partecipazione ai  gruppi  multidisciplinari  di  cui  al  secondo
periodo non comporta l'erogazione di indennita', gettoni, rimborsi di
spese o altri emolumenti. 
  792.  Per  favorire  la  gestione  finanziaria   degli   interventi
finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio 2016 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio
organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  dotato  di  autonomia
gestionale e contabile, denominato  «organismo  strumentale  per  gli
interventi europei», avente ad oggetto esclusivo  la  gestione  degli
interventi europei. 
  793. La legge regionale e provinciale che provvede  all'istituzione
dell'organismo strumentale per gli interventi  europei  disciplina  i
rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano
e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento  all'organismo
di tutti i crediti regionali riguardanti  le  risorse  europee  e  di
cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali  agli  aventi
diritto   riguardanti   gli   interventi   europei,   risultanti   da
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate.  L'eventuale   differenza
positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della
regione o  della  provincia  autonoma  nei  confronti  dell'organismo
regionale. 
  794. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma  792
e' costituito solo dall'eventuale fondo di cassa,  da  crediti  e  da
debiti concernenti gli interventi europei. Per lo  svolgimento  della
propria attivita' gli organismi strumentali si avvalgono dei  beni  e
del  personale  delle  regioni  o   delle   province   autonome   che
garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e  patrimoniale  del
proprio organismo strumentale per gli interventi europei. 
  795. La gestione degli organismi  strumentali  per  gli  interventi
europei  si  avvale  di  conti  di  tesoreria   unica   appositamente
istituiti,  intestati  agli  organismi  e  funzionanti   secondo   le
modalita' di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni, e di  corrispondenti  conti
correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  796.  Il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
versa le  risorse  europee  e  quelle  di  cofinanziamento  nazionale
destinate alle regioni o  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nonche' le altre risorse a  proprio  carico,  nei  conti  di
tesoreria unica  di  cui  al  comma  795.  Fino  al  perdurare  della
sospensione della tesoreria unica mista, disposta  dall'articolo  35,
comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  prorogata
dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei
medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative  al
cofinanziamento regionale degli stessi interventi. 
  797.  Gli  organismi  strumentali  per   gli   interventi   europei
trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite  i  propri
tesorieri, i dati  codificati  concernenti  tutti  gli  incassi  e  i
pagamenti effettuati, secondo le modalita' previste per le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non  possono
accettare  disposizioni  di  pagamento  prive   della   codificazione
uniforme. 
  798. In attuazione della legge regionale e provinciale  di  cui  al
comma 793, la  regione  e  la  provincia  autonoma  registrano  nelle
proprie scritture patrimoniali e  finanziarie  il  trasferimento  dei
debiti e dei crediti trasferiti  all'organismo  strumentale  per  gli
interventi  europei.  Il  trasferimento  dei  crediti  e  dei  debiti
esigibili  al  31  dicembre  2015  e'  registrato  nel  bilancio   di
previsione  2016-2018,  iscrivendo  tra  gli  stanziamenti   relativi
all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso
l'organismo strumentale, per  lo  stesso  importo,  pari  al  maggior
valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed  effettuando  le
necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.
L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi  concorre  alla
determinazione del  debito  o  del  credito  della  regione  o  della
provincia  autonoma   nei   confronti   dell'organismo   strumentale,
esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il  rispetto  del
principio della competenza  finanziaria  di  cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  il  trasferimento  dei
crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio  2016  e  nei
successivi  e'  registrato  cancellando  dalle  scritture   contabili
riguardanti ciascun esercizio i relativi  accertamenti  e  impegni  e
registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per
gli interventi europei, di  importo  pari  alla  differenza  tra  gli
impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti  e  i
debiti cancellati dalla  regione  o  dalla  provincia  autonoma  sono
registrati dall'organismo strumentale  per  gli  interventi  europei.
L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate
derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia  autonoma
a seguito dei correlati  impegni  della  regione  e  della  provincia
autonoma. 
  799. I controlli delle sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti
previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
si estendono anche agli organismi strumentali delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  800. I fondi esistenti sulle contabilita' aperte ai sensi del comma
795, nonche' sulle contabilita' presso la tesoreria statale intestate
al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli
interventi  cofinanziati  dall'Unione   europea,   degli   interventi
complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui
al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della
legge n. 190 del 2014, nonche' i fondi depositati sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della  predetta  legge  23
dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni  centrali
dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono  soggetti
ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria  e
sulle contabilita' speciali, come individuati dal comma 795, non sono
ammessi atti di sequestro o di  pignoramento  presso  le  sezioni  di
tesoreria dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati  non
determinano  obbligo  di  accantonamento  da  parte   delle   sezioni
medesime. 
  801. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
671 e' sostituito  dal  seguente:  «671.  Al  fine  di  accelerare  e
semplificare  l'iter  dei  pagamenti   riguardanti   gli   interventi
cofinanziati  dall'Unione  europea  e  gli  interventi  di  azione  e
coesione complementari alla  programmazione  dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle Amministrazioni  centrali  dello  Stato  ovvero  di
agenzie  dalle  stesse  vigilate,  il  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183,  provvede  alle
erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche
mediante versamenti nelle apposite  contabilita'  speciali  istituite
presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare  degli  interventi
stessi». 
  802. All'articolo 1, comma 243, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «a titolarita'  delle  Amministrazioni  centrali
dello Stato» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».  Alle  anticipazioni
concesse dalle amministrazioni titolari  di  interventi  cofinanziati
dall'Unione europea in favore di soggetti  privati,  a  valere  sulle
quote  di  cofinanziamento  nazionale,   si   applica   il   disposto
dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.
L'articolo 56, comma 2, della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e'
abrogato. 
  803. Al recupero delle somme  dovute  da  beneficiari  situati  sul
territorio  italiano  riguardanti   i   programmi   di   cooperazione
territoriale europea aventi Autorita' di gestione estera si  provvede
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di recupero di cui  al  precedente
periodo. 
  804. Al fine di assicurare il completamento dei  progetti  inseriti
nella programmazione dei fondi strutturali europei  2007/  2013,  non
conclusi alla data del 31 dicembre 2015,  sentita  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  previa  ricognizione  delle
esigenze di finanziamento  presso  le  amministrazioni  titolari  dei
progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, una proposta  di  utilizzo
delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio
2015,  per  l'attuazione  dei  programmi  di   azione   e   coesione,
complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in
favore  di  amministrazioni  che  non  dispongono  di   risorse   per
l'attuazione dei programmi di azione e coesione e'  reintegrata  alla
dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a  valere  sulle
risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  gli  anni
successivi al 2016. 
  805. All'articolo 4 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE,  sono  stabiliti  i
criteri per la definizione di un sistema  di  verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti per la  realizzazione  di  interventi  e  programmi
pubblici.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  32   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  con  il  medesimo  decreto  si
provvede altresi' alla definizione delle procedure e delle  modalita'
di  definanziamento  degli  interventi  e  dei  programmi   pubblici,
considerando anche parametri temporali di  riferimento  distinti  per
livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione  di
opere,  costo  complessivo,  procedura  di  spesa  sin   dall'impegno
contabile, volti  a  incentivare  una  maggiore  tempestivita'  delle
procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il  definanziamento  si
applica esclusivamente alle  quote  di  finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno,  dei  contributi  e
delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del  comma  1
sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
qualora iscritte in conto residui,  a  uno  specifico  fondo  per  la
riprogrammazione degli investimenti per  la  crescita,  da  istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui  al  primo  periodo  e'
istituita una apposita  sezione  in  cui  sono  iscritte  le  risorse
finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  a
cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  10,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  1-ter.  Le  risorse  del  fondo  per  la   riprogrammazione   degli
investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis,  sono  assegnate
dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali  ad  eccezione
delle risorse provenienti dal Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione
territoriale,  che  rimangono  vincolate  alla  chiave   di   riparto
territoriale  vigente  al  momento  della  nuova  assegnazione  delle
risorse. L'assegnazione delle somme revocate puo' svilupparsi  su  un
arco  temporale  pluriennale,  in  modo  tale   da   assicurarne   la
neutralita' rispetto  ai  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  anche  in   conto
residui»; 
    c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche  nei  tempi  previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»; 
    d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono  sostituite  dalle
seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici». 
  806. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE: 
    a)  all'articolo  18,  comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non  delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal  Presidente
del Consiglio dei ministri» sono soppresse; 
    c) all'articolo 60, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e all'articolo 1, comma 355, alinea,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non delegabile» sono soppresse; 
    d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' abrogato. 
  807. Qualora nell'ambito della  programmazione  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda  necessaria  l'approvazione
di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o
VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni
qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il
termine  del   30   giugno   2016.   L'assunzione   di   obbligazioni
giuridicamente vincolanti nel semestre  1º  luglio-31  dicembre  2016
comporta, invece, la sanzione  complessiva  dell'1,5  per  cento  del
finanziamento totale concesso. 
  809.  La  mancata   assunzione   di   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti nel termine prorogato di cui al  comma  807  determina  la
definitiva revoca del finanziamento. 
  810. La dotazione del fondo di cui all'articolo  41-bis,  comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' incrementata di  50  milioni
di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo
2017-2020. 
  811. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificata  dall'articolo
1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  a  valere  sulle
dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, relativa agli interventi a  favore  dello  sviluppo  delle  aree
interne, e' incrementata di  10  milioni  di  euro  per  il  triennio
2016-2018. 
  812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione
di spesa a favore delle aree interne, a valere  sulle  dotazioni  del
Fondo di rotazione della citata legge  n.  183  del  1987,  e'  pari,
complessivamente, a 190 milioni di euro,  ripartiti  come  segue:  16
milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno  2016,
94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di  euro  per  l'anno
2018. 
  813. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma
9-bis e' sostituito dal seguente: 
  «9-bis. Ai fini  della  tempestiva  esecuzione  delle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  ai  sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli  oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze  si  provvede  a  carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 41-bis,  comma  1,  della  presente  legge,  nel  limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  100  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2017-2020.  A  fronte  dei   pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attiva  il
procedimento di rivalsa a carico delle  amministrazioni  responsabili
delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da effettuare  da  parte  dello
Stato in favore delle amministrazioni stesse». 
  814. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea  accertata
con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna
al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove  per
provvedere  ai  dovuti  adempimenti  si  renda  necessario  procedere
all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati  tra  loro,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
competente per materia, sentiti  gli  enti  inadempienti,  assegna  a
questi  ultimi  termini  congrui  per  l'adozione  di  ciascuno   dei
provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di
tali  termini,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il   soggetto
interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e
del  Ministro  competente  per  materia,   adotta   i   provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina  un  apposito  commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri e'  invitato  il  Presidente
della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le
disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  agli
inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in  data  anteriore
alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  che  si
fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al  primo
periodo. 
  2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facolta'  e
i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano
anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione». 
  815. Il Commissario delegato di cui  all'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il
30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara,  gli
interventi  finalizzati  alle  attivita'  di  bonifica  e  messa   in
sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo
le priorita' e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo
2, comma 3-octies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
utilizzando a tale fine le risorse  destinate  al  medesimo  sito  di
interesse nazionale «Bussi sul Tirino»  giacenti  sulla  contabilita'
speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del  2007.  Decorso  il
predetto termine, il capo del Dipartimento della  protezione  civile,
con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter
e 4-quater, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  disciplina  le
modalita' della cessazione delle funzioni del  Commissario  delegato,
fissando altresi' un  termine  per  la  chiusura  della  contabilita'
speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  al  fine  di  essere
utilizzate,  sulla  base  di  apposito  accordo  di  programma,   per
interventi di bonifica del sito di  interesse  nazionale  «Bussi  sul
Tirino», individuati anche ai sensi e  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  816. In deroga all'articolo 1, commi 424  e  425,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e' autorizzato ad assumere  nell'anno  2016,  a
tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente
di  personale  di  complessive  30  unita',  mediante  l'utilizzo  di
graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validita'
in corso, banditi dall'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il  periodo  di  tre  mesi,  il
medesimo Ministero ha la facolta' di assumere il  suddetto  personale
mediante contratti a tempo  indeterminato,  da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F,  nel  rispetto  della  propria  dotazione
organica. 
  817. Al fine di garantire il  necessario  supporto  alle  attivita'
istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato nell'anno  2016
ad assumere a tempo indeterminato  un  contingente  di  personale  di
complessive 11 unita' nel rispetto della propria dotazione  organica,
mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici  nazionali  a
tempo indeterminato banditi ed  espletati  dall'ISPRA,  in  corso  di
validita'. Il  suddetto  personale,  corrispondente  a  6  unita'  di
collaboratore amministrativo e 5 unita' di collaboratore tecnico,  e'
inquadrato nell'Area II, posizione economica F1. 
  818. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' procedere al reclutamento di cui ai commi 816 e  817  senza
il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  819. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema  delle
risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11,
terzo comma, della decisione stessa. 
  820. All'articolo 36, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, le parole: 
  «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro  competente  per  materia»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «decreto  del  Ministro  competente  per
materia». 
  821. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE)  e
del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  (FESR),  rientranti  nella
programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si  intendono
estesi anche ai liberi  professionisti,  in  quanto  equiparati  alle
piccole  e  medie  imprese  come  esercenti  attivita'  economica,  a
prescindere  dalla  forma   giuridica   rivestita,   dal   titolo   I
dell'allegato alla raccomandazione 2013/  361/CE  della  Commissione,
del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013, ed espressamente  individuati,  dalle  Linee  d'azione  per  le
libere professioni del Piano d'azione imprenditorialita'  2020,  come
destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati  fino  al
2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. 
  822. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme  di
investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  giugno  2015,   le   operazioni
finanziarie delle piattaforme di investimento  ammissibili  al  Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto
nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello  Stato  e'  onerosa,  a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 
  823. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello
Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati. 
  824. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti criteri, modalita' e condizioni per  la  concessione  della
garanzia di cui ai commi da 822 a 829. 
  825.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi  dei  commi  da  822  a  829,  con  una
dotazione iniziale di  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2016.  E'
autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di
tesoreria. La dotazione del fondo puo' essere  incrementata  mediante
versamento di contributi da parte  delle  amministrazioni  statali  e
degli enti territoriali secondo modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista  dal  comma
876. 
  826. La Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la  qualifica  di
istituto nazionale di  promozione,  come  definito  dall'articolo  2,
numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo  al  FEIS,
secondo quanto previsto nella comunicazione (COM  (2015)  361  final)
della Commissione, del 22 luglio 2015. 
  827. In ragione della qualifica di  cui  al  comma  826,  la  Cassa
depositi e prestiti S. p.A. e'  abilitata  a  svolgere  le  attivita'
degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento  (UE)
2015/1017, nonche' i compiti previsti dal regolamento (UE)  n.  1303/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,
recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e  di  investimento
europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,  recante  le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. 
  828. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' impiegare le  risorse
della  gestione  separata  di  cui  all'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per  contribuire
a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. 
  829. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  o  le  societa'  da  essa
controllate  possono  esercitare  i  compiti  di   esecuzione   degli
strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/ 2012 e al regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  in
forza di un mandato della Commissione  europea  ovvero  su  richiesta
delle autorita' di gestione. 
  830. Le attivita' di cui al comma 829 possono essere condotte anche
con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti  pubblici
o privati, anche a  valere  su  risorse  europee.  Le  risorse  delle
amministrazioni statali possono essere individuate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse  disponibili
a legislazione vigente. 
  831. E' istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia  nel  quale
confluiscono le somme, determinate in misura pari a  1  euro/MWh  per
anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero  cessionari  della  potenza
assegnata  che  abbiano  assunto   l'impegno   con   Terna   Spa   di
finanziamento delle opere di  cui  all'articolo  32  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono tenuti a versare
fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector,  in  aggiunta
ai corrispettivi, determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a  Terna  Spa
per l'esecuzione dei contratti  di  approvvigionamento.  Detto  fondo
interviene esclusivamente a garanzia degli  impegni  assunti  per  il
finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate  nel  fondo
di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative  da
parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma  ovvero  di
Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria. In
caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al  termine
del periodo di esenzione, lo stesso e' redistribuito,  per  la  parte
residua, ai soggetti di cui al presente comma,  in  proporzione  alle
quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalita' di  gestione
del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico. 
  832.  Al  fine  di  completare   la   realizzazione   delle   nuove
infrastrutture  di  interconnessione  con  l'estero  nella  forma  di
interconnector di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma  6  dello
stesso articolo e' esteso al 31 dicembre 2021, secondo  le  modalita'
di cui ai commi da 833 a 836, a  favore  dei  soggetti  aggiudicatari
ovvero  cessionari,  di  cui  al  comma  831,  a  prescindere   dalla
originaria  frontiera  di   assegnazione,   per   la   capacita'   di
interconnessione di cui all'articolo 32,  comma  1,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi  dell'articolo  2  del
decretolegge 25 gennaio 2010, n. 3,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  e  limitatamente  alla  quota  di
capacita' non ancora in esercizio. 
  833. I soggetti di cui al comma 831 sono tenuti a sottoscrivere  il
contratto   di   mandato   per   la   costruzione    e    l'esercizio
dell'interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal
rilascio dell'esenzione, ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  21  ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto
di cui al comma 832, con obbligo di restituire quanto goduto e  ferme
restando le eventuali obbligazioni assunte  nei  confronti  di  Terna
Spa. 
  834. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99,
le parole: «durata pari a venti anni» sono sostituite dalle seguenti:
«durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo  32,  la
parola: «ventennale» e' soppressa. 
  835. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
le  parole:  «trentasei  mesi»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«quarantotto mesi». 
  836. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 831 a
835, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del  2009,  e
successive modificazioni. 
  837. L'organo commissariale di ILVA  S.  p.A.,  al  fine  esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione straordinaria  e,  nei  limiti  delle  disponibilita'
residue, di interventi volti alla  tutela  della  sicurezza  e  della
salute, nonche' di ripristino e di bonifica ambientale, nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea  in  materia,  e'  autorizzato  a
contrarre finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  800
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il  predetto
finanziamento  costituisce  anticipazione   finanziaria   sui   fondi
raccolti a seguito della emissione del  prestito  obbligazionario  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  in
prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo  111,
primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. La garanzia dello Stato e' onerosa, a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo  scopo,  la
dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma  1-ter,  del  citato
decreto-legge n. 1 del 2015 e' incrementata di 400  milioni  di  euro
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del fondo  di
cui all'articolo 37, comma 6, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La
disposizione di cui al presente  comma  entra  in  vigore  il  giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  presente
legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  anche  in  conto
residui. 
  838. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo  economico  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
con il decreto interministeriale n. 231 del  26  settembre  2014,  ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, sono destinate, nei limiti  delle  somme  non  impegnate
alla data di entrata in vigore del presente comma, ai fini di cui  al
comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111.
Con i decreti  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  si  provvede  negli  esercizi
successivi ad operare gli opportuni conguagli al fine  di  assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel  predetto
articolo 19 del citato decreto legislativo  n.  30  del  2013  e  del
vincolo di  destinazione  a  investimenti  con  finalita'  ambientali
derivante dalla direttiva 2009/29/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in  vigore
il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  839. La dotazione del fondo, di  cui  all'articolo  1,  comma  113,
della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica
delle  discariche  abusive  individuate  dalle  competenti  autorita'
statali in relazione alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2003/2007, e' aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede  ad  individuare  e  rendere
pubblico nel sito  internet  istituzionale  un  cronoprogramma  degli
interventi  attuativi  previsti  nel  piano  e  provvede  a  indicare
progressivamente quelli effettivamente realizzati. 
  840. All'articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge  5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono premessi i seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  possono  essere  definiti,  ai  fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione
economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui  al  comma
1,  che  tengano  conto  delle  caratteristiche  e  dei   particolari
fabbisogni  delle  predette  imprese.  Gli   specifici   criteri   di
valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le  imprese
che non presentino adeguate capacita' di rimborso  del  finanziamento
bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta' ai  sensi
di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono
applicati per un periodo non superiore a dodici mesi  dalla  data  di
pubblicazione del citato decreto, fermo restando il  limite  di  euro
35.000.000 di cui al comma 1»; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  841. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «2-bis. Per  le  imprese  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  la  durata  dei
programmi di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  puo'  essere
autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un  massimo
di quattro anni». 
  842. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del  23  novembre
2015,  quattro  societa'  per  azioni,  denominate  Nuova  Cassa   di
risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa,  Nuova  Banca
dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa,
di seguito denominate «le societa'», tutte  con  sede  in  Roma,  via
Nazionale, 91, aventi per oggetto lo  svolgimento  dell'attivita'  di
ente-ponte ai sensi  dell'articolo  42  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, con riguardo  rispettivamente  alla  Cassa  di
risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle  Marche  Spa,  alla  Banca
popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa
di risparmio della provincia  di  Chieti  Spa,  in  risoluzione,  con
l'obiettivo di mantenere la  continuita'  delle  funzioni  essenziali
precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le  condizioni
di mercato  sono  adeguate,  cedere  a  terzi  le  partecipazioni  al
capitale o i diritti, le attivita' o  le  passivita'  acquistate,  in
conformita' con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 
  843. Alle societa' di cui al comma 842  possono  essere  trasferiti
azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle
banche sottoposte a  risoluzione  di  cui  al  comma  842,  ai  sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  844. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di  Ferrara
Spa e' stabilito in euro 191.000.000 ed e' ripartito in dieci milioni
di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche Spa  e'
stabilito in euro 1.041.000.000 ed e' ripartito in dieci  milioni  di
azioni; il capitale sociale della  Nuova  Banca  dell'Etruria  e  del
Lazio Spa e' stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito  in  dieci
milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio
di Chieti Spa e' stabilito in euro 141.000.000  ed  e'  ripartito  in
dieci milioni di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte  dal
Fondo di risoluzione nazionale; nel rispetto dell'articolo 42,  comma
2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il  capitale  di
nuova emissione della societa' potra' essere  sottoscritto  anche  da
soggetti diversi dal Fondo di risoluzione nazionale. 
  845. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo  statuto
delle  societa',  nomina  i  primi   componenti   degli   organi   di
amministrazione e controllo e ne determina i compensi.  Resta  fermo,
per  la  fase  successiva   alla   costituzione,   quanto   stabilito
dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre  2015,
n. 180.  Se  gia'  adottati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decretolegge 22  novembre  2015,  n.  183,  tali  atti  si  intendono
convalidati. 
  846. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di  legge
richiesti per la costituzione delle societa'. Dalla medesima data per
le obbligazioni  sociali  rispondono  soltanto  le  societa'  con  il
proprio patrimonio. 
  847. Fermo restando quanto disposto dal comma 846, gli  adempimenti
societari sono perfezionati dagli amministratori delle  societa'  nel
piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento. 
  848. Dopo l'avvio del Meccanismo  di  risoluzione  unico  ai  sensi
dell'articolo 99 del regolamento  (UE)  n.  806/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  15  luglio  2014,  fermi  restando  gli
obblighi di contribuzione al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsti
dagli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento (UE) n. 806/2014,  le
banche aventi sede legale in  Italia  e  le  succursali  italiane  di
banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari
gia' versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi
derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non
siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e
altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in  relazione
alle misure previste dai Provvedimenti di  avvio  della  risoluzione,
versano contribuzioni addizionali al Fondo di  risoluzione  nazionale
nella misura determinata dalla  Banca  d'Italia,  comunque  entro  il
limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di
risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale  limite  complessivo  e'
incrementato  di  due  volte   l'importo   annuale   dei   contributi
determinati in conformita' all'articolo 70 del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81  del
Consiglio, del 19 dicembre 2014. 
  849. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al  Fondo  di
risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 848, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo  96  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e  83  del
medesimo decreto legislativo. 
  850. Nel caso in cui siano adottate  azioni  di  risoluzione,  come
definite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la  trasformazione  in  credito
d'imposta  delle  attivita'  per  imposte  anticipate   relative   ai
componenti  negativi  di  cui  al  comma  55  dell'articolo   2   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  iscritte  nella
situazione  contabile   di   riferimento   dell'ente   sottoposto   a
risoluzione decorre dalla data di avvio  della  risoluzione  e  opera
sulla  base  dei  dati  della  medesima  situazione  contabile.   Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  avvio  della
risoluzione non sono deducibili i componenti negativi  corrispondenti
alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
d'imposta ai sensi del presente comma. 
  851. Il comma 850 si applica a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  852. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno  2015,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014». 
  853. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal
Fondo di risoluzione  nazionale  all'ente-ponte  non  si  considerano
sopravvenienze attive. 
  854. Il decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 183 del 2015. 
  855. E' istituito il Fondo  di  solidarieta'  per  l'erogazione  di
prestazioni in favore degli investitori che alla data di  entrata  in
vigore  del  decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183,  detenevano
strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa,
dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa,
dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla  Cassa  di  risparmio
della  provincia  di  Chieti  Spa.  L'accesso  alle  prestazioni   e'
riservato agli investitori che siano  persone  fisiche,  imprenditori
individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti. 
  856. Il Fondo di  solidarieta'  e'  alimentato,  sulla  base  delle
esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni e
sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di
tutela dei depositi istituito ai sensi  dell'articolo  96  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n.  385,  secondo  le  modalita'  e  i
termini definiti con i decreti di cui  al  comma  857.  Il  Fondo  di
solidarieta'  opera  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e   in
conformita' al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato. 
  857. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definiti: 
    a) le modalita' di gestione del Fondo di solidarieta'; 
    b)  le  modalita'  e  le  condizioni  di  accesso  al  Fondo   di
solidarieta',  ivi  inclusi  le  modalita'  e  i   termini   per   la
presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; 
    c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in
importi corrispondenti alla  perdita  subita,  fino  a  un  ammontare
massimo; 
    d) le procedure da esperire, che possono essere  in  tutto  o  in
parte anche di natura arbitrale; 
    e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855  a
858. 
  858. In caso di ricorso a procedura  arbitrale,  la  corresponsione
delle   prestazioni    e'    subordinata    all'accertamento    della
responsabilita'  per  violazione  degli  obblighi  di   informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  nella  prestazione  dei
servizi   e   delle   attivita'   di   investimento   relativi   alla
sottoscrizione  o  al   collocamento   degli   strumenti   finanziari
subordinati di cui al comma 855. 
  859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  sono  nominati  gli
arbitri,   scelti   tra   persone   di   comprovata    imparzialita',
indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero possono  essere
disciplinati i criteri e le modalita' di nomina dei medesimi  e  sono
disciplinate le modalita' di funzionamento  del  collegio  arbitrale,
nonche'  quelle  per  il  supporto   organizzativo   alle   procedure
arbitrali, che puo' essere prestato anche avvalendosi di organismi  o
camere arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei  costi  delle
medesime procedure a carico del Fondo di solidarieta'. 
  860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo  di
solidarieta'   e'   surrogato   nel   diritto   dell'investitore   al
risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare  della  prestazione
corrisposta. 
  861. La gestione del Fondo di solidarieta' e' attribuita  al  Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo
96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n.  385.  Ai  relativi  oneri  e  spese  di  gestione   si   provvede
esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'. 
  862. Al fine di  favorire  il  miglioramento  delle  condizioni  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal  1º  gennaio
2016, presso l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' istituito un fondo con  la  dotazione
di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017. Il fondo  e'  destinato  a  finanziare  gli
investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto  di  acquisto  di
trattori agricoli o forestali o di  macchine  agricole  e  forestali,
caratterizzati  da  soluzioni  innovative  per  l'abbattimento  delle
emissioni  inquinanti,  la   riduzione   del   rischio   rumore,   il
miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globali  delle
aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e  le
piccole  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione  agricola
primaria dei prodotti agricoli. 
  863. Nel primo  semestre  di  ciascun  anno  l'INAIL  pubblica  nel
proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione  delle
modalita', dei  termini  e  delle  condizioni  di  ammissibilita'  di
presentazione delle domande e rende noti i  parametri  associati  sia
all'oggetto  della   domanda   sia   alle   caratteristiche   proprie
dell'impresa, nel rispetto della normativa  europea  sugli  aiuti  di
Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari
e le cause di decadenza e di revoca del contributo. 
  864. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 862 si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2016,  a
valere sulle risorse gia' previste dall'articolo 1, comma  60,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
    b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro
annui a decorrere  dal  2017,  mediante  quota  parte  delle  risorse
programmate dall'INAIL per  il  finanziamento  dei  progetti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e  successive  modificazioni,  fermo  restando  l'equilibrio  del
bilancio dell'ente. 
  865. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il  comma
60 e' abrogato. 
  866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento  degli  standard
europei del parco mezzi destinato  al  trasporto  pubblico  locale  e
regionale, e  in  particolare  per  l'accessibilita'  per  persone  a
mobilita' ridotta, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' istituito un  Fondo  finalizzato  all'acquisto  diretto,
ovvero  per  il  tramite  di  societa'  specializzate,  nonche'  alla
riqualificazione  elettrica  o  al  noleggio  dei  mezzi  adibiti  al
trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono,  previa
intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo  1,
comma 83,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e  successivi
rifinanziamenti. Al Fondo sono altresi' assegnati,  per  le  medesime
finalita', 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro  per  l'anno
2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono individuate  modalita'  innovative  e  sperimentali,  anche  per
garantire l'accessibilita' alle  persone  a  mobilita'  ridotta,  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  867.  In  considerazione   della   grave   situazione   finanziaria
concernente  la   societa'   Ferrovie   del   Sud   Est   e   servizi
automobilistici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, e' disposto  il  commissariamento  della
suddetta  societa'  e  sono  nominati  il  commissario  ed  eventuali
sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo
insediamento, a predisporre un piano industriale per  il  risanamento
che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il
commissario e' incaricato altresi' di  predisporre  e  presentare  al
socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una  dettagliata
e documentata relazione, pubblicata nel sito web del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nel sito web della medesima  societa'
nonche' in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita'  della
regione Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale della
societa',  nonche'  alle  cause  che  hanno  determinato   la   grave
situazione finanziaria della medesima  societa',  anche  al  fine  di
consentire al socio unico di valutare le condizioni  per  l'esercizio
dell'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2393 del codice
civile. Il  commissario,  a  seguito  della  ricognizione  contabile,
provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio  e
al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le  procedure
di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Su proposta del  commissario,  la  societa'  puo',  altresi',
essere trasferita o alienata secondo criteri e modalita'  individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Nelle
more dell'attuazione del predetto piano di risanamento,  al  fine  di
assicurare la  continuita'  operativa  della  predetta  societa',  e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. 
  868. Al fine di migliorare la  capacita'  di  programmazione  e  di
spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per  garantire  un  flusso  di
risorse in linea con le esigenze  finanziarie,  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato,  a
qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito
fondo da iscrivere nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto  previsto
al primo periodo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio  in  termini
di residui, competenza e cassa. 
  869. Le risorse del fondo di cui  al  comma  868  confluiscono  sul
conto di tesoreria intestato  all'ANAS  Spa,  in  quanto  societa'  a
totale partecipazione pubblica, entro il  decimo  giorno  di  ciascun
trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del  conto
di  tesoreria  sono  utilizzate  per  il  pagamento   diretto   delle
obbligazioni relative ai quadri  economici  delle  opere  previste  e
finanziate nel contratto di programma - parte investimenti di cui  al
comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento  del  cronoprogramma
delle  stesse.  Gli  utilizzi   delle   risorse   sono   rendicontati
trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento
delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di  cui  al  comma  871  del
presente articolo. Il bilancio annuale  dell'ANAS  Spa  da'  evidenza
della gestione del conto  di  tesoreria.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del presente comma, anche al fine  di  prevedere  adeguati
meccanismi  di  supervisione  e   controllo,   anche   di   carattere
preventivo, da parte dell'amministrazione. 
  870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e  riguarda  le
attivita' di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale
e autostradale non a pedaggio nella diretta  gestione  dell'ANAS  Spa
nonche' di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e
sicurezza  del  traffico  che  l'ANAS  Spa  garantisce  in  tutto  il
territorio  nazionale.  Il  contratto  di  programma   definisce   il
corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei
servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere  e  di
un  programma  di  servizi  sulla  rete  stradale.  Il  contratto  di
programma  stabilisce,  altresi',  gli  standard  qualitativi  e   le
priorita',  il  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere,   le
sanzioni e le modalita' di verifica  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto  di  programma
e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. 
  871. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  una  relazione  sullo
stato di attuazione del contratto di programma di cui al  comma  870,
ivi compreso lo stato di  avanzamento  delle  opere,  sulla  relativa
situazione  finanziaria  complessiva,  nonche'  sulla  qualita'   dei
servizi resi. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle   competenti
Commissioni parlamentari. 
  872. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo  contrattuale,
il CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma
di cui al comma 870 e,  in  particolare,  del  piano  pluriennale  di
opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228, sulla  base  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, dell'andamento delle  opere  e  dell'evoluzione
della programmazione di settore, nonche' del  piano  dei  servizi  in
relazione all'andamento della qualita' degli stessi. 
  873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse  fasi  del
processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che  incidano
sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla  base
di motivate esigenze, l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo
di cui al comma 868  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  per
realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero  le
ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'ANAS  Spa
da' preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, che rilascia la  relativa  autorizzazione  nei  successivi
trenta  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione  della   comunicazione.
Decorso infruttuosamente  tale  termine,  l'ANAS  Spa  puo'  comunque
procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le
variazioni  confluiscono   nell'aggiornamento   annuale   del   piano
pluriennale di opere. 
  874. Nelle more della stipula del contratto di programma  2016-2020
in attuazione dei commi da 868 a 873, le disposizioni dei commi 868 e
869 si applicano alle opere gia' approvate  o  finanziate  nonche'  a
quelle  contenute  nel  contratto  di  programma  per   l'anno   2015
sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015. 
  875. Nei territori per i quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ed e' stata completata  la  procedura  di  ricognizione  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge  24  febbraio
1992, n. 225, l'ANAS Spa e' autorizzata, mediante  apposita  delibera
del  Consiglio  dei  ministri  adottata  su  proposta  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi
di  manutenzione  straordinaria  sulle   strade   provinciali,   come
classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice  della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  876. Al fine di assicurare il piu' efficiente e tempestivo utilizzo
delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito  il  Ministro  o  i  Ministri  competenti  in   materia,   e'
autorizzato, con propri decreti, a disporre  variazioni  compensative
tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui,  o  ad
autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti
aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia.
I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi
o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  delle  esigenze
attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione. 
  877. L'articolo 11-bis del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e'
abrogato. 
  878. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e' rifinanziato per l'importo di 350  milioni  di
euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7
miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro  per  l'anno
2019. 
  879. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  incrementata
di 150 milioni di euro per l'anno 2016. 
  880. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al  regolamento
(UE) n. 806/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
luglio  2014,  gli  accordi  necessari   a   dare   attuazione   alla
dichiarazione dell'Ecofin del  18  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro,  che  durante  il   periodo   transitorio,   come   definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37),  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014,  gli  Stati   membri   partecipanti   all'Unione   bancaria
assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto
dal predetto regolamento, nel caso  di  insufficienza  delle  risorse
dello stesso. 
  881.  Al  fine  di  assicurare  la  disponibilita'  delle   risorse
eventualmente richieste, in conformita' agli accordi di cui al  comma
880, dal Comitato di risoluzione  unico,  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta   l'erogazione   di
finanziamenti ponte  al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsto  dal
regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo  di
5.753 milioni di euro. 
  882. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie
procedure  di  gestione  dei  pagamenti,  i  decreti   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  che  dispongono  l'erogazione   dei
predetti finanziamenti autorizzano il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria la cui regolarizzazione e' effettuata mediante emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
  883. Per le finalita' di cui al comma 881, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per  l'anno
2016.  A  tal  fine  e'   autorizzata   l'istituzione   di   apposita
contabilita' speciale. 
  884.  Le  somme  giacenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un  importo
pari a 1.500 milioni di euro. 
  885.  I  rimborsi  del  capitale  derivanti  dalle  operazioni   di
finanziamento di cui  al  comma  881  sono  versati  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,   per   essere   destinati   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati  ai
pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi
passivi sui titoli di Stato. 
  886. Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento  delle  risorse
disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  alle
imprese localizzate  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
  887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con  destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini  indicati  nel
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 887  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe  all'8  per  cento,  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
raddoppiata. 
  889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2014. 
  890.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  889,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 894. 
  892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  893. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. 
  895. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2017. 
  897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  892,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione di imposta ai fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 891. 
  898. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti:
«euro tremila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  il
servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11,  la
soglia e' di euro mille». 
  899. All'articolo 49,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, le parole: «e' di 2.500 euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' di euro tremila». 
  900. All'articolo 15 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le
seguenti: «e carte di credito; tale obbligo  non  trova  applicazione
nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di  promuovere  l'effettuazione  di  operazioni  di
pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per
i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore
a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero
dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la
corretta e integrale applicazione del regolamento  (UE)  n.  751/2015
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile   2015,
esercitando in particolare le  opzioni  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
    a) in  conformita'  alle  definizioni,  alla  disciplina  e  alle
finalita'  del  regolamento   (UE)   n.   751/2015,   le   modifiche,
abrogazioni, integrazioni e semplificazioni  alla  normativa  vigente
necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso
con ogni altra disposizione vigente in materia; 
    b)  la  designazione  della  Banca   d'Italia   quale   autorita'
competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento
(UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
mercato quale autorita' competente a  verificare  il  rispetto  degli
obblighi posti  dal  medesimo  regolamento  in  materia  di  pratiche
commerciali. 
  4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di
carte  di  pagamento   e   ogni   altro   soggetto   che   interviene
nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole
e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare  l'efficace
traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto  di  cui  al
comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza,
chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e  la  loro
stretta  correlazione  e  proporzionalita'  ai  costi  effettivamente
sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento  e  dai  gestori  di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza
dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte  nel  rispetto
delle regole  di  concorrenza  e  dell'autonomia  contrattuale  delle
parti»; 
    c) al comma 5, le  parole:  «gli  eventuali  importi  minimi,  le
modalita' e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita',
i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e  le
parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle  seguenti:
«di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti
illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative». 
  901. Dal  1º  luglio  2016  le  disposizioni  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  15  del  decretolegge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma  1
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  902. All'articolo 12 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 1.1 e' abrogato. 
  903. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, il comma 4 e' abrogato. 
  904. Resta fermo per  le  pubbliche  amministrazioni  l'obbligo  di
procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti  a  qualsiasi
titolo erogati di importo  superiore  a  mille  euro,  esclusivamente
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della  tariffa,  parte
prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole:  «12  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 per cento». 
  906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le
agevolazioni previste dal periodo precedente  si  applicano  altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso  di  terreni  agricoli  e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di  masi
chiusi di cui alla legge  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati». 
  907. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono  applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di  soggetti  aventi  i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis. 
  908. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  da  adottare  entro  il  31   gennaio   2016   ai   sensi
dell'articolo  34,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali  di
compensazione   applicabili   a   taluni   prodotti    del    settore
lattiero-caseario in misura non superiore al 10  per  cento.  Con  lo
stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno
2016, le percentuali di compensazione applicabili agli  animali  vivi
della specie bovina e suina rispettivamente in misura  non  superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione  delle  disposizioni
di cui al precedente  periodo  non  puo'  comportare  minori  entrate
superiori a 20 milioni di euro. 
  909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive  modificazioni,  le  parole:  «7  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento». 
  910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il  comma
423 e' sostituito dal seguente: 
  «423. Ferme restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica  e  calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino  a  2.400.000  kWh  anno,  e
fotovoltaiche, sino a 260.000  kWh  anno,  nonche'  di  carburanti  e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo,  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  costituiscono
attivita' connesse ai sensi  dell'articolo  2135,  terzo  comma,  del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per  la
produzione di energia, oltre i  limiti  suddetti,  il  reddito  delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli  altri  soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando  all'ammontare  dei
corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli  effetti
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  relativamente  alla  componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di  redditivita'  del  25  per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione  del  reddito  nei
modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». 
  911. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta
con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi  della  normativa
vigente in materia,  con  potenza  disponibile  superiore  a  20  kw,
consumata  dai  soci  delle  societa'  cooperative  di  produzione  e
distribuzione dell'energia elettrica di cui  all'articolo  4,  numero
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi  diversi
dalle abitazioni. 
  912. Le disposizioni del comma 910 si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  913. All'articolo 22 del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il
comma 1 e' abrogato. 
  914. A valere sulle risorse di cui al  Fondo  di  investimento  nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge  27
dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del  bilancio  dello
Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016. 
  915. La dotazione del fondo per gli  incentivi  all'assunzione  dei
giovani lavoratori agricoli di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' ridotta di 8,3 milioni di euro
per l'anno 2016, di 7,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  di  8
milioni di euro per l'anno 2018. 
  916. A quota parte  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 61 a 72  si  provvede,  quanto  a  75
milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017
e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo
di conto capitale iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali   ai   sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  917. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre  2000,  n.
340, e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Tutti gli atti, i  documenti  e  i  provvedimenti  relativi  ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari  e  tavolari  relativi  alle
controversie in materia  di  masi  chiusi,  nonche'  quelli  relativi
all'assunzione  del  maso  chiuso,  in  seguito  all'apertura   della
successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da  ogni
altra imposta e tassa e dal contributo unificato. 
  3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per  i  periodi  di
imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i   termini   di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente». 
  918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A  decorrere  dalla  stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e'  fissata  in
misura non inferiore al 70 per cento. 
  919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento  dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione  su  base  annua  delle
risorse  statali  a  disposizione,  a   titolo   di   compenso,   dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze,
operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  si  applica  a  ciascun
operatore  della   filiera   in   misura   proporzionale   alla   sua
partecipazione  alla  distribuzione  del  compenso,  sulla  base  dei
relativi  accordi  contrattuali,  tenuto  conto  della  loro   durata
nell'anno 2015. 
  922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e'  precluso  il  rilascio  di
nulla osta per gli apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta  di  apparecchi
in esercizio. 
  923. Ferma restando  l'applicazione  dell'articolo  1,  comma  646,
lettera b), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in  caso  di
violazione dell'articolo 7,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e'  punito  con  la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto  di  cui  al  precedente
periodo  e  la  sanzione  ivi  prevista   si   applicano,   altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi  promozionali  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  per  il  tramite  di  qualunque
tipologia  di  apparecchi  situati  in  esercizi  pubblici  idonei  a
consentire la  connessione  telematica  al  web.  Il  titolare  della
piattaforma  dei  giochi  promozionali  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro  50.000  a  euro  100.000.  Le  sanzioni  sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli,  territorialmente  competente;  per  i  soggetti  con  sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio. 
  924. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le sanzioni  previste  dal  comma  1,  lettera  o),  e  dal
relativo decreto di attuazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i  quali  e'  stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo  Stato
o  l'elusione  del  monopolio  statale  dei  giochi.  Per  le   altre
violazioni resta  ferma  la  disciplina  sanzionatoria  anteriormente
vigente in materia». 
  925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  quanto  impugnate  o  ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono  rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente. 
  926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il  31  gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma,
nonche' a quelli attivi successivamente  alla  data  del  30  ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che,  in  tale  caso,  il
giocatore e' l'offerente e che il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
perfezionato  in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo   la
legislazione  nazionale,  e'  consentito  regolarizzare  la   propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale  fine,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alle lettere a) e b) del comma 643,  le  parole:  «31  gennaio
2015» e «5 gennaio  2015»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; 
    b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28  febbraio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; 
    c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:  «2016»  e  le  parole:  «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; 
    d) alla lettera g) del comma 644, le parole:  «1º  gennaio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016». 
  927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri  non
residenti o  comunque  sulla  base  di  contratti  di  ricevitoria  o
intermediazione con  i  soggetti  terzi,  le  attivita'  tipiche  del
gestore, anche sotto forma di centro  trasmissione  dati,  quali,  ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate,  pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del  servizio
strumenti  per  effettuare  la  giocata,  quali  le   apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche'  i  flussi
finanziari, relativi alle suddette  attivita'  ed  intercorsi  tra  i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000  euro,  l'Agenzia  delle   entrate,   rilevati   i   suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario  e  degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
successive modificazioni, da effettuare secondo i  criteri  stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e  il
soggetto estero, i quali possono fornire  prova  contraria  circa  la
presenza  in  Italia  di  una  stabile   organizzazione,   ai   sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  928. Le attivita' svolte dai gestori  possono  essere  desunte  dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal  Corpo  della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio  di
cui al comma 927. 
  929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di  cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni,  sia  accertata  in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore  imposta
e le sanzioni dovute. 
  930. A seguito  di  segnalazione  dell'Agenzia  delle  entrate  dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata  la  stabile
organizzazione, gli intermediari  finanziari  e  gli  altri  soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1  e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni,   ai   fini   della   disciplina   in    materia    di
antiriciclaggio, sono tenuti  ad  applicare  una  ritenuta  a  titolo
d'acconto  nella  misura  del  25  per  cento  sugli  importi   delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con  versamento  del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a  quello  di
effettuazione del pagamento. 
  931. Il  contribuente  puo'  comunque  presentare,  entro  sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta,  specifica  istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale  dimostri  il  venir
meno dei presupposti di cui ai  commi  da  918  a  930  del  presente
articolo. 
  932.  In  vista  della  scadenza  delle  concessioni  vigenti,  per
garantire la tutela  degli  interessi  pubblici  nelle  attivita'  di
raccolta delle scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto  dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara  da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta,  competitiva  e
non discriminatoria, tutte  le  concessioni  per  la  raccolta  delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in  rete  fisica,  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le  scommesse  su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed  ippica,
presso  punti  di  vendita  aventi  come  attivita'   prevalente   la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a  un  numero
massimo di 10.000 diritti, e presso  punti  di  vendita  aventi  come
attivita' accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti,  di  cui  fino  a  un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi  in  cui  si  effettua  quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande; 
    b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici; 
    c) in caso di  aggiudicazione,  versamento  della  somma  offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione; 
    d)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato. 
  933. I concessionari per la raccolta  delle  scommesse  di  cui  al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza  alla  data  del  30  giugno  2016,  proseguono  le  loro
attivita'  di  raccolta  fino  alla  data  di  sottoscrizione   delle
convenzioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  dei
predetti   commi,   a   condizione   che   presentino   domanda    di
partecipazione. 
  934. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 636: 
      1) all'alinea, le parole: «anni 2013  e  2014»  e  «2014»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al  2016»
e «2016 a una gara per  l'attribuzione  di  210  concessioni  per  il
predetto gioco» e le  parole:  «alla  riattribuzione  delle  medesime
concessioni» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»; 
      3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»; 
      4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  «euro  5.000»  e  «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte  le
seguenti:  «,  fermi  in  ogni  caso  la   sottoscrizione   dell'atto
integrativo previsto  dall'articolo  1,  comma  79,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei  locali  per
tutto il periodo della proroga»; 
      5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di  sottoscrizione  della
concessione»; 
      6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»; 
    b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse. 
  935. In considerazione  dell'approssimarsi  della  scadenza  di  un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad  f),  della  legge  7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela  dei  giocatori  e  della  fede  pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco  illegale,  ed
un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre  2022,  di  tutte   le
concessioni aventi ad oggetto la  commercializzazione  dei  giochi  a
distanza di cui al citato articolo  24,  comma  11,  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una  gara  per
la  selezione,  mediante  procedura   aperta,   competitiva   e   non
discriminatoria, di 120 concessioni per  la  commercializzazione  dei
suddetti  giochi  a  distanza  nel  rispetto  dei  criteri   previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e)  e  g),  della  citata
legge n. 88 del 2009 e previo  versamento  di  un  corrispettivo  una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000. 
  936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono  definite  le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita  ove  si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione  territoriale,  al  fine  di  garantire  i  migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e  di  prevenire  il  rischio  di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. 
  937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da  4  a
5, del decretolegge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e  fermo  il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre  1989,  n.  401,   per   contrastare   l'esercizio   abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire  ai  consumatori,
ai giocatori e ai minori un  elevato  livello  di  tutela,  inteso  a
salvaguardare la salute e a ridurre al  minimo  gli  eventuali  danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti  di  giochi
con vincite in  denaro  e'  effettuata  tenendo  conto  dei  principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del  14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione. 
  938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita': 
    a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; 
    b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; 
    c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e  le  condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus; 
    d) che presenti o  suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; 
    e) che induca  a  ritenere  che  l'esperienza,  la  competenza  o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente; 
    f) che si rivolga  o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai
minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco; 
    g)  che  utilizzi   segni,   disegni,   personaggi   e   persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare
un diretto interesse su di loro; 
    h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad  accrescere
la   propria   autostima,   considerazione   sociale    e    successo
interpersonale; 
    i)  che  rappresenti  l'astensione  dal  gioco  come  un   valore
negativo; 
    l) che  induca  a  confondere  la  facilita'  del  gioco  con  la
facilita' della vincita; 
    m) che contenga dichiarazioni  infondate  sulla  possibilita'  di
vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di
ottenere dal gioco; 
    n) che  faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. 
  939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi  con  vincita  in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste,  nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7  alle  ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente  comma
i  media  specializzati  individuati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  nonche'  le  lotterie  nazionali  a  estrazione
differita di cui all'articolo  21,  comma  6,  del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di  comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport,  nonche'  nei  settori  della  sanita'  e
dell'assistenza. 
  940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e  939  e  delle
prescrizioni del decreto di  cui  al  comma  937  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo  7,  comma  6,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni  sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  al  soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua,  nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa. 
  941. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  anche  attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle  scuole  di  ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al  gioco  d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e  del
terzo settore per affrontare il problema della  dipendenza  da  gioco
d'azzardo. 
  942. Al fine di semplificare  il  processo  di  certificazione  dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  dei  relativi  giochi,  anche  per
incrementare il corrispondente  gettito  erariale,  all'articolo  12,
comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  le
parole: «nonche' le modalita' di  verifica  della  loro  conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  stipula  convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di  conformita'  dei  sistemi  di
gioco e dei  giochi  offerti  e  affida  al  partner  tecnologico  la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica  di
conformita' in  attuazione  delle  convenzioni  stesse.  La  presente
disposizione  si  applica  a  partire  dal  primo  giorno  del   mese
successivo a quello in cui, con decreto  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate  le  relative  disposizioni
attuative   di   carattere   tecnico   e   quelle   necessarie    per
l'effettuazione dei controlli». 
  943. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo  il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31
dicembre  2019.  A  partire  dal  1º  gennaio  2017  possono   essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale  riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale. 
  944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i  giochi  di  abilita'  a
distanza con vincita in denaro l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella  misura  del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di  gioco,  non
risultano restituite al giocatore. 
  945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche,  l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure  del  18  per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento,  se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco  del  Bingo  a  distanza  si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo  n.  504
del 1998;  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017  l'imposta  unica  e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in  base  al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 
  946. Al fine di garantire le prestazioni  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco  d'azzardo
patologico (GAP), come definito  dall'Organizzazione  mondiale  della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il  Fondo  per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo  e'  ripartito  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Per  la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  947. Ai fini del  completamento  del  processo  di  riordino  delle
funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile  2014,  n.  56,  le  funzioni  relative  all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di  cui  all'articolo
139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal  1º  gennaio  2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta
data gia'  prevedono  l'attribuzione  delle  predette  funzioni  alle
province, alle citta' metropolitane  o  ai  comuni,  anche  in  forma
associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e'  attribuito  un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno  2016.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, si provvede al  riparto  del  contributo  di  cui  al
periodo precedente  tra  gli  enti  territoriali  interessati,  anche
frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base  dell'anno  scolastico  di
riferimento,  in  due  erogazioni,   tenendo   conto   dell'effettivo
esercizio delle funzioni di cui al primo periodo. 
  948. Il numero 26) della lettera b) del comma  78  dell'articolo  1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato. 
  949.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  3,  al  primo  periodo,  le  parole:
«prestazioni  erogate  nel  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo e'  aggiunto
il seguente: «I dati relativi alle prestazioni  sanitarie  erogate  a
partire  dal  1º  gennaio  2016  sono  inviati  al  Sistema   tessera
sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma,  anche
da parte delle strutture autorizzate  per  l'erogazione  dei  servizi
sanitari e non accreditate»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla  predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i
dati relativi alle proprie  spese  sanitarie  acquisiti  dal  Sistema
tessera sanitaria ai sensi  dei  commi  2  e  3  mediante  i  servizi
telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»; 
    c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati
di cui  al  periodo  precedente,  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e
successive modificazioni»; 
    d) all'articolo 3, comma  5,  le  parole:  «commi  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»; 
    e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015,  relative
all'anno 2014, e  comunque  per  quelle  effettuate  nel  primo  anno
previsto per la trasmissione all'Agenzia delle  entrate  dei  dati  e
delle  certificazioni  uniche  utili  per  la  predisposizione  della
dichiarazione precompilata, non si fa  luogo  all'applicazione  delle
sanzioni di cui al comma 5-bis del  presente  articolo,  all'articolo
78, comma 26, della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  e  successive
modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, e successive modificazioni, nei casi di lieve  tardivita'  o  di
errata trasmissione  dei  dati  stessi,  se  l'errore  non  determina
un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni  nella  dichiarazione
precompilata di cui all'articolo 1»; 
    f) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione  direttamente
ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza
fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione  precompilata  che
incidono sulla  determinazione  del  reddito  o  dell'imposta  e  che
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati  con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle   entrate   ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,  l'Agenzia
delle  entrate  puo'  effettuare   controlli   preventivi,   in   via
automatizzata    o    mediante    verifica    della    documentazione
giustificativa, entro  quattro  mesi  dal  termine  previsto  per  la
trasmissione   della   dichiarazione,   ovvero   dalla   data   della
trasmissione, se questa e' successiva a detto  termine.  Il  rimborso
che risulta  spettante  al  termine  delle  operazioni  di  controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre  il  sesto
mese  successivo  al  termine  previsto  per  la  trasmissione  della
dichiarazione, ovvero dalla data della  trasmissione,  se  questa  e'
successiva a detto termine. Restano fermi  i  controlli  previsti  in
materia di imposte sui redditi»; 
    g) all'articolo  1,  comma  4,  le  parole:  «5,  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»; 
    h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' abrogata con effetto
per le dichiarazioni dei redditi  presentate  a  decorrere  dall'anno
2016, relative al periodo di imposta 2015; 
    i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «e' trasmesso annualmente
un  numero  di  dichiarazioni  pari  all'uno  per  cento,   con   uno
scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra  le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno  dei  tre  anni  e  la
media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita' di assistenza  fiscale  nel  triennio  precedente,
compreso quello considerato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel  primo
triennio  sia  almeno  pari  all'uno  per  cento  della  media  delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai  soggetti  che  svolgono
attivita' di  assistenza  fiscale  nel  medesimo  triennio,  con  uno
scostamento massimo del 10 per cento»; 
    l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017». 
  950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 25-bis e' sostituito dal seguente: 
  «25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
da parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dall'anno  d'imposta
2015, nonche' dei controlli sugli  oneri  deducibili  e  sugli  oneri
detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le  casse
e  le  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi   esclusivamente   fine
assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario  nazionale
che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di  iscrizione
nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario  nazionale
di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  nonche'  gli  altri   fondi   comunque   denominati,
trasmettono all'Agenzia delle  entrate,  per  tutti  i  soggetti  del
rapporto, una comunicazione contenente i  dati  relativi  alle  spese
sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di  cui  alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51  e  di  quelli  di  cui  alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  i  dati  relativi  alle
spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  e
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»; 
    b) il comma 25-ter e' abrogato; 
    c) al comma 26: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis». 
  951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999,n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 6 e 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia  puo'
essere prestata  sotto  forma  di  cauzione  in  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato, al valore di  borsa,  ovvero  di  fideiussione
rilasciata da una banca o da una  impresa  di  assicurazione  per  un
periodo  di  quattro  anni  successivi  a   quello   di   svolgimento
dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative  che
offrano adeguate garanzie»; 
    b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
  «c-bis) comunicare all'Agenzia delle  entrate  in  via  telematica,
entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis»; 
    c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il  numero  delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all'uno  per  cento  del  rapporto  risultante  tra  la  media  delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «annualmente   che   la   media   delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun  centro  nel  triennio
precedente sia almeno pari all'uno per cento della». 
  952.  All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i  sostituti
d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche   con
ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, che effettuano le ritenute  sui  redditi  a
norma degli articoli 23, 24, 25,  25-bis,  25-ter  e  29  del  citato
decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo  21,  comma  15,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo  11  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui
al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli  incaricati  di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma
1 del presente articolo, relativa all'anno solare  precedente,  entro
il 31 luglio di ciascun anno»; 
    b) al comma 6-quinquies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse  in
via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o  tramite  gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il  7  marzo
dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori  sono  stati
corrisposti. Entro la stessa data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
telematica  gli  ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e  quelli
necessari   per   l'attivita'   di   controllo   dell'Amministrazione
finanziaria  e  degli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  i  dati
contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle  operazioni  di  conguaglio
effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate.  Le  trasmissioni  in  via
telematica effettuate i sensi del presente comma  sono  equiparate  a
tutti  gli  effetti  alla  esposizione  dei   medesimi   dati   nella
dichiarazione di cui al comma 1». 
  953. All'articolo 21 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
  «1-quater.  Al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, in via sperimentale,  per  l'anno  2016,  l'obbligo  di
comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso  per  coloro  i
quali trasmettono i  dati  al  Sistema  tessera  sanitaria  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175». 
  954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) le  spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della  morte  di
persone, per importo non superiore  a  euro  1.550  per  ciascuna  di
esse»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «e) le spese per frequenza di  corsi  di  istruzione  universitaria
presso universita' statali e non statali, in  misura  non  superiore,
per le universita' non statali, a quella  stabilita  annualmente  per
ciascuna   facolta'   universitaria   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il
31  dicembre,  tenendo  conto  degli  importi  medi  delle  tasse   e
contributi dovuti alle universita' statali»; 
    c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole:  «nei  confronti  dei
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico  europeo»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non  residenti
nel territorio italiano». 
  955. Le disposizioni di cui al comma  954,  lettere  a)  e  b),  si
applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il  primo  anno  di
applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato
entro il 31 gennaio 2016. 
  956. Con effetto per le  dichiarazioni  dei  redditi  presentate  a
decorrere dall'anno  2016,  relative  al  periodo  di  imposta  2015,
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i  commi  586  e
587 sono abrogati. 
  957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata  »
sono sostituite dalle seguenti: «di un  importo  pari  alla  sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1». 
  958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di
termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2015,
n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro. 
  959. Qualora dal monitoraggio delle entrate di  cui  al  comma  958
emerga un andamento  che  non  consenta  la  realizzazione  integrale
dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro  il  31  marzo
2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal  1º  maggio  2016,  delle
accise di cui alla direttiva  2008/118/  CE  del  Consiglio,  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  del
predetto ammontare di maggiori entrate. 
  960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono  sostituiti
dai seguenti: 
  «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per
cento della base imponibile dell'operazione. 
  L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al  dieci  per  cento
per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi  elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte  III
dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»; 
    b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; 
    c) alla tabella A, dopo la parte II e' inserita la seguente: 
  «Parte II-bis 
  BENI E SERVIZI SOGGETTI 
  ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 
      1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti  indicati
nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi». 
  961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960  sono  pari  a  12
milioni di euro. 
  962. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 
  963. Le  disposizioni  dei  commi  960  e  962  si  applicano  alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati  o
prorogati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa  automobilistica
alla quale sono tenuti  i  proprietari  dei  veicoli  circolanti  sul
territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,  n.  39,  nonche'  degli
oneri e delle spese  connessi  al  trasferimento  di  proprieta'  del
veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono  inserite  le
seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata  dall'esibizione  della
copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso
di cessione intracomunitaria,  dalla  documentazione  comprovante  la
radiazione dal PRA». 
  965. Per  il  potenziamento  degli  interventi  e  delle  dotazioni
strumentali in materia  di  protezione  cibernetica  e  di  sicurezza
informatica nazionali nonche'  per  le  spese  correnti  connesse  ai
suddetti interventi, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo  con  una  dotazione
finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Un  decimo  della
dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma e' destinato
al rafforzamento della formazione del personale del servizio  polizia
postale  e  delle  comunicazioni,  nonche'  all'aggiornamento   della
tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche. 
  966. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la  sicurezza  della
Repubblica (CISR), sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il  Comitato
parlamentare  per  la   sicurezza   della   Repubblica,   nonche'   i
responsabili del Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza
(DIS),  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento
del fondo di cui al comma 965 e' ripartito  in  via  prioritaria  tra
tali organismi anche ai fini  dell'attuazione,  in  coerenza  con  le
direttive impartite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3-bis,  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche  misure  di  rafforzamento
delle attivita' di prevenzione e di contrasto con  mezzi  informatici
del crimine di matrice terroristica nazionale  e  internazionale.  Di
tale ripartizione e' data comunicazione al Comitato parlamentare  per
la sicurezza della Repubblica.  Resta  fermo,  con  riferimento  alle
risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto  disposto
dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge
n.  124  del  2007,   e   successive   modificazioni.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  967. Per  l'ammodernamento  delle  dotazioni  strumentali  e  delle
attrezzature anche di protezione  personale  in  uso  alle  Forze  di
polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per  l'anno
2016. Per il rinnovo e l'adeguamento della  dotazione  dei  giubbotti
antiproiettile della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa  di  10
milioni di euro per l'anno  2016.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno,  il  Ministro  della
difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati  gli  interventi  e  le  amministrazioni  competenti  cui
destinare le  predette  somme.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  968. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  967,  secondo
periodo, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  969. Al fine di sostenere interventi straordinari per la  difesa  e
la sicurezza nazionale in relazione alla  minaccia  terroristica,  e'
istituito nello stato di previsione del  Ministero  della  difesa  un
fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno
2016. 
  970. Fermo restando quanto disposto dal comma 372, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  della  difesa,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuati gli interventi e gli  organismi  cui
destinare le risorse del fondo di cui al comma 969,  con  particolare
riguardo  a  quelli  diretti  a  potenziare  i  sistemi   di   difesa
territoriale e  dello  spazio  aereo  e  di  intervento  delle  forze
speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di
azione terrestre,  marittimo,  aereo  e  spaziale,  a  sviluppare  il
sistema  di  sorveglianza  satellitare   e   di   comunicazione,   ad
ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di  difesa,  nonche'  a
rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la  protezione  delle
infrastrutture sensibili  e  di  rilevanza  strategica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  971.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e' autorizzato, per l'anno  2016,  alla  spesa  di  15
milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere  il  livello
di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero. 
  972. Nelle more dell'attuazione della delega  sulla  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e delle Forze  armate  e  per  il  riconoscimento  dell'impegno
profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di  sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al  personale  appartenente  ai  corpi  di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze  armate
non  destinatario  di  un  trattamento  retributivo  dirigenziale  e'
riconosciuto un contributo straordinario pari  a  960  euro  su  base
annua, da corrispondere in quote di  pari  importo  a  partire  dalla
prima retribuzione utile  e  in  relazione  al  periodo  di  servizio
prestato nel corso  dell'anno  2016.  Il  contributo  non  ha  natura
retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  e'  assoggettato   a
contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti  destinatari
del contributo straordinario si applicano altresi',  ricorrendone  le
condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma  1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma   e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro  per  l'anno  2016.  Al
fine di  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi  programmatici  di
finanza pubblica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti
dal presente comma. Nelle more del  monitoraggio,  e'  accantonato  e
reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  del
comma  63  del  presente  articolo.  In  relazione  agli  esiti   del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle  risorse
necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri
accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti   variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai  sensi  del
presente   comma   anche   tra   stati   di    previsione    diversi.
L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  40,  e  successivi
rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016. 
  973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «E'  altresi'
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro
per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
da destinare a  provvedimenti  normativi  diretti  all'equiparazione,
nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e
nel trattamento giuridico ed economico, del personale  direttivo  del
Corpo di polizia  penitenziaria  ai  corrispondenti  ruoli  direttivi
della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre  2000,
n.  334.  In  ogni  caso,  restano  ferme  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124». 
  974. Per l'anno 2016 e' istituito  il  Programma  straordinario  di
intervento per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
provincia,  di  seguito  denominato  «Programma»,  finalizzato   alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione  delle  aree
urbane  degradate   attraverso   la   promozione   di   progetti   di
miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano,  di  manutenzione,
riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e  delle  strutture
edilizie  esistenti,  rivolti   all'accrescimento   della   sicurezza
territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento
delle  prestazioni  urbane  anche  con  riferimento  alla   mobilita'
sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore
e  del  servizio  civile,  per  l'inclusione   sociale   e   per   la
realizzazione di nuovi modelli di welfare  metropolitano,  anche  con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici,  nonche'  alle  attivita'
culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati. 
  975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo
2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma  974
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la
procedura stabilite  con  apposito  bando,  approvato,  entro  il  31
gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
  976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi' definiti: 
    a)  la  costituzione,  la  composizione   e   le   modalita'   di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il  quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici  o  privati  ovvero  di  esperti  dotati  delle   necessarie
competenze; 
    b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare  ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione; 
    c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati. 
  977. Sulla base dell'istruttoria  svolta,  il  Nucleo  seleziona  i
progetti in coerenza con i criteri definiti dal  decreto  di  cui  al
comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati  i
progetti da inserire nel Programma  ai  fini  della  stipulazione  di
convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti  promotori  dei
progetti  medesimi.  Tali  convenzioni   o   accordi   di   programma
definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei  progetti,
le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di  cui
al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi,  nonche'
i criteri  per  la  revoca  dei  finanziamenti  in  caso  di  inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le  convenzioni  o
gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  i  dati  e  le  informazioni  necessari  allo   svolgimento
dell'attivita' di  monitoraggio  degli  interventi.  Il  monitoraggio
degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle  convenzioni  e  degli
accordi stipulati costituisce il Programma. 
  978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  974  a
977, per l'anno 2016 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un  fondo  denominato  «Fondo
per l'attuazione del Programma straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza   delle   periferie»,   da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di  euro
per l'anno 2016. 
  979.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini  italiani  o
di altri Paesi membri dell'Unione europea  residenti  nel  territorio
nazionale, i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016,  e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980,  una
Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale  massimo  di  euro
500  per  l'anno  2016,  puo'  essere  utilizzata  per  assistere   a
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri
nonche'  per  l'ingresso  a  musei,  mostre  ed   eventi   culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non  costituiscono  reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione  economica  equivalente.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 
  980. Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata  la  spesa
di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  981. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla  Fondazione
MAXXI - Museo nazionale  delle  arti  del  XXI  secolo  le  norme  di
contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25,  comma
2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  982. Per le spese sostenute da persone fisiche  non  nell'esercizio
di  attivita'   di   lavoro   autonomo   o   di   impresa   ai   fini
dell'installazione  di  sistemi  di  videosorveglianza   digitale   o
allarme, nonche' per  quelle  connesse  ai  contratti  stipulati  con
istituti  di  vigilanza,  dirette  alla  prevenzione   di   attivita'
criminali, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini  dell'imposta
sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per
l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti i  criteri  e  le  procedure  per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti  di  cui
al presente comma. 
  983. Il  contributo  all'Organizzazione  europea  per  le  ricerche
astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo  1982,
n. 127, e' rideterminato in 17 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. La quota eccedente il  contributo  obbligatorio  puo'
essere destinata a programmi di ricerca realizzati in  collaborazione
con la predetta organizzazione internazionale. 
  984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori  di  musica  e
degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai  corsi  di  strumento
secondo il precedente ordinamento e  ai  corsi  di  laurea  di  primo
livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un  contributo  una
tantum di 1.000 euro, non eccedente il  costo  dello  strumento,  per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso  di
studi, nel limite complessivo di 15 milioni  di  euro.  Lo  strumento
musicale oggetto di agevolazione deve  essere  acquistato  presso  un
produttore o un rivenditore, dietro presentazione di  un  certificato
di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti  musicali
pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso  di
strumento cui lo studente e' iscritto. Il  contributo  e'  anticipato
all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di  sconto
sul prezzo di vendita ed  e'  a  questo  rimborsato  sotto  forma  di
credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni.   Con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione. 
  985. Per l'anno finanziario 2016,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'  destinare  il  due  per
mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a
favore di un'associazione culturale iscritta in  un  apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  e  i
criteri per l'iscrizione delle associazioni  nell'elenco  nonche'  le
cause e le  modalita'  di  revoca  o  di  decadenza.  I  contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in  sede
di  dichiarazione  annuale   dei   redditi   ovvero,   se   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e  la
corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali
sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le  somme  non
impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in  quello  successivo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2016. 
  986. In relazione alle contingenti esigenze  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1º  ottobre
2015 e al 1º ottobre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  Polizia  di  Stato  e'
altresi' autorizzata, nei  limiti  degli  eventuali  ulteriori  posti
residui, a bandire, per l'anno  2016,  un  concorso  ai  sensi  dello
stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
66 del 2010». 
  987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la  lettera  o-bis)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «o-ter) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria  al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi». 
  988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
«1-bis) le somme corrisposte,  anche  su  base  volontaria  al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi». 
  989. Le disposizioni di cui ai commi  987  e  988  si  applicano  a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. 
  990. All'articolo 1, comma 269, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2015 e 2016». 
  991. E' assegnato al CONI, con vincolo di  destinazione  in  favore
delle attivita' del Comitato promotore per le olimpiadi «Roma  2024»,
un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 8  milioni
di euro per l'anno 2017. 
  992. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
le relative norme di attuazione, anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  993.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2016-2018  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  994. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  995. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  996. Gli importi delle  riduzioni,  per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2016-2018  per  le  leggi  che  dispongono  spese  di  parte
corrente, con le relative aggregazioni per programma e per  missione,
ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella  D  allegata  alla
presente legge. 
  997. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 995, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  998. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e  2018,  la  copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,  per  le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  e'  assicurata,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge. 
  999. La presente legge, salvo quanto diversamente  previsto,  entra
in vigore il 1º gennaio 2016. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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